IMMOBILI FANTASMA - C'e' tempo fino al 30 aprile
Data: 18/02/2011
Argomento: Edilizia Privata


Immobili fantasma. Il catasto costera` caro ai ritardatari
Tasse arretrate per 900mila case
 

Semplificata la stangata del fisco sulle case fantasma denunciate dopo il 30 aprile, data prorogata dalla legge di conversione del milleproroghe. Lo dice il nuovo comma 5 bis dell`articolo 2 del milleproroghe. Sono interessate almeno 900mila unita` immobiliari, fabbricati ``fantasma`` esistenti sul terreno e mai dichiarati, oppure gia` censiti ma che hanno subito variazioni nella consistenza o nella destinazione, per opere edilizie non dichiarate al Catasto.



Di fatto, all`originaria scadenza del 31 dicembre era stata accatastata circa la meta` dei 2 milioni di unita` ``fantasma``, secondo stime del Sole 24 Ore, ed e` probabile che entro aprile si decidano da 100 a 200mila altri proprietari. Per gli altri c`e` il problema dell`abusivismo: la denuncia al catasto va in automatico anche in Comune, con rischio di demolizione, e questo spiega le esitazioni. Ma a chi non provvedesse all`adempimento entro il nuovo termine l`agenzia del Territorio, in attesa dell`attribuzione definitiva della rendita, provvedera` ad assegnarne una presunta, anche mediante convenzioni con gli Ordini professionali tecnici, abilitati ad operare negli atti catastali (ingegneri, geometri, architetti, periti edili ed agrari, dottori agronomi e agrotecnici). Risulta infatti che l`agenzia del Territorio abbia gia` contattato gli ordini professionali, con i quali sono in corso trattative avanzate per la stipulazione delle necessarie convenzioni, previste dall`articolo 19, comma 11, del Dl 78/2010, che potrebbero essere sottoscritte alla svelta, per poter attribuire la rendita presunta, operazione che molto spesso richiedera` almeno un sopralluogo esterno.

Le rendite saranno affisse all`albo pretorio di ciascun Comune, con avviso pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, ma potranno essere visionate anche presso gli uffici provinciali dell`agenzia e sul sito www.agenziaterritorio.gov.it. E potranno essere impugnate dalle parti, entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dell`avviso di affissione degli elenchi all`albo pretorio.

Ma alla proroga e` stata aggiunta una disposizione chiave: per chi si mette in regola dopo il 30 aprile 2011 le rendite comunque attribuite produrranno effetti fiscali a partire dal 1° gennaio del 2007, salva la prova contraria fornita dagli interessati, con la procedura dell`autotutela, da produrre a dimostrazione di una diversa decorrenza: concessione edilizia, Dia e altri titoli abilitativi che dimostrino che l`edificio e` stato ultimato dopo il 2006. Ma forse potrebbero essere presi in considerazione anche contratti stipulati con le aziende pubbliche fornitrici dei servizi elettrici, gas, telefono e dichiarazioni Ici.

Questo pero` vuol dire, oltre a Ici ed eventuale Irpef e Ires del 2011, altri quattro anni di imposte con sanzioni e interessi. I tributi verranno pero` corrisposti salvo conguaglio, cioe` sulla base della rendita presunta, ma all`attribuzione della rendita definitiva dovranno essere ricalcolati.

Da ultimo, il comma 5 bis afferma che le procedure di attribuzione della rendita (affissione, eccetera) si applicano anche agli immobili i cui elenchi sono stati mandati ai Comuni tra giugno e settembre 2010, che in questo modo avranno avuto anch`essi sette mesi a disposizione per la regolarizzazione.


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