REGIONE EMILIA ROMAGNA - Nuova circolare sulla tolleranza nelle costruzioni edilizie
Data: 04/01/2012
Argomento: dalle regioni


Il documento fornisce indicazione applicative sulle difformita', fino a un massimo del 2%, tra opera realizzata e progetto approvato

La Regione Emilia Romagna fornisce nuovi indirizzi per l'interpretazione uniforme della disciplina regionale sulla tolleranza nelle costruzioni edilizie, cioe' sulle difformita', fino a un massimo del 2%, tra opera realizzata e progetto approvato.



Con la Circolare regionale 27 dicembre 2011 n. PG/2011/312129 vengono in particolare fornite le indicazioni applicative sono riferite al D.I. n.1444 del 1968 in tema di distanze e al D.M. 5 luglio 1975 relativo all'altezza e ai requisiti igienico sanitari dei locali abitativi.

''I requisiti per l'applicazione dell'istituto della tolleranza fissati dalla disposizione appena citata ? si legge nella circolare ? sono dunque che:

- il progetto allegato al titolo edilizio sia rispondente alla normativa edilizia;

- taluni parametri e dimensioni di singole unita' immobiliari realizzate siano in contrasto con la medesima normativa edilizia;

- le difformita' siano contenute entro il massimo del 2% delle misure previste dal titolo edunque dalla normativa edilizia cui lo stesso risulta conforme''.

''Alla luce di tali requisiti ? continua la circolare regionale ? consegue che:

a) la tolleranza non trovi applicazione nel caso i cui lo stesso progetto allegato al titolo edilizio risulta essere in contrasto con parametri edilizi e urbanistici. In altre parole,la tolleranza non copre il contrasto con imperative disposizioni edilizie, qualora detta violazione, sia pure nei limiti di percentuale del 2%, sia propria gia' del progetto originario;

b) in secondo luogo, visto lo specifico ambito di applicazione descritto dalle disposizioni citate, si ritiene che la tolleranza non trovi generale applicazione in tutti i casi di parziale difformita', di modo che ogni scostamento dai parametri edilizi e urbanistici sia decurtato di una percentuale del 2%. Di conseguenza gli scostamenti ,per esempio,dell'11% del volume dell'opera rispetto al titolo edilizio, continuano a costituire variazione essenziale;

c) allo stesso modo, si ritiene che non trovi applicazione l'istituto della tolleranza laddove la difformita' tra opera realizzata e titolo edilizio risulti superiore allapercentuale del 2% e tuttavia si ricada all'interno dell'ipotesi del c.d. abuso formale,quando cioe' l'intervento e' stato realizzato in parziale difformita' dal titolo edilizio,mantenendosi pero' all'interno dei parametri ammessi dalla legge o dalla pianificazione (di modo che se tale ulteriore o diverso dimensionamento fosse stato oggetto del titolo edilizio sarebbe stato valutato positivamente dall'amministrazione comunale). In tali ipotesi il soggetto potra' attivare il procedimento per la formazione del titolo in sanatoria di cui all'art. 17 della L.R. n. 23 del 2004, ma senza potersi avvalere di una decurtazione del 2% nel conteggio dell'abuso realizzato,appellandosi all'istituto della tolleranza;

d) inoltre, si ritiene che la tolleranza non trovi applicazione nel caso in cui sia evidente il ricorso fraudolento e generalizzato a tale istituto, caratterizzato cioe' da unasistematica implementazione, entro il 2% delle caratteristiche complessivedell'unita' immobiliare.

Fonte: Regione Emilia Romagna

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