APPALTI - Appalti della difesa, i contenuti del nuovo decreto
Data: 21/11/2011
Argomento: Risparmio Energetico


Estesa a tutte le amministrazioni statali la possibilita' di affidare appalti ''secretati'', in deroga al Codice dei contratti pubblici, con gara informale a cinque inviti; eliminata la procedura aperta; vincoli per i subappalti, da affidare con gara fino al 30 per cento del valore dell'appalto.

Sono questi alcuni dei contenuti del decreto legislativo sugli appalti pubblici nel settore della difesa e della sicurezza varato nel corso della riunione dell'11 novembre 2011 del Consiglio dei Ministri uscente,(...) incide su una non irrilevante fetta del mercato, se e' vero, come ha dichiarato in audizione al Senato Sergio Santoro, presidente facente funzioni dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici, che ''in questo ambito si collocano 1.500 appalti di importo superiore a 150 mila euro per un importo di circa 3 miliardi di euro all'anno''.



Il testo, in attesa della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, attua la direttiva 2009/81/Ce e verra' completato anche con un regolamento del Ministero della difesa, da predisporre in attuazione dell'articolo 196 del Codice, per i contratti che stipulera' il ministero stesso.

Infine saranno emanati altri due regolamenti: uno per le commesse ''civili'', cui si applicano le norme del Codice dei contratti pubblici ma per le quali si e' ritenuto opportuno prevedere norme regolamentari attuative del Codice diverse da quelle del dpr 207/2011. Fra i diversi profili trattati nei 36 articoli dello schema di decreto, di particolare interesse e' l'esclusione della procedura aperta e la disciplina dei contratti misti, per i quali si prevede in generale la prevalenza delle norme del decreto rispetto a quelle del Codice dei contratti pubblici. Il decreto si applica ai contratti di forniture e servizi di importo superiore a 387.000 euro ed a quelli di lavori di importo oltre i 4.845.000 euro. Fra i requisiti di capacita' tecnica e professionale da soddisfare si fa riferimento anche alle misure adottate dal concorrente per garantire la qualita', la regolamentazione interna in materia di proprieta' intellettuale, l'organico medio annuo e il numero di dirigenti impiegati, la descrizione delle attrezzature tecniche. Dettagliata anche la disciplina sulla sicurezza delle informazioni (riservatezza dei subappaltatori) e dell'approvvigionamento. Come detto le procedure di aggiudicazione sono la ristretta, la negoziata (con o senza bando), invitando almeno tre soggetti, e il dialogo competitivo, per appalti complessi. Ammesso anche l'accordo quadro fino a sette anni di durata. Per l'aggiudicazione dei contratti si richiama l'articolo 83 del Codice sull'offerta economicamente piu' vantaggiosa prevedendo come elemento di valutazione anche ''l'interoperabilita''' e le caratteristiche ''iterative''. Per il subappalto si prevede la possibilita' che le stazioni appaltanti obblighino i concorrenti a subappaltare a terzi una quota del contratto, non superiore al trenta per cento, ''utilizzando procedure competitive''; in questi casi il concorrente deve definire criteri obiettivi di selezione qualitativa dei subappaltatori, connessi all'oggetto dell'appalto.

Il decreto modifica anche la norma del Codice dei contratti pubblici (art. 17) sui contratti secretati che possono essere acquisiti dai concorrenti in possesso del nulla osta sicurezza (Nos), a seguito di una gara informale con almeno cinque soggetti invitati. In particolare, la procedura derogatoria per appalti secretati viene consentita non piu' soltanto ad alcune amministrazioni statali (oltre alle forze armate e ai corpi di polizia per la difesa della Nazione o per compiti di istituto, anche Banca d'Italia, amministrazione della giustizia, amministrazione finanziaria) ma a tutte le amministrazioni statali.


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