Gazz.Uff.: Cofinanziamento progetti proposti dalle ALI
Data: 20/02/2007
Argomento: Pubblica Amministrazione


CENTRO NAZIONALE PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - PROVVEDIMENTO 19 gennaio 2007 - Avviso per il cofinanziamento di progetti proposti dalle Alleanze locali per l'innovazione (ALI). (GU n. 31 del 7-2-2007)

CENTRO NAZIONALE PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

PROVVEDIMENTO 19 gennaio 2007 

Avviso  per  il  cofinanziamento  di progetti proposti dalle Alleanze
locali per l'innovazione (ALI).

                            IL PRESIDENTE

    Premesso che:
      1) con  decreto  del Ministro per l'innovazione e le tecnologie
del  27 ottobre  2004,  e'  stato istituito un fondo di 15 milioni di
euro  da  destinarsi ai piccoli comuni, di cui 13,5 milioni destinati
al cofinanziamento dei progetti oggetto del presente avviso;
      2) nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana n. 213
del  13 settembre 2005 e' stato pubblicato l'avviso «per la selezione
dei soggetti ammessi a presentare progetti finalizzati all'erogazione
di  servizi  in  forma  associata  per  i  piccoli comuni», nel quale
venivano  definite  le  basi  associative  minime  e  le tipologie di
formalizzazione delle stesse per operare quali soggetti da ammettere,
successivamente,  alla presentazione di progetti cofinanziabili con i
fondi di cui al precedente punto 1);
      3) a  seguito  della  valutazione  delle  domande  pervenute in
risposta   all'avviso   di   cui  al  punto  precedente,  sono  stati
selezionati  i  soggetti  da ammettere alla presentazione di progetti
per l'erogazione di servizi in forma associata per i piccoli comuni;
      4) detti  soggetti, precedentemente indicati anche come «Centri
di  servizi territoriali», saranno, d'ora in avanti, identificati con
il  nome  di  «ALI»  -  Alleanze locali per l'innovazione, al fine di
sottolineare  la  necessita' di una effettiva partecipazione da parte
degli enti aderenti e l'intento di assicurare soluzioni organizzative
funzionali alle esigenze dei piccoli comuni;
      5) gli  allegati e ogni altro documento richiamato nel presente
avviso fanno parte integrante e sostanziale dello stesso;

                              E m a n a
                         il seguente avviso:
                               Art. 1.
                   Obiettivi generali dei progetti

    1.  Il  presente  avviso definisce i criteri di ammissibilita' al
cofinanziamento  di  progetti  presentati  dai  soggetti  di  cui  in
premessa  al  punto  3),  che  abbiano  come beneficiari i comuni con
popolazione inferiore ai 5.000 abitanti al 31 dicembre 2004, o il cui
territorio  faccia parte delle isole minori (da ora in poi denominati
«piccoli comuni»).
    2. I progetti, attraverso l'impiego finalizzato di soluzioni ICT,
devono favorire:
      l'ampliamento  e  il rafforzamento delle gestioni di servizi in
forma associata da parte dei piccoli comuni;
      il   conseguimento  di  standard  amministrativi,  procedurali,
organizzativi  e  gestionali  tali  da assicurare ai piccoli comuni e
alle  loro  gestioni  associate  un  ottimale  impiego  delle risorse
professionali e finanziarie;
      il  potenziamento  dei  servizi  disponibili  per  i  territori
amministrati dai piccoli comuni.
    3.  I  progetti,  in coerenza con quanto stabilito nell'avviso di
cui in premessa al punto 2), devono sviluppare servizi:
      di  carattere amministrativo-contrattuale per la gestione delle
ICT;
      di  carattere  operativo-gestionale in ambito ICT a supporto di
funzioni e servizi comunali e delle loro gestioni associate;
      di back office e infrastrutturali.

      

                               Art. 2.
                          Soggetti ammessi

    1.  Sono  ammessi  a  presentare progetti in risposta al presente
avviso esclusivamente i soggetti di cui al punto 3) delle premesse.
    2.   A   modifica   di  quanto  indicato  dall'art.  7,  comma 2,
dell'avviso  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica
italiana  n.  213  del  13 settembre  2005,  di  cui  in premessa, la
formalizzazione  delle  aggregazioni  deve  essere perfezionata prima
della presentazione del progetto di cui al successivo art. 5.
    3.  Una  ALI puo' presentare una sola domanda di cofinanziamento,
pena l'inammissibilita' di tutte le domande presentate dalla stessa.

