INTEGRAZIONE DOCUMENTALE IN FASE DI GARA - Non e' possibile effettuare una integrazione documentale in fase di gara di documenti esplicitamente richiesti dalla lex specialis a pena di esclusione
Data: 18/03/2011
Argomento: Procedure di gara


AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI
PARERE N.25 DEL 09/02/2011


Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dal Comune di Sant'Ilario dello Jonio – Lavori di riqualificazione nucleo urbano – Importo a base d'asta € 75.600,00 – S.A.: Comune di Sant'Ilario dello Jonio.

Il Consiglio

Vista la relazione dell'Ufficio del Precontenzioso

Considerato in fatto

In data 26 agosto 2010 e' pervenuta l'istanza di parere indicata in epigrafe, con la quale il Comune di Sant'Ilario dello Jonio, in qualita' di stazione appaltante, ha rappresentato di aver indetto la procedura aperta per l'affidamento dei lavori in oggetto, alla quale prendevano parte solo due imprese: la ditta S.C.A. Costruzioni s.r.l. e la ditta G.F. Costruzioni Edili s.r.l.. In sede di gara (seduta del 10 agosto 2008) la Commissione ha provveduto a richiedere ad entrambe le imprese concorrenti di integrare la documentazione: alla prima, a fronte della produzione del certificato della camera di commercio di data anteriore oltre i sei mesi; alla seconda per la mancata allegazione del modello GAP. Entrambe le ditte hanno integrato la documentazione. Successivamente La ditta S.C.A. Costruzioni s.r.l. ha fatto pervenire alla stazione appaltante istanza di annullamento in autotutela del verbale di gara del 10 agosto 2010, sostenendo che l'altra concorrente, impresa G.F. Costruzioni Edili s.r.l. avrebbe dovuto essere esclusa, in quanto la presentazione del modello GAP era previsto dalla lex specialis a pena di esclusione. La stazione appaltante ha quindi deciso di sospendere la gara, richiedendo il parere di questa Autorita' sul punto.

A riscontro dell'istruttoria procedimentale condotta dall'Autorita' l'impresa S.C.A. Costruzioni s.r.l. ribadiva la richiesta di annullamento e di conseguente esclusione dell'altra concorrente G.F. Costruzioni Edili s.r.l.

Ritenuto in diritto

La questione controversa sottoposta a questa Autorita' con l'istanza di parere in oggetto riguarda la possibilita' di procedere ad integrazione documentale ovvero all'esclusione dell'impresa interessata in caso di mancata produzione di modello GAP, istituito dalla Legge 12 ottobre 1982, n. 726 al fine di consentire all'Alto Commissario per il Coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa di avere immediato accesso a notizie di carattere organizzativo, finanziario e tecnico delle imprese partecipanti a gare pubbliche.
In merito, l'analisi del disciplinare di gara evidenzia come fosse richiesto, a pena di esclusione, che la busta “A – Documentazione” dovesse contenere, tra l'altro, al punto 5, “Modello GAP (allegato 3)”; la prevista sanzione, oltre che nell'inciso iniziale, era ribadita a chiusura della previsione concernente la stessa busta A.
In via generale, si deve riaffermare che, qualora il bando commini espressamente l'esclusione dalla gara in conseguenza di determinate prescrizioni, l'Amministrazione e' tenuta a dare precisa ed incondizionata esecuzione a dette prescrizioni, restando preclusa all'interprete ogni valutazione circa la rilevanza dell'inadempimento, la sua incidenza sulla regolarita' della procedura selettiva e la congruita' della sanzione contemplata nella lex specialis, alla cui osservanza la stessa Amministrazione si e' autovincolata al momento del bando (cfr. ex multis pareri n. 215 del 17.09.2008 e n. 262 del 17.12.2008).
Cio' si deve ribadire in specie laddove, come nel caso de quo, la clausola sia chiaramente evidenziata nell'ambito della lex specialis, essendo riportata in neretto come obbligatoria ed a pena di esclusione, nonche' formulata in termini letterali che non presentano profili di dubbio interpretativo, cosicche' i partecipanti risultavano correttamente informati dell'obbligo di produrre il modello in questione.
Pertanto, nel caso de quo non puo' trovare applicazione l'ulteriore principio, che viene ad integrare nel sistema degli appalti quello sopra evidenziato, a tenore del quale le disposizioni con le quali siano prescritti particolari adempimenti per l'ammissione alla gara, ove indichino in modo equivoco taluni dei detti adempimenti, vanno interpretate nel senso piu' favorevole all'ammissione degli aspiranti, corrispondendo all'interesse pubblico di assicurare un ambito piu' vasto di valutazioni, e quindi, un'aggiudicazione alle condizioni migliori possibili (cfr. parere AVCP n. 126 del 23 aprile 2008 e Consiglio di Stato, Sez. V. n. 5676/2003).
Ne' appare condivisibile il paventato obbligo per la stazione appaltante di chiedere eventuali integrazioni, essendo l'integrazione documentale in astratto invocabile unicamente in mancanza della comminatoria di esclusione, pena altrimenti opinando l'evidente contrasto con il principio del rispetto della par condicio fra concorrenti. Infatti, la richiesta di regolarizzazione o integrazione documentale, ove applicata, si risolverebbe in una palese violazione della par condicio nei confronti di quelle imprese concorrenti, che abbiano, invece, puntualmente rispettato la disciplina prevista dalla lex specialis di gara. Tale richiesta, inoltre, e' possibile in caso di equivocita' della clausola del bando, mentre in presenza di una prescrizione chiara, come nel caso di specie, un eventuale invito da parte della stazione appaltante alla regolarizzazione dei documenti, costituirebbe violazione del predetto principio (cfr.: ad es., parere del 20 marzo 2008, n. 89).

In base a quanto sopra considerato

il Consiglio
ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che la mancata allegazione del richiesto documento
GAP comporti l'esclusione dalla gara.

I Consiglieri Relatori: Giuseppe Borgia, Andrea Camanzi
Il Presidente: Giuseppe Brienza
Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 17 febbraio 2011
Il Segretario: Maria Esposito
 







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