CEDOLARE SECCA SUGLI AFFITTI - I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate
Data: 08/06/2011
Argomento: Immobiliare


L'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 concernente "Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale", in vigore dal 7 aprile 2011, ha introdotto, a partire dal 2011, un nuovo regime facoltativo di tassazione dei redditi derivanti dalla locazione per finalita' abitative degli immobili ad uso abitativo e delle relative pertinenze.



La cosiddetta "cedolare secca" ovvero la possibilita' di optare per il regime facoltativo di imposizione e' riservata alle persone fisiche titolari del diritto di proprieta' o di altro diritto reale di godimento di unita' immobiliari abitative locate, che non agiscono nell'esercizio di un'attivita' di impresa, o di arti e professioni.

Si tratta di un sistema di tassazione alternativo a quello ordinario che sostituisce le imposte di registro e di bollo.
In linea generale, l'opzione per la cedolare secca consente al locatore di applicare un regime di tassazione agevolato e semplificato.


Per il periodo di durata dell'opzione, inoltre, e' sospesa per il locatore la facolta' di chiedere l'aggiornamento del canone, anche se detta facolta' e' prevista nel contratto di locazione. A tal fine, il locatore e' tenuto a comunicare preventivamente con lettera raccomandata al conduttore l'intenzione di esercitare l'opzione e la rinuncia all'aggiornamento del canone.

L'imposta dovuta nella forma della cedolare secca e' determinata con l'applicazione di una aliquota ordinaria del 21 per cento. L'aliquota e' ridotta al 19 per cento per i contratti a canone concordato.

Con la circolare n.26 del primo giugno 2011 l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sull'applicazione del nuovo regime di tassazione sostitutivo. Mentre con un precedente Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono state definite le modalita' di esercizio dell'opzione, i termini e le modalita' di versamento in acconto e a saldo della cedolare secca.


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