RIFORMA FISCALE - Delega al Governo
Data: 06/07/2011
Argomento: Fisco


Il Consiglio dei Ministri del 30 giugno 2011 ha approvato un disegno di legge delega per la riforma fiscale e assistenziale.

Il progetto di riforma punta alla riduzione a cinque dei tributi statali (imposte sui redditi, sul valore aggiunto, sui servizi ed accisa), alla riduzione a tre sole aliquote per il prelievo sui redditi personali (20%, 30%, 40%).

Inoltre sono previste semplificazioni degli adempimenti tributari, ad agevolazioni specifiche per l'attuazione di investimenti esteri, la razionalizzazione delle agevolazioni esistenti per una loro concentrazione in regimi di favore essenzialmente su natalita', lavoro e giovani, e la graduale eliminazione dell'IRAP.



Il provvedimento in sintesi:

- Imposta sul reddito
L'imposizione sul reddito personale e' operata in ragione di tre aliquote di base, rispettivamente del 20%, del 30%, del 40%.
Criterio base della delega e' quello di applicare queste aliquote su di un imponibile per quanto possibile non eroso dai regimi fiscali che nel corso degli anni sono stati introdotti per indirizzare le scelte ed i comportamenti del contribuente verso obiettivi che lo Stato considerava costruttivisticamente meritevoli, lasciando invece alle persone ed alle famiglie liberta' di scelta in ordine all'uso del loro denaro.

- Imposta sul valore aggiunto
La riforma dell'imposta sul valore aggiunto si articola, sulla base dello standard comunitario, come segue:
a) revisione graduale delle attuali aliquote, tenendo conto degli effetti inflazionistici prodotti da un aumento;
b) coordinamento con il sistema dell'accisa, in modo da ridurre gli effetti di duplicazione;
c) razionalizzazione dei sistemi speciali in funzione della particolarita' dei settori interessati anche evitando le distorsioni applicative della cosiddetta IVA di gruppo;
d) semplificazione degli adempimenti formali.

- Imposta sui servizi
La riforma dell'imposizione sui servizi si articola concentrando e razionalizzando, in un'unica obbligazione fiscale ed in un'unica modalita' di prelievo, in particolare i seguenti tributi:
a) imposta di registro;
b) imposte ipotecarie e catastali;
c) imposta di bollo;
d) tassa sulle concessioni governative;
e) tassa sui contratti di borsa;
f) imposta sulle assicurazioni;
g) imposta sugli intrattenimenti.

- Accisa
La riforma del sistema dell'accisa e' improntata a criteri di efficienza e ottimalita'. In particolare, le singole accise sono gradualmente determinate e coordinate con l'imposta sui consumi, in modo da ridurne l'incidenza sui prodotti essenziali e correggerne gli effetti esterni negativi su ambiente, salute e benessere. Il coordinamento con le altre forme di imposizione, inoltre, evita gli effetti viziosi di moltiplicazione dell'imposta.

- Graduale eliminazione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive
Il Governo e' delegato ad emanare uno o piu' decreti legislativi per la graduale eliminazione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP), con prioritaria esclusione dalla base imponibile del costo del lavoro.

- Nuovi investimenti ed attrazione di investimenti esteri
Introdurre nella tassazione del reddito di impresa un aiuto alla crescita economica (ACE), rendendo deducibile il rendimento del capitale di rischio, valutato tramite l'applicazione di un rendimento nozionale al nuovo capitale proprio.

- Percorso della riforma
L'attuazione della riforma e' modulata con piu' decreti legislativi, da emanare entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sottoposti al vincolo della invarianza dei saldi economici e finanziari netti dei singoli settori istituzionali, tenuto anche conto della riforma del sistema di assistenza sociale.

Fino al completamento della riforma continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti, in quanto compatibili, non espressamente abrogate. Per lo stesso periodo e per i tre anni successivi al completamento della riforma, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi, possono essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi, disposizioni integrative e correttive, nonche' tutte le modificazioni legislative necessarie per il migliore coordinamento delle disposizioni vigenti. Apposita normativa transitoria escludera' inasprimenti fiscali, rispetto a regimi fiscali garantiti dalla legislazione pregressa.

Fino al completamento del processo di riforma costituzionale restano garantiti in termini quantitativi e qualitativi gli attuali meccanismi di finanza locale. In particolare, la progressiva riduzione dell?IRAP sara' compensata, d'intesa con le regioni, da trasferimenti o da compartecipazioni. Restano salve eventuali anticipazioni del federalismo fiscale

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