      

                               Art. 3.
                  Verifica dei soggetti proponenti

    1.  I  soggetti  di  cui  all'art.  2,  comma 1, in allegato alla
proposta progettuale devono allegare:
      a) l'atto  di  formalizzazione  dell'aggregazione (convenzione,
statuto  o accordo, dal quale si evinca in modo inequivocabile la sua
natura giuridica, il numero e la denominazione degli enti aderenti) e
gli estremi degli atti deliberativi dei singoli comuni;
      b) la  certificazione  della  camera di commercio attestante il
possesso  da  parte degli enti locali, delle regioni e delle province
autonome  del  100%  del  capitale  sociale, nel caso in cui la forma
giuridica dell'aggregazione sia quella della societa' di capitali.

      

                               Art. 4.
                    Caratteristiche dei progetti

    1. La documentazione relativa ai progetti di cui all'art. 1, deve
comprendere:
      a) l'analisi  della  domanda  dei servizi richiesti dai piccoli
comuni e dalle loro forme associative;
      b) l'illustrazione  delle  tipologie dei servizi che si intende
predisporre  ed  erogare  nel  primo triennio, con l'indicazione, per
ciascun servizio previsto, della dimensione e del profilo dell'utenza
potenziale;
      c) l'analisi  dei  servizi  a  valore  aggiunto  che si intende
assicurare,  sulla  base  di intese documentate, per razionalizzare e
semplificare  il  rapporto  tra  ciascun  piccolo  comune  e le altre
pubbliche amministrazioni, centrali, regionali e locali;
      d) l'indicazione  dei benefici attesi, per ciascun servizio, da
parte di ciascuna amministrazione aderente, in termini di:
        I. riduzione  di  costi e/o incremento nella qualita' e nella
completezza dei servizi utilizzati;
        II. disponibilita' sopravvenuta di risorse umane, nei singoli
comuni,  a  seguito del conferimento di attivita', funzioni e servizi
al centro servizi;
        III. disponibilita' di nuovi servizi per l'amministrazione, i
cittadini e le imprese;
        IV. riduzione  degli  oneri  burocratico/amministrativi  e di
costi relativi ai contratti per l'acquisizione di beni e servizi ICT;
      e) la  presenza, comunque, di servizi da realizzare, sulla base
delle  richieste  dei  Comuni,  che  coprano  almeno  quattro  ambiti
amministrativi tra quelli indicati nell'allegato 1;
      f) la  previsione  dei costi e dei ricavi nel primo triennio di
funzionamento,  con  l'indicazione analitica dei costi del personale,
delle  consulenze,  degli  investimenti  in  tecnologie,  della spesa
corrente  per  l'acquisto  di  beni e servizi, dei costi generali. Il
totale dei ricavi per anno deve essere analiticamente scomposto in:
        I. ricavi   da   comuni   e   altri   enti  partecipanti  per
corrispettivi di servizi per vendita di beni e servizi;
        II. ricavi  da  contributi  finanziari  (da  CNIPA,  regione,
provincia, ecc.);
        III. altri ricavi;
      g) la pianificazione triennale dei flussi di cassa;
      h) i  meccanismi  di partecipazione e controllo previsti per la
gestione,  i  poteri  delegati  al  responsabile operativo e il ruolo
assegnato alla rappresentanza dei piccoli comuni;
      i) la   determinazione   delle   modalita'  di  gestione  degli
eventuali  contenziosi,  i  meccanismi di recesso da parte degli enti
associati e di adesione da parte di enti non associati.

      

                               Art. 5.
                     Presentazione dei progetti

    1. I progetti devono essere presentati al CNIPA esclusivamente in
formato elettronico secondo le seguenti modalita':
      a) sottoscritti  mediante  firma  digitale  dal  rappresentante
legale del soggetto proponente il progetto;
      b) redatti  utilizzando  la modulistica predisposta dal CNIPA e
secondo  le  modalita'  indicate  nella «Guida alla presentazione del
progetto      ALI»,      entrambi      disponibili      all'indirizzo
www.cnipa.gov.it/modulistica   ali
      c) pervenuti  entro  e  non oltre le ore 12 del 20 luglio 2007,
secondo  le  modalita'  indicate  nella «Guida alla presentazione del
progetto ALI».

