Gazz.Uff.: Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia in materia di detr
Data: 23/11/2006
Argomento: Fisco


LEGGE 10 novembre 2006, n.278 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258, recante disposizioni urgenti di adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee in data 14 settembre 2006 nella causa C-228/05, in materia di detraibilita' dell'IVA. (GU n. 265 del 14-11-2006)

                IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.

  1. Il decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258, recante disposizioni
urgenti  di  adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle
Comunita'  europee in data 14 settembre 2006 nella causa C-228/05, in
materia  di  detraibilita'  dell'IVA,  e'  convertito in legge con le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 10 novembre 2006

                             NAPOLITANO

                              Prodi,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Padoa  Schioppa, Ministro dell'economia
                              e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Mastella

                              LAVORI PREPARATORI


          Senato della Repubblica (atto n. 953):

              Presentato   dal  Vice  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri (D'Alema) il 15 settembre 2006.
              Assegnato  alla  6ª  commissione (Finanze e Tesoro), in
          sede  referente,  il  18 settembre  2006,  con parere delle
          commissioni  1ª (per presupposti costituzionali) 1ª, 5ª, 8ª
          e 14ª.
              Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali),
          in  sede  consultiva,  sull'esistenza  dei  presupposti  di
          costituzionalita' il 19 settembre 2006.
              Esaminato  dalla 6ª commissione il 21, 27, 28 settembre
          2006; 4 e 5 ottobre 2006.
              Esaminato  in  aula  sull'esistenza  dei presupposti di
          costituzionalita' il 20 settembre 2006.
              Esaminato in aula ed approvato l'11 ottobre 2006.

          Camera dei deputati (atto n. 1808):

              Assegnato   alla  commissione  VI  (Finanze),  in  sede
          referente,  il  12 ottobre 2006 con pareri del Comitato per
          la legislazione e delle commissioni I, V e XIV.
              Esaminato  dalla  VI commissione il 20, 24 e 25 ottobre
          2006.
              Esaminato  in  aula  il  6  novembre  2006 ed approvato
          l'8 novembre 2006.

          Avvertenza:

              Il  decreto-legge  15  settembre 2006, n. 258, e' stato
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
          215 del 15 settembre 2006.
              A  norma  dell'art.  15, comma 5, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
          le  modifiche apportate dalla presente legge di conversione
          hanno  efficacia  dal  giorno successivo a quello della sua
          pubblicazione.
              Il  testo  del decreto-legge coordinato con la legge di
          conversione  e  corredato delle relative note e' pubblicato
          in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 39.

     

                                                             Allegato

Modificazioni  apportate  in  sede  di  conversione  al decreto-legge
15 settembre 2006, n. 258

  All'articolo 1:
    al comma 1, nel primo periodo, le parole: «i soggetti passivi che
fino   alla   data  del  13 settembre  2006  hanno  effettuato»  sono
sostituite  dalle seguenti: «in sede di prima applicazione i soggetti
passivi  che  fino  alla  data del 13 settembre 2006 hanno effettuato
nell'esercizio  dell'impresa,  arte o professione»; le parole: «entro
il  15 dicembre  2006,  a  pena  di decadenza,» sono sostituite dalle
seguenti:  «entro  il  15 aprile  2007»  e sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale»;
    al comma 1, dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti:
  «Con  il  predetto provvedimento possono essere, inoltre, stabilite
le  differenti  percentuali  di  detrazione dell'imposta per distinti
settori  di  attivita' in relazione alle quali e' ammesso il rimborso
in  misura  forfetaria.  Resta  ferma,  per  i  contribuenti  che non
aderiscono al suddetto rimborso forfetario, ovvero per coloro che non
presentano l'istanza entro il predetto termine del 15 aprile 2007, la
possibilita'  di  dimostrare  il  diritto ad una detrazione in misura
superiore  presentando apposita istanza ai sensi dell'articolo 21 del
decreto   legislativo   31   dicembre  1992,  n.  546,  e  successive
modificazioni,  contenente  i  dati  e  gli  elementi  comprovanti la
misura,    nell'esercizio    dell'impresa,    arte   o   professione,
dell'effettivo   utilizzo  in  base  a  criteri  di  reale  inerenza,
stabiliti con il provvedimento di cui al presente comma.»;
  e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «2-bis.  Alla  lettera  c)  del  comma  1 dell'articolo 19-bis1 del
decreto  del  Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le
parole: "salvo che per gli agenti o rappresentanti di commercio» sono
sostituite  dalle  seguenti:  "a  far  data dalla pubblicazione nella
Gazzetta   Ufficiale   dell'Unione   europea   della   autorizzazione
riconosciuta  all'Italia  dal  Consiglio dell'Unione europea ai sensi
della  direttiva  77/388/  CEE  del  Consiglio, del 17 maggio 1977, a
stabilire   una   misura  ridotta  della  percentuale  di  detrazione
dell'imposta  sul  valore aggiunto assolta per gli acquisti di beni e
le  relative  spese  di  cui  alla  presente lettera, nei termini ivi
previsti,   senza  prova  contraria,  salvo  che  per  gli  agenti  o
rappresentanti di commercio"».

     

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