GESTIONE RIFIUTI - Il decreto legge 138/11 blocca il SISTRI
Data: 31/08/2011
Argomento: Ecologia e Ambiente


Con il decreto legge 138/11 del 13 agosto per il SISTRI sono in vista dei cambiamenti sostanziali cio' con riferimento soprattutto all'entrata a regime per alcune categorie (es. trasportatori di rifiuti non pericolosi), prevista per il 1 settembre 2011 e per il momento sospesa.



Questa e' la principale conseguenza del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138 che, all'art. 6 comma 2, ha abrogato tutti gli atti normativi relativi all'istituzione del SISTRI nell'ambito di un piu' ampio processo di semplificazione amministrativa.

Tale disposizione, promossa dal Ministro per la semplificazione, ma osteggiata dal Ministro dell'ambiente, comporta il mantenimento del regime di gestione dei rifiuti non pericolosi e pericolosi fondato sui tradizionali adempimenti del registro di carico e scarico e del formulario, mentre tutta la procedura di gestione dei rifiuti mediante il SISTRI non dovra' essere attuata da alcuno dei soggetti obbligati al medesimo SISTRI salvo che nell'iter di conversione del decreto legge il Parlamento non apporti modifiche rispetto al testo del citato decreto legge.

Per altro si evidenzia che la Commissione ambiente del Senato, esaminando il decreto legge, ha dato parere favorevole al testo stesso a condizione che le disposizioni relative al SISTRI possano essere ripristinate a partire dal 1 gennaio 2012.

In ogni caso si sottolinea che dal 1 settembre 2011 non vi sara' alcun mutamento nelle procedure di gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi prodotti dalle imprese edili. Pertanto per i rifiuti non pericolosi derivanti dalla attivita' di costruzione sara' sufficiente e necessario compilare il formulario di identificazione del rifiuto sia nel caso il trasporto avvenga con propri veicoli ovvero con veicoli di trasportatori autorizzati di rifiuti. Per i rifiuti pericolosi sara` necessario compilare il registro di carico e scarico e il formulario di identificazione del rifiuto per il trasporto all'impianto di smaltimento/recupero.

Tali indicazioni sono destinate a rimanere in vigore sino a quando l`art. 6 del decreto legge n. 138/11 non sara' eventualmente modificato.

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