APPALTI PUBBLICI - Emendamenti alla legislazione sui lavori pubblici
Data: 08/02/2011
Argomento: Lavori Pubblici


La Commissione Affari Costituzionali del Senato, attraverso il suo Presidente, Senatore Luigi Grillo, ha proposto due rilevanti emendamenti al decreto legge cd. Milleproroghe riguardanti il settore degli appalti pubblici.

Il primo riguarda la proroga fino al 2013 della possibilita', per progettisti ed imprese, di attestarsi non piu' solo con gli ultimi 5 anni di lavori svolti ma anche con i bilanci dei migliori 5 anni selezionati nell'arco di un decennio.

Altro emendamento degno di nota richiesto dalla predetta Commissione, e' quello concernente la richiesta di innalzamento fino a 4.845.000 milioni della soglia dell'esclusione automatica delle offerte anomale (ad oggi fissata ad 1 milione di euro) se non altro fino al 2013.



Inoltre il Capo Ufficio Legislativo del Ministero delle Infrastrutture ha dichiarato che probabilmente prima dell'entrata in vigore del recente regolamento attuativo al Codice Appalti dell'8 giugno 2011, e' prevista una revisione dellart. 79 il cui comma 21 non e' stato ammesso al visto della Corte dei Conti.

Si rammenta, infatti che il suddetto art. 79 comma 21 prevedeva in attuazione dell'art. 37, comma 11, del codice i requisiti di specializzazione richiesti per l'esecuzione dei lavori fossero stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e dei beni culturali.

Al riguardo, si evidenzia che il predetto art. 37, comma 11, del codice demanda espressamente al regolamento di cui trattasi, sia la definizione dell'elenco delle opere "superspecialistiche" (opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessita' tecnica), sia "i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, che possono essere periodicamente revisionati con il regolamento stesso".

Ora, mentre il menzionato elenco delle ripetute opere e' stato definito dall'art. 107, comma 2, del regolamento, per quanto riguarda, invece, i requisiti di specializzazione, (gia' previsti nell'allegato A.1 stralciato dal testo finale del regolamento dopo l'acquisizione dei pareri degli organi consultivi e dei concerti dei Ministri interessati) il Ministero delle Infrastrutture, ha osservato la Corte, ha ritenuto di rinviare ad una fonte diversa, avente natura di atto amministrativo (d.P.C.M.), l'individuazione dei requisiti in argomento.

Tale operato appare non conforme al dettato dell'art. 37, comma 11, del codice, in quanto non solo in tal modo non si da' attuazione alla norma medesima, ma anche si contravviene al principio secondo il quale non e' consentito demandare una disciplina ad una fonte diversa e subordinata (DPCM) rispetto a quella inderogabilmente indicata da una norma primaria.

Sul punto e' intervenuta anche l'Aniem che ha manifestato fortemente ed in piu' occasioni la sua contrarieta' allo stralcio delle norme sulla qualificazione delle opere specialistiche.
Ad avviso dell'Aniem, la priorita' deve essere quella di migliorare la capacita' selettiva del mercato, di rafforzare gli strumenti di corretta concorrenzialita', di premiare gli operatori tecnicamente capaci di eseguire gli interventi. Cio' e' possibile – ha da sempre sostenuto il Presidente Piacentini – solo imponendo requisiti tecnici piu' specifici e rapportati alle categorie di opere per le quali l'impresa chiede di essere attestata: quantita' ed individuazione delle attrezzature tecniche devono essere riferite alle particolari tipologie di attivita' svolta. Continuare a richiedere una soglia minima di attrezzature, non differenziandola soprattutto qualitativamente, significa rinunciare all'obiettivo di migliorare la capacita' complessiva del settore.

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