MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 27 settembre 2006
Rivalutazione delle prestazioni economiche erogate dall'INAIL, con
decorrenza 1° luglio 2006, per il settore industria.
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'art. 116 del testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 1 della
legge 10 maggio 1982, n. 251, e dall'art. 20 della legge 28 febbraio
1986, n. 41;
Visto l'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38
che, tra l'altro, ha stabilito che con effetto dall'anno 2000 e a
decorrere dal 1° luglio di ciascun anno la retribuzione di
riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL
ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le
gestioni di appartenenza dei medesimi, e' rivalutata annualmente
sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno
precedente e che tali incrementi annuali verranno riassorbiti
nell'anno in cui scattera' la variazione retributiva minima non
inferiore al 10 per cento fissata all'art. 20, commi 3 e 4, della
legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a
base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art.
20;
Visto il decreto ministeriale 20 settembre 2005, concernente la
rivalutazione delle prestazioni economiche dell'INAIL dal 1° luglio
2005 per il settore industria;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione dell'INAIL n.
221 del 17 maggio 2006;
Vista la nota del 28 luglio 2006 con la quale l'INAIL rettificato
due errori formali contenuti nella relazione di accompagnamento della
delibera n. 221 del 17 maggio 2006 citata;
Vista la variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai ed impiegati, intervenuta nell'anno 2005 rispetto all'anno
2004, calcolata dall'ISTAT, pari al 1,7 per cento;
Considerato che non si e' verificata la variazione retributiva
minima non inferiore al 10 per cento di cui all'art. 11, comma 1, del
decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;
Dereta:
Art. 1.
A norma dell'art. 116 del testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 1 della
legge 10 maggio 1982, n. 251, dall'art. 20 della legge 28 febbraio
1986, n. 41, e dall'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000,
n. 38, la retribuzione media giornaliera e' fissata in Euro 61,06 ai
fini della determinazione del minimale e del massimale della
retribuzione annua, i quali, di conseguenza, sono stabiliti, a
decorrere dal 1° luglio 2006, nella misura di Euro 12.822,60 e di
Euro 23.813,40.
Per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e
della pesca marittima, il massimale della retribuzione annua risulta
stabilito, rispettivamente, in Euro 34.291,30 per i comandanti e per
i capi macchinisti, in Euro 29.052,35 per i primi ufficiali di
coperta e di macchina ed in Euro 26.432,87 per gli altri ufficiali.
Ai fini della riliquidazione delle rendite, prevista dal primo
comma del citato art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n.
38, i coefficienti annui di variazione sono determinati nelle
seguenti misure:
anno 2004 e precedenti: 1,0170;
anno 2005 e 1° semestre 2006: 1,0000.
Art. 2.
A norma dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 6 della legge 10 maggio
1982, n. 251, ed ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 23
febbraio 2000, n. 38, l'assegno per l'assistenza personale
continuativa, a decorrere dal 1° luglio 2006, e' fissato in Euro
422,19.
Art. 3.
A norma dell'art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 7 della legge 10 maggio
1982, n. 251, ed ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 23
febbraio 2000, n. 38, l'assegno una volta tanto da corrispondere, in
caso di morte per infortunio o malattia professionale, agli aventi
diritto, a decorrere dal 1° luglio 2006, e' fissato in Euro 1.691,62.
Art. 4.
A norma dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n.
38, gli incrementi annuali come sopra determinati, dovranno essere
riassorbiti nell'anno in cui scattera' la variazione retributiva
minima non inferiore al 10 per cento fissata dall'art. 20, commi 3 e
4, della legge n. 41/1986, rispetto alla retribuzione presa a base
per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il
visto e per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 settembre 2006
Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
Damiano
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoa Schioppa
Registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 15
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