      

                               Art. 6.
                    Inammissibilita' dei progetti

    1. Non sono ritenuti ammissibili i progetti:
      a) presentati  da soggetti diversi da quelli indicati nell'art.
2, comma 1, del presente avviso;
      b) presentati   da   aggregazioni   che   non   rispettino   la
formalizzazione richiesta all'art. 2, comma 2;
      c) che  non  prevedano  l'erogazione  di  servizi  afferenti ad
almeno  quattro  degli  ambiti  indicati  nell'allegato 1, per essere
effettivamente erogati ad almeno il 60% dei piccoli comuni aderenti;
      d) che  non  rispettino  le modalita' di presentazione previste
all'art. 5.
    2.   Qualora  siano  intervenute  variazioni  nella  composizione
dell'aggregazione,   rispetto   a   quanto   dichiarato  in  risposta
all'avviso  citato  in  premessa  al  punto  2), l'aggregazione cosi'
modificata  deve  comunque  rispettare,  pena  l'inammissibilita',  i
requisiti stabiliti nel precedente avviso:
      all'art. 4, comma 1, lettera a);
      all'art. 4, comma 2;
      all'art. 5, comma 1, lettera c);
      all'art. 5, comma 2.

      

                               Art. 7.
                       Comitato di valutazione

    1.  Al  fine di valutare la qualita' dei progetti viene istituito
un  comitato  di  valutazione  composto da sette esperti nominati dal
Ministro   per   le   riforme   e   le   innovazioni  nella  pubblica
amministrazione,  sentite le rappresentanze degli enti locali e delle
regioni.
    2.  Le  decisioni  relative  alla  valutazione  dei progetti sono
ritenute  valide se assunte in sedute con la partecipazione di almeno
cinque membri.

      

                               Art. 8.
                      Valutazione dei progetti

    1.  I  progetti  sono  valutati  dal  comitato  di cui all'art. 7
secondo i criteri di seguito riportati:
      qualita' del soggetto proponente, in termini di:
        a) qualita'  del  modello  associativo,  sistema  di  governo
prescelto, struttura organizzativa e funzioni svolte, con particolare
riguardo al ruolo previsto per i piccoli comuni;
        b) regolamentazione dei rapporti tra i singoli comuni e l'ALI
riguardanti  le  modalita'  di partecipazione dei singoli comuni alle
scelte   strategiche;  politiche  di  bilancio  e  definizione  delle
strategie   di   sviluppo;   modalita'   di   gestione  di  eventuali
contenziosi;
      c) natura,  finalita'  e  obbligazioni  relative  ad  eventuali
accordi  di  collaborazione gia' definiti o in via di definizione con
enti  terzi, pubblici o privati, finalizzati all'acquisizione di beni
e/o servizi;
      d) modalita'  di affiancamento, strumenti di sostegno e servizi
all'ALI da parte della regione e delle province coinvolte.
    Qualita' del progetto proposto, in termini di:
      e) analisi  del  fabbisogno  di  servizi  da  parte dei piccoli
comuni, completezza dei dati raccolti ed esaminati;
      f) obiettivi  di  breve,  medio  e  lungo periodo in termini di
sviluppo   di   servizi  per  i  comuni  e  di  consolidamento  della
cooperazione intercomunale;
      g) rilevanza dei servizi programmati;
      h) piano dei costi e dei ricavi a tre anni;
      i) valutazione costi/benefici per i singoli comuni;
      j) adeguatezza  del  piano  di progetto rispetto agli obiettivi
dichiarati;
      k) grado  di utilizzo e ottimizzazione di risorse professionali
e strumentali gia' disponibili negli enti coinvolti e sul territorio;
      l) qualita'  degli  indicatori  di  risultato  proposti  per la
attivita' di monitoraggio.
    2.  Al  termine della valutazione, il comitato definisce l'elenco
dei progetti ammessi a cofinanziamento.

      

                               Art. 9.
                    Cofinanziamento dei progetti

    1.  Il  cofinanziamento  complessivo  disponibile,  di  cui  alle
premesse  al punto 1), e' suddiviso su scala regionale sulla base del
numero  di piccoli comuni aderenti alle ALI ammesse a cofinanziamento
per singola regione, rispetto al numero dei piccoli comuni aderenti a
tutte le ALI ammesse al cofinanziamento.

               ---->   Vedere formula a pag. 78  <----

    2.  Il  cofinanziamento  attribuito  a ciascuna ALI ammessa viene
determinato  sulla  base  del numero dei piccoli comuni facenti parte
dell'ALI  medesima,  rispetto  al  numero  totale  dei piccoli comuni
aderenti a tutte le ALI ammesse al cofinanziamento nella regione.

