REQUISITI RESTRITTIVI - La stazione appaltante ha la facolta' di richiedere il possesso di requisiti piu' specifici se questi sono pertinenti ai lavori che devono essere appaltati
Data: 27/01/2012
Argomento: Lavori Pubblici


AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI
Parere n.155 del 14/09/2011


Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata da EURO AMBIENTE Soc. Coop. ? ''Procedura aperta per l'appalto del servizio di ritiro trasporto e smaltimento dei rifiuti cimiteriali'' ? Criterio di aggiudicazione: prezzo piu' basso ? Importo a base d'asta: euro 18.335,15 ? S.A.: Comune di Canicatti' (AG).

Il Consiglio

Vista la relazione dell'Ufficio del Precontenzioso

Considerato in fatto

In data 3 marzo 2011 e' pervenuta l'istanza in epigrafe, con la quale la societa' cooperativa EURO AMBIENTE ha chiesto un parere circa la legittimita' del bando di gara indetto dal Comune di Canicatti', nella parte in cui prevede, come requisito essenziale di partecipazione, il possesso della certificazione ISO 9001:2000 (punto 8, lett. d) del bando). Piu' specificamente, l'istante lamenta la violazione dell'art. 42, comma 3, del D.Lgs n.163/2006, essendo il requisto richiesto lesivo dei principi di par condicio e di massima partecipazione nonche' sproporzionato rispetto all'oggetto della gara.

In riscontro all'istruttoria procedimentale, formalmente avviata in data 30 marzo 2011, la S.A ha evidenziato le ragioni per cui ha ritenuto opportuno richiedere, per l'affidamento del servizio in oggetto, il possesso della suddetta certificazione di qualita'.

Nella memoria trasmessa, il Comune di Canicatti' ha innanzitutto specificato che il Capitolato d'oneri e il bando di gara oggetto di contestazione prevedono il servizio di ritiro, trasporto e smaltimento e/o recupero dei seguenti rifiuti cimiteriali:

a) rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni, codice CER 180 103 pericoloso ai sensi della direttiva 91/689/CEE;

b) rifiuti urbani non differenziati, codice CER 200 301 non pericoloso;

c) rifiuti costituiti da lastre di zinco, previa disinfezione codice CER 170 403 non pericoloso.

E' stata quindi ravvisata la necessita' di richiedere la certificazione ISO 9001:2000 in quanto ''la gestione di tali rifiuti, in particolare di quello speciale pericoloso, richiede, per le aziende, particolari processi di qualita' tendenti a migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio, che garantiscano e tutelino l'Amministrazione Comunale sotto il profilo del rispetto rigoroso della normativa in tema ambientale''.

Ritenuto in diritto

La questione controversa oggetto del presente esame concerne la asserita violazione dell'art. 42, comma 3, del D.Lgs n.163/2006 per avere, la stazione appaltante, richiesto il possesso della certificazione ISO 9001:2000 come requisito essenziale per la partecipazione alla gara indetta per l'affidamento del servizio di trasporto e smaltimento dei rifiuti cimiteriali.

Al riguardo vale precisare che le previsioni di certificazioni di qualita', come risulta dagli articoli 42 e 43 del D.Lgs. n. 163 del 2006, rientrano tra i requisiti tecnici che l'Amministrazione puo' richiedere in sede di gara. In mancanza dei requisiti richiesti e' interdetta la partecipazione (e