IMPIANTI - Impossibile prescindere dai livelli minimi di sicurezza previsti dalla norma CEI 64-8, VARIANTE 3
Data: 28/09/2011
Argomento: Impianti Tecnologici


CNA Installazione Impianti ribadisce l'impossibilita' di derogare dal livello minimo di sicurezza previsto dalla norma

Nelle ultime settimane sono state fatte circolare alcune voci'' evidentemente interessate'' secondo le quali vi sarebbe la possibilita' di derogare alla vigente legislazione in materia di impianti elettrici per ambienti domestici ed alle relative norme tecniche che potrebbero essere applicate solo in parte dall'installatore e su richiesta specifica del cliente.



Riteniamo che in questo modo ? ha affermato Carmine Battipaglia, Presidente Nazionale di CNA Installazione Impianti - si rischia di dare informazioni confuse e scarsamente cautelative sia per gli installatori sia per gli utenti finali". Infatti, la legge (Legge 186/1968 e DM 37/2008) richiede (inderogabilmente) che gli impianti elettrici debbano essere realizzati e costruiti a regola d'arte. A tal fine, l'installatore ha a disposizione due alternative: applicare la vigente norma tecnica e, in tal caso, beneficiare della presunzione di conformit? alla regola dell'arte; oppure, effettuare lui stesso un'analisi dei rischi dell'impianto, documentando puntualmente nella dichiarazione di conformita' le soluzioni tecniche individuate ed applicate per azzerare tali rischi.

"La mera opinione relativa alla possibile applicazione parziale delle norme tecniche ? ha sottolineato Battipalgia - scindendone gli aspetti prestazionali da quelli di sicurezza, sulla base peraltro di una valutazione del tutto soggettiva dell'installatore, non trova riscontro nelle norme tecniche per le quali sicurezza e prestazioni appaiono strettamente correlate e facenti parte di un unico corpo normativo. Va a tal fine ricordato ? ha proseguito il Presidente degli installatori della CNA - che l'impianto deve essere realizzato a regola d'arte e che gli installatori per legge sono i soggetti responsabili della corretta esecuzione degli impianti, senza che sia possibile scaricare le loro responsabilita' sui clienti sulla base di accordi o patti con i clienti medesimi, trattandosi di responsabilita' poste a tutela dell'utente finale?.

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