Immobili fantasma. Il catasto costera` caro ai ritardatari
Tasse arretrate per 900mila case
Semplificata la stangata del fisco sulle case fantasma denunciate dopo il
30 aprile, data prorogata dalla legge di conversione del milleproroghe. Lo
dice il nuovo comma 5 bis dell`articolo 2 del milleproroghe. Sono interessate
almeno 900mila unita` immobiliari, fabbricati ``fantasma`` esistenti sul
terreno e mai dichiarati, oppure gia` censiti ma che hanno subito variazioni
nella consistenza o nella destinazione, per opere edilizie non dichiarate al
Catasto.
Di fatto, all`originaria scadenza del 31 dicembre era stata accatastata circa
la meta` dei 2 milioni di unita` ``fantasma``, secondo stime del Sole 24 Ore, ed
e` probabile che entro aprile si decidano da 100 a 200mila altri proprietari.
Per gli altri c`e` il problema dell`abusivismo: la denuncia al catasto va in
automatico anche in Comune, con rischio di demolizione, e questo spiega le
esitazioni. Ma a chi non provvedesse all`adempimento entro il nuovo
termine l`agenzia del Territorio, in attesa dell`attribuzione definitiva
della rendita, provvedera` ad assegnarne una presunta, anche mediante
convenzioni con gli Ordini professionali tecnici, abilitati ad operare negli
atti catastali (ingegneri, geometri, architetti, periti edili ed agrari, dottori
agronomi e agrotecnici). Risulta infatti che l`agenzia del Territorio abbia gia`
contattato gli ordini professionali, con i quali sono in corso trattative
avanzate per la stipulazione delle necessarie convenzioni, previste
dall`articolo 19, comma 11, del Dl 78/2010, che potrebbero essere sottoscritte
alla svelta, per poter attribuire la rendita presunta, operazione che molto
spesso richiedera` almeno un sopralluogo esterno.
Le rendite saranno affisse all`albo pretorio di ciascun Comune, con avviso
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, ma potranno essere visionate anche presso
gli uffici provinciali dell`agenzia e sul sito www.agenziaterritorio.gov.it.
E potranno essere impugnate dalle parti, entro 60 giorni dalla pubblicazione in
Gazzetta dell`avviso di affissione degli elenchi all`albo pretorio.
Ma alla proroga e` stata aggiunta una disposizione chiave: per chi si mette
in regola dopo il 30 aprile 2011 le rendite comunque attribuite produrranno
effetti fiscali a partire dal 1° gennaio del 2007, salva la prova contraria
fornita dagli interessati, con la procedura dell`autotutela, da produrre a
dimostrazione di una diversa decorrenza: concessione edilizia, Dia e altri
titoli abilitativi che dimostrino che l`edificio e` stato ultimato dopo il 2006.
Ma forse potrebbero essere presi in considerazione anche contratti stipulati con
le aziende pubbliche fornitrici dei servizi elettrici, gas, telefono e
dichiarazioni Ici.
Questo pero` vuol dire, oltre a Ici ed eventuale Irpef e Ires del 2011, altri
quattro anni di imposte con sanzioni e interessi. I tributi verranno pero`
corrisposti salvo conguaglio, cioe` sulla base della rendita presunta, ma
all`attribuzione della rendita definitiva dovranno essere ricalcolati.
Da ultimo, il comma 5 bis afferma che le procedure di attribuzione della rendita
(affissione, eccetera) si applicano anche agli immobili i cui elenchi sono stati
mandati ai Comuni tra giugno e settembre 2010, che in questo modo avranno avuto
anch`essi sette mesi a disposizione per la regolarizzazione.
http://www.ance.it