AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI
PARERE N.25 DEL 09/02/2011
Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6,
comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dal Comune di Sant'Ilario
dello Jonio – Lavori di riqualificazione nucleo urbano – Importo a base d'asta €
75.600,00 – S.A.: Comune di Sant'Ilario dello Jonio.
Il Consiglio
Vista la relazione dell'Ufficio del Precontenzioso
Considerato in fatto
In data 26 agosto 2010 e' pervenuta l'istanza di parere indicata in epigrafe, con
la quale il Comune di Sant'Ilario dello Jonio, in qualita' di stazione
appaltante, ha rappresentato di aver indetto la procedura aperta per
l'affidamento dei lavori in oggetto, alla quale prendevano parte solo due
imprese: la ditta S.C.A. Costruzioni s.r.l. e la ditta G.F. Costruzioni Edili
s.r.l.. In sede di gara (seduta del 10 agosto 2008) la Commissione ha
provveduto a richiedere ad entrambe le imprese concorrenti di integrare la
documentazione: alla prima, a fronte della produzione del certificato della
camera di commercio di data anteriore oltre i sei mesi; alla seconda per la
mancata allegazione del modello GAP. Entrambe le ditte hanno integrato la
documentazione. Successivamente La ditta S.C.A. Costruzioni s.r.l. ha fatto
pervenire alla stazione appaltante istanza di annullamento in
autotutela del verbale di gara del 10 agosto 2010, sostenendo che l'altra
concorrente, impresa G.F. Costruzioni Edili s.r.l. avrebbe dovuto essere
esclusa, in quanto la presentazione del modello GAP era previsto dalla lex
specialis a pena di esclusione. La stazione appaltante ha quindi deciso di
sospendere la gara, richiedendo il parere di questa Autorita' sul punto.
A riscontro dell'istruttoria procedimentale condotta dall'Autorita' l'impresa
S.C.A. Costruzioni s.r.l. ribadiva la richiesta di annullamento e di conseguente
esclusione dell'altra concorrente G.F. Costruzioni Edili s.r.l.
Ritenuto in diritto
La questione controversa sottoposta a questa Autorita' con l'istanza di parere in
oggetto riguarda la possibilita' di procedere ad integrazione documentale ovvero
all'esclusione dell'impresa interessata in caso di mancata produzione di modello
GAP, istituito dalla Legge 12 ottobre 1982, n. 726 al fine di consentire
all'Alto Commissario per il Coordinamento della lotta contro la delinquenza
mafiosa di avere immediato accesso a notizie di carattere organizzativo,
finanziario e tecnico delle imprese partecipanti a gare pubbliche.
In merito, l'analisi del disciplinare di gara evidenzia come fosse richiesto, a
pena di esclusione, che la busta “A – Documentazione” dovesse contenere, tra
l'altro, al punto 5, “Modello GAP (allegato 3)”; la prevista sanzione, oltre che
nell'inciso iniziale, era ribadita a chiusura della previsione concernente la
stessa busta A.
In via generale, si deve riaffermare che, qualora il bando commini
espressamente l'esclusione dalla gara in conseguenza di determinate
prescrizioni, l'Amministrazione e' tenuta a dare precisa ed incondizionata
esecuzione a dette prescrizioni, restando preclusa all'interprete ogni
valutazione circa la rilevanza dell'inadempimento, la sua incidenza sulla
regolarita' della procedura selettiva e la congruita' della sanzione contemplata
nella lex specialis, alla cui osservanza la stessa Amministrazione si e'
autovincolata al momento del bando (cfr. ex multis pareri n. 215 del
17.09.2008 e n. 262 del 17.12.2008).
Cio' si deve ribadire in specie laddove, come nel caso de quo, la clausola sia
chiaramente evidenziata nell'ambito della lex specialis, essendo riportata in
neretto come obbligatoria ed a pena di esclusione, nonche' formulata in termini
letterali che non presentano profili di dubbio interpretativo, cosicche' i
partecipanti risultavano correttamente informati dell'obbligo di produrre il
modello in questione.
Pertanto, nel caso de quo non puo' trovare applicazione l'ulteriore principio,
che viene ad integrare nel sistema degli appalti quello sopra evidenziato, a
tenore del quale le disposizioni con le quali siano prescritti particolari
adempimenti per l'ammissione alla gara, ove indichino in modo equivoco taluni
dei detti adempimenti, vanno interpretate nel senso piu' favorevole
all'ammissione degli aspiranti, corrispondendo all'interesse pubblico di
assicurare un ambito piu' vasto di valutazioni, e quindi, un'aggiudicazione alle
condizioni migliori possibili (cfr. parere AVCP n. 126 del 23 aprile 2008 e
Consiglio di Stato, Sez. V. n. 5676/2003).
Ne' appare condivisibile il paventato obbligo per la stazione appaltante di
chiedere eventuali integrazioni, essendo l'integrazione documentale in astratto
invocabile unicamente in mancanza della comminatoria di esclusione, pena
altrimenti opinando l'evidente contrasto con il principio del rispetto della par
condicio fra concorrenti. Infatti, la richiesta di regolarizzazione o
integrazione documentale, ove applicata, si risolverebbe in una palese
violazione della par condicio nei confronti di quelle imprese concorrenti, che
abbiano, invece, puntualmente rispettato la disciplina prevista dalla lex
specialis di gara. Tale richiesta, inoltre, e' possibile in caso di
equivocita' della clausola del bando, mentre in presenza di una prescrizione
chiara, come nel caso di specie, un eventuale invito da parte della stazione
appaltante alla regolarizzazione dei documenti, costituirebbe violazione del
predetto principio (cfr.: ad es., parere del 20 marzo 2008, n. 89).
In base a quanto sopra considerato
il Consiglio
ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che la mancata allegazione del
richiesto documento
GAP comporti l'esclusione dalla gara.
I Consiglieri Relatori: Giuseppe Borgia, Andrea Camanzi
Il Presidente: Giuseppe Brienza
Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 17 febbraio 2011
Il Segretario: Maria Esposito