FISCO - Rivedere le norme sulla esecutivita' degli avvisi di accertamento
Data: 14/06/2011
Argomento: Fisco


In un comunicato congiunto, Rete Imprese Italia, Confindustria e Alleanza delle Cooperative chiedono a Governo e Parlamento che "l'impresa possa far valere in sede giudiziaria le proprie ragioni senza limitazioni temporali che rischiano di penalizzare il contribuente onesto a fronte di pretese ingiustificate da parte del fisco".



"E' fondamentale che l'impresa possa far valere in sede giudiziaria le proprie ragioni senza limitazioni temporali che rischiano di penalizzare il contribuente onesto a fronte di pretese ingiustificate da parte del fisco". E? quanto si legge in una nota congiunta di Rete Imprese Italia, Confindustria e Alleanza delle Cooperative Italiane".

"A partire dal prossimo 1? luglio - prosegue il comunicato - gli avvisi di accertamento sono immediatamente esecutivi trascorsi 90 giorni dalla notifica. Il
contribuente puo' far ricorso e chiedere al giudice la sospensiva dell'azione esecutiva. Il problema e' che, in base al Dl Sviluppo, se tale sospensiva non viene decisa dal giudice entro 120 giorni, Equitalia puo' comunque procedere al recupero forzato delle somme.
Sarebbe di fatto la reintroduzione del principio del solve et repete, gia' dichiarato inammissibile dalla Corte Costituzionale nel 1961".

"Va infatti evidenziato ? continua - che tempi medi di pronuncia delle commissioni tributarie provinciali sulle richieste di sospensione sono superiori a 6 mesi e vi e' una elevata variabilita' di tali tempi, tra le varie commissioni tributarie provinciali. Inoltre, in circa la meta' dei casi le richieste di sospensiva sono accolte dal giudice".

"Questa norma - conclude - lede l'elementare diritto del contribuente ad una giusta difesa, peggiora il rapporto tra contribuente ed amministrazione fiscale ed e' assolutamente inaccettabile. E' quindi necessario prevedere espressamente che l'azione esecutiva rimane sospesa fino a quando il giudice non si sia pronunciato sull'eventuale istanza di sospensiva?.

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