Con il decreto legge 138/11 del 13 agosto per il SISTRI sono in vista dei
cambiamenti sostanziali cio' con riferimento soprattutto all'entrata a regime
per alcune categorie (es. trasportatori di rifiuti non pericolosi), prevista per
il 1 settembre 2011 e per il momento sospesa.
Questa e' la principale conseguenza del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138
che, all'art. 6 comma 2, ha abrogato tutti gli atti normativi relativi
all'istituzione del SISTRI nell'ambito di un piu' ampio processo di
semplificazione amministrativa.
Tale disposizione, promossa dal Ministro per la semplificazione, ma
osteggiata dal Ministro dell'ambiente, comporta il mantenimento del regime di
gestione dei rifiuti non pericolosi e pericolosi fondato sui tradizionali
adempimenti del registro di carico e scarico e del formulario, mentre tutta
la procedura di gestione dei rifiuti mediante il SISTRI non dovra' essere
attuata da alcuno dei soggetti obbligati al medesimo SISTRI salvo che nell'iter
di conversione del decreto legge il Parlamento non apporti modifiche rispetto al
testo del citato decreto legge.
Per altro si evidenzia che la Commissione ambiente del Senato, esaminando
il decreto legge, ha dato parere favorevole al testo stesso a condizione che
le disposizioni relative al SISTRI possano essere ripristinate a partire dal 1
gennaio 2012.
In ogni caso si sottolinea che dal 1 settembre 2011 non vi sara' alcun
mutamento nelle procedure di gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi
prodotti dalle imprese edili. Pertanto per i rifiuti non pericolosi
derivanti dalla attivita' di costruzione sara' sufficiente e necessario
compilare il formulario di identificazione del rifiuto sia nel caso il trasporto
avvenga con propri veicoli ovvero con veicoli di trasportatori autorizzati di
rifiuti. Per i rifiuti pericolosi sara` necessario compilare il registro di
carico e scarico e il formulario di identificazione del rifiuto per il trasporto
all'impianto di smaltimento/recupero.
Tali indicazioni sono destinate a rimanere in vigore sino a quando l`art. 6 del
decreto legge n. 138/11 non sara' eventualmente modificato.
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