CONGEDI DEI DIPENDENTI PUBBLICI E PRIVATI - Riordino della normativa
Data: 21/04/2011
Argomento: Personale dipendente


Il Consiglio dei Ministri del 7 aprile 2011 ha esaminato uno schema di decreto legislativo che modifica la normativa vigente in materia di congedi, permessi e aspettative fruibili dai lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici e privati, razionalizzando e semplificando i criteri e le modalit? di fruizione dei permessi, al fine di prevenire possibili abusi.



Il decreto, proposto dal Ministro per la pubblica amministrazione e l?innovazione e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali , di concerto con il Ministro dell?economia e delle finanze, attua la delega contenuta nella L. n.183/2010 (cosiddetto ?Collegato lavoro?); sar? ora trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.
La normativa riordinata e' contenuta in gran parte nel decreto legislativo n.151/2001 e nella n. L. 104/92

Tra le novit?:

- Permessi per assistenza ai soggetti portatori di handicap grave
Due le novit?: nel caso in cui la persona assistita e' residente in un comune situato a distanza stradale superiore a 150 Km rispetto a quello di residenza del lavoratore, si stabilisce che quest?ultimo avr? l?obbligo di attestare il raggiungimento del luogo di residenza del disabile, con titolo di viaggio o altra documentazione idonea.
Inoltre, viene ristretta la platea dei dipendenti che ha diritto di prestare assistenza nei confronti di pi? persone in situazione di handicap grave: il dipendente potr? assistere il coniuge, o un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado, solo se i genitori o il coniuge della persona con handicap grave abbiano compiuto i 65 anni di et? oppure siano anch?essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. La modifica riguarda l?art. 33 della L. n.104/92.

- Congedo di maternit?
In caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180? giorno dall?inizio della gestazione, le lavoratrici, su loro richiesta, possono riprendere l?attivit? lavorativa in anticipo rispetto alla normativa vigente (art.20 decreto n.151/01), a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato ed il medico competente riguardo alla prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute delle lavoratrici.

- Congedo parentale
Viene precisato, modificando l?art.33 D. lgs. 151/01, che per ogni minore con handicap grave, la lavoratrice madre, o in alternativa il lavoratore padre, anche adottivi, hanno diritto di fruire entro il compimento dell?ottavo anno di vita del bambino del congedo parentale, in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo non superiore a tre anni, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.

Fonte: Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione / Ministero del lavoro e delle politiche sociali
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