SICUREZZA - Al via il fondo per le vittime dell'amianto
Data: 18/04/2011
Argomento: Sicurezza


13 aprile 2011. Entra in vigore oggi il decreto che stabilisce l'organizzazione, il finanziamento e le modalit? di erogazione della prestazione aggiuntiva ai lavoratori titolari di rendita a seguito di una patologia asbesto-correlata.



E' in vigore da oggi il decreto del ministero del Lavoro e delle politiche sociali n.30 del 12 gennaio 2011 (G.U. n.72 del 29 marzo 2011) che regolamenta il "Fondo per le vittime dell'amianto" previsto dalla Legge finanziaria 2008 (art. 1 commi 241-246) e ne disciplina l'organizzazione, il finanziamento e le modalita' di erogazione della prestazione aggiuntiva.

Le risorse.

Il fondo e' istituto presso l'INAIL, con contabilita' autonoma e separata, ed e' finanziato con risorse provenienti per tre quarti dal bilancio dello Stato e per un quarto dalle imprese. La sua disponibilita' ammonta a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e a 29,3 milioni di euro a decorrere dal 2010.

Chi ne beneficia.

Finalita' del fondo e' l'erogazione di uno speciale beneficio a favore dei lavoratori titolari di rendita diretta, anche unificata, ai quali sia stata riconosciuta, dall'INAIL e dall'ex IPSEMA, una patologia asbesto-correlata per esposizione all'amianto e alla fibra "fiberfrax", nonchè i loro familiari titolari di rendita a superstiti.

La prestazione.

Il beneficio consiste in una prestazione economica aggiuntiva alla rendita percepita, calcolata sulla base di una misura percentuale definita con decreto ministeriale. La prestazione e' erogata d'ufficio dall'INAIL, con decorrenza dal 1? gennaio 2008, ed e' subordinata alla disponibilita' delle risorse finanziarie derivanti dallo Stato e dalle imprese. Per l'accesso al beneficio, pertanto, non deve essere presentata alcuna istanza.

Le modalita' di erogazione.

Per gli anni 2008, 2009 e 2010, la prestazione e' erogata in una unica soluzione entro il 31 dicembre 2011, per il 2008 e il 2009, ed entro il 30 giugno 2012 per il 2010. La percentuale e' fissata in misura pari al 20%, per gli anni 2008 e 2009, e pari al 15% per il 2010. Dal 2011 il beneficio e' erogato mediante: un primo acconto del 10% sui ratei di rendita; un secondo acconto e un conguaglio che saranno fissati nei successivi anni.

La tempistica.

L'INAIL sta realizzando le attivita' necessarie per l'erogazione della prestazione aggiuntiva che sarà avviata a partire dagli importi dovuti per gli anni 2008 e 2009, per i quali sono gi? disponibili i trasferimenti da parte dello Stato. L'avvio del pagamento sarà reso noto attraverso specifica comunicazione sul portale dell'Istituto.

http://www.inail.it







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