DURC - Nuova sentenza del Consiglio di Stato in materia di DURC e Appalti
Data: 16/03/2011
Argomento: DURC


Sono arrivate a quattro le sentenze emanate in materia dal Consiglio di Stato dall'inizio dell'anno.



La Sezione 5 (Sentenza del 11 gennaio 2011, n. 83) ha sancito che puo' aggiudicarsi un appalto l'impresa che ha presentato un Durc incompleto in quanto il concorrente che abbia tempestivamente richiesto il DURC e si veda rilasciare un documento, privo di accertamenti negativi, ma incompleto per inerzia dell'ente interpellato, non puo' subire conseguenze pregiudizievoli a causa dell'inefficienza del medesimo, avendo, oltre tutto, soddisfatto l'onere di produrre l'unico documento di cui poteva disporre alla scadenza del termine per la presentazione della domanda. Ne consegue che, nel caso di specie, e' legittimo il provvedimento di aggiudicazione adottato da una stazione appaltante nei confronti di un concorrente che abbia prodotto un DURC incompleto, in quanto privo della pronuncia da parte dell'INPS. Ovvero: ILLEGITTIMA L'ESCLUSIONE DALLA GARA PER DURC INCOMPLETO.

Poi la Sezione 5 (Sentenza del 3 febbraio 2011, n. 789) ha stabilito che l'esistenza di gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale, come requisito generale di partecipazione alle gare, costituisce sempre oggetto di valutazione da parte della stazione appaltante, per cui le risultanze del c.d. Durc sono elementi indiziari, da cui non puo' prescindersi, ma che non esauriscono le possibilita' d'accertamento della sussistenza di una violazione grave. Inoltre, ove l'impresa abbia commesso una violazione in materia contributiva accertata con sentenza passata in giudicato, ma successivamente abbia regolarizzato la propria posizione mediante il pagamento di quanto dovuto, deve essere ammessa alle procedure d'affidamento.

Infine la Sezione 4 (Sentenza del 24 febbraio 2011, n. 1228), nel caso di Appalto di lavori, ritiene che una prescrizione di bando generica giustifica sia che il concorrente possa compiere autonomamente una valutazione di gravita' o non gravita' del debito contributivo, sia che possa fornire anche documentati chiarimenti che sorreggano la valutazione anzidetta e smentiscano la stessa entita' del debito contributivo, come risultante dal DURC; dall'altro, comporta che la stazione appaltante, a fronte di elementi concreti e specifici forniti dal concorrente che siano discordanti con i dati riportati nel DURC ed in considerazione dell'opinabilita' del metro di valutazione discendente dalla generica previsione di bando, debba accertare l'effettiva entita' della violazione contributiva e cioe' se essa sia veramente "grave", tenuto conto delle disposizioni del DM 24 ottobre 2007, e possa ritenersi definitivamente accertata.
Soltanto, infatti, quando il bando richieda che debbano essere dichiarate tutte le violazioni contributive in cui il concorrente sia eventualmente incorso, puo' dedursi che lo stesso bando esiga una dichiarazione dal contenuto piu' ampio e piu' puntuale rispetto a quanto prescritto dall'art. 38: infatti, soltanto in tali ipotesi puo' inferirsi che la stazione appaltante si sia riservata una valutazione piu' ampia di gravita' o meno dell'illecito per poter procedere all'esclusione dalla gara, in ragione, evidentemente, di una causa che non sia solo quella, sostanziale, dell'essere stata commessa una grave violazione (nella specie contributiva), ma anche quella, formale, di aver omesso una dichiarazione prescritta dal bando.
E che un'entita' minima del "debito previdenziale", come prevista dal DM del 2007, al di sotto della quale non c'e' irregolarita' contributiva, ha lo scopo di esemplificare il procedimento di rilascio del DURC, ma non esclude che, se venga superato il limite minimo anzidetto, la stazione appaltante non debba verificare la gravita' o meno del debito, in caso di bando non specifico circa i termini della dichiarazione da rendersi all'atto della presentazione della domanda di partecipazione alla gara.

Mentre secondo la Sezione Sesta (Sentenza del 12 gennaio 2011, n. 104), l'esclusione dalle gare per false dichiarazioni relative al possesso di requisiti di partecipazione e' la causa escludente a gare diverse rispetto a quella nel cui ambito la dichiarazione e' stata resa (nel caso di specie, appalto di servizi; la dichiarazione era relativa al fatto di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali).


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