Sentenza: L'esclusione dalle gare per collegamento sostanziale
Data: 19/02/2007
Argomento: Procedure di gara


Sentenza Consiglio di Stato n. 554 del 12 febbraio 2007 : L’esclusione di due o più imprese per collegamento sostanziale è oggetto di interesse ai fini dell’inserimento di tali dati nel Casellario informatico, ai sensi dell’articolo 27, comma 2 lettera t del Dpr n. 34/00, perche' ciò consente alle stazioni appaltanti di escludere, in via di autotutela, dalle proprie gare, le imprese oggetto di annotazione, qualora ricorrano oggettivi dubbi sulla serietà e indipendenza delle offerte, valutazione che, ovviamente, non può che essere effettuata a posteriori

Il Consiglio di Stato con la decisione numero 554 del 12 febbraio 2007 ci offre alcuni importanti spunti di riflessione in tema di esclusione di imprese per collegamento sostanziale
 
 
< Ciò che rileva è che la dichiarazione di cui all’art. 75 del d.p.r. n. 554/99, lett. h, in considerazione del rigore che deve caratterizzare la materia in esame, deve ritenersi comprensiva, in relazione a quanto detto, di tutti i dati in possesso dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici in relazione ai quali, ai sensi dell’art 75 co. 2, i concorrenti devono dichiarare l’inesistenza, tra l’altro, di situazioni di cui al co. 1, lett. h.
 
Pertanto, la mancata dichiarazione del “collegamento sostanziale” tra imprese, in quanto accertato mediante annotazione nel Casellario informatico, nei confronti delle imprese partecipanti alla gara e non dichiarato dalle stesse, costituisce una non veritiera indicazione delle condizioni previste per la partecipazione alla gara, ai sensi del cit. art. 75 ed essendo tale dichiarazione precedente alla gara stessa, costituisce, di per se', motivo di esclusione, indipendentemente dalla rilevanza che tale collegamento potrebbe avere sulla gara in esame>
 
A cura di Sonia Lazzini

VISIONA LA SENTENA (dal sito della Giustizia Amministrativa)







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