SICUREZZA LAVORO - Sentenza della Cassazione sulla responsabilita' del direttore dei lavori in materia di sicurezza
Data: 16/01/2012
Argomento: Sicurezza


La Cassazione: il direttore lavori assume una posizione di garanzia in materia di sicurezza sul lavoro nei confronti dei lavoratori allorquando impartisce agli stessi con continuita' ordini e direttive anche in materia di sicurezza. Di G. Porreca.

Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 44844 del 21 dicembre 2010 (u. p. 27 ottobre 2010) - Pres. Marzano ? Est. Brusco? P.M. Gialanella - Ric. B. G..


E' importante questa sentenza della Corte di Cassazione penale in quanto fornisce dei chiarimenti su di un argomento alquanto discusso e che riguarda la posizione del direttore dei lavori in materia di salute e di sicurezza sul lavoro e da' pi? precisamente una risposta al quesito se lo stesso assume nei confronti dei lavoratori ed in quali condizioni una posizione di garanzia nella materia specifica. Tale posizione di garanzia sussiste, secondo la suprema Corte, se lo stesso in posizione di supremazia e di sovraordinazione impartisce con continuita' ai lavoratori ordini e direttive che riguardino anche il campo della sicurezza sul lavoro.

Il fatto ed il ricorso alla Corte di Cassazione
Il Tribunale ha condannato il datore di lavoro di una impresa ed il direttore dei lavori per il reato di lesioni colpose in danno di un lavoratore dipendente il quale, mentre scendeva da un sottotetto utilizzando una botola, e' rimasto infortunato cadendo al suolo da una altezza di sei metri per lo spostamento della scala che stava utilizzando. Gli imputati sono stati ritenuti responsabili dell'infortunio in quanto la scala e' risultata essere inidonea, priva di dispositivi di sicurezza e non agganciata a parti fisse dell'edificio.
A seguito della conferma della condanna da parte della Corte di Appello il solo direttore dei lavori ha fatto ricorso alla Corte di Cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza medesima. Lo stesso nel ricorso ha censurato le decisioni assunte dalla Corte territoriale sostenendo di avere svolto nell'occasione solo le funzioni di direttore dei lavori e di non avere assunto pertanto una formale posizione di garanzia in materia di sicurezza sul lavoro non potendosi desumere tale posizione dalla sola circostanza che lo stesso avesse impartito solo occasionalmente delle direttive al lavoratore infortunato.

Le decisioni della Corte suprema
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dall'imputato ritenendo inammissibili le censure dallo stesso avanzate. Premesso che nel processo non fossero state messe in discussione le inosservanza alle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro e che fosse stato accertato che la caduta del lavoratore fosse stata cagionata dall'inosservanza di queste misure, la Sez. IV, con riferimento alla osservazione avanzata dall'imputato secondo cui lo stesso non fosse titolare di una posizione di garanzia di protezione nei confronti del lavoratore infortunato, ha fatto osservare che i giudici di merito avevano accertato che l'imputato ''aveva una posizione di supremazia nei confronti degli altri lavoratori ai quali impartiva con continuita' ordini e direttivi. Questa conclusione e' stata, nella sentenza impugnata, non affermata apoditticamente ma con il riferimento alle prove assunte nel giudizio ed in particolare alle dichiarazioni della persona offesa e dello stesso figlio del ricorrente''.
La suprema Corte ha quindi ritenuta esente da alcuna illogicita' ed adeguatamente motivata la conclusione alla quale era pervenuta la Corte di merito secondo cui ''il ricorrente ricopriva, quanto meno di fatto, la posizione di direttore dei lavori o comunque gli era attribuita una posizione di garanzia derivante dalla posizione di sovraordinazione nei confronti dei lavoratori riferita anche alla sicurezza del lavoro'' ed ha quindi rigettato il ricorso confermando le statuizioni civili e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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