               ---->   Vedere formula a pag. 78  <----

    3. Il cofinanziamento non puo' comunque superare il 50% del costo
totale stimato in ciascun progetto.
    4.   Nel   caso   in   cui  un  progetto  benefici  di  ulteriori
finanziamenti pubblici, il cofinanziamento erogato dal CNIPA, sommato
agli  altri  cofinanziamenti disponibili, non puo' superare il totale
dei costi stimati nel progetto.
    5.  Nel  caso  in cui il soggetto proponente sia beneficiario dei
finanziamenti  previsti  dal  programma  «Per  il  sud  e  non  solo»
finanziato  con  le  risorse  previste  nella delibera CIPE n. 17 del
9 maggio  2003, fermo restando quanto previsto al precedente punto 4,
le  attivita'  eventualmente  finanziabili  con  i fondi del presente
avviso  devono  essere  complementari  rispetto  a  quelle finanziate
nell'ambito del programma «Per il sud e non solo».
    6.  Nel  caso  di  esito  positivo della valutazione del progetto
presentato, i rapporti tra CNIPA e ALI, vengono regolati:
      a) da  Accordi  di  programma  quadro (APQ) o loro integrativi,
oltre  che  nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania,
Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna), in tutti quei casi
in  cui  si preveda una partecipazione diretta della regione e vi sia
un   consenso   esplicito  da  parte  delle  aggregazioni  ammesse  a
presentare i progetti;
      b) da apposita convenzione in tutti gli altri casi.
    7.  Il  cofinanziamento  per  ciascun progetto viene erogato alla
regione  nel  caso di APQ o direttamente all'ALI negli altri casi, in
tre fasi:
      a) il   30%   successivamente   alla  firma  dell'APQ  o  della
convenzione con il CNIPA;
      b) il  50%  dopo  la  verifica  del  primo stato di avanzamento
lavori  pari ad almeno il 50% del valore delle attivita' di progetto;
tale  verifica,  cosi'  come  sara'  piu'  dettagliatamente  definito
nell'APQ  o  nella  convenzione,  avra'  per  oggetto  lo stato dello
sviluppo   dei   servizi,   la   loro   fruibilita'  e  la  effettiva
sottoscrizione  di  impegni contrattuali a fruirne da parte di almeno
il 30% dei comuni aderenti;
      c) il   20%   al   completamento  del  progetto  e  a  verifica
dell'effettivo esercizio dei servizi per un periodo di dodici mesi.
    8.  La  seconda e la terza erogazione sono subordinate, oltre che
alla verifica della effettiva realizzazione delle attivita' previste,
anche al permanere dei requisiti di ammissibilita', di cui all'art. 6
del presente avviso.

      

                              Art. 10.
              Monitoraggio e revoca del cofinanziamento

    1.  Il  CNIPA  verifica  lo  stato  di  avanzamento  dei progetti
attraverso  un  piano  di  monitoraggio  predisposto dal proponente a
partire   dall'analisi   degli  obiettivi  dichiarati  dai  comuni  e
concordato con il CNIPA stesso.
    2.  L'attivita'  di  monitoraggio  avra'  ad  oggetto  la fase di
realizzazione  del progetto e si prolunghera' fino al dodicesimo mese
di esercizio.
    3. I risultati delle attivita' di monitoraggio saranno comunicati
ufficialmente  oltre  che  al  soggetto  proponente,  alla  provincia
competente per territorio e alla regione.
    4.   Il   CNIPA,   sulla   base  dell'esito  delle  attivita'  di
monitoraggio,  puo'  richiedere  documentazione aggiuntiva e disporre
nei  casi  di  mancata  realizzazione  delle  attivita' la revoca del
cofinanziamento.

      

                              Art. 11.
                        Riuso delle soluzioni

    1. Le ALI beneficiarie dei cofinanziamenti si impegnano a mettere
a   disposizione  delle  amministrazioni  pubbliche,  sulla  base  di
specifici   accordi  e  nel  rispetto  della  normativa  vigente,  le
esperienze   e  le  soluzioni  realizzate  nell'ambito  dei  progetti
cofinanziati in risposta al presente avviso.

      

                              Art. 12.
                      Informazioni e assistenza

    1.  La  modulistica  e  qualunque  altra informazione relativa al
presente       avviso       sono       disponibili      all'indirizzo
www.cnipa.gov.it/progetti   ali
    2.  Il CNIPA rende disponibile un servizio di assistenza mediante
un   help   desk   telematico   all'indirizzo  di  posta  elettronica
helpdeskali@cnipa.it
      Roma, 19 gennaio 2007
                                               Il presidente: Zoffoli

      

                                                           Allegato 1

    Qui   di   seguito   si   riporta   una   elencazione  di  ambiti
amministrativi  comunali  e  dei  relativi servizi che possono essere
erogati dalle ALI.
    L'elencazione  non  puo'  intendersi  esaustiva  degli  ambiti di
intervento.  Tra  quelli  elencati,  tuttavia,  vanno  identificati i
quattro  che  devono essere predisposti obbligatoriamente nell'ambito
del  progetto  per essere effettivamente erogati ad almeno il 60% dei
piccoli  comuni  aderenti,  pena  l'inammissibilita'  o la revoca del
cofinanziamento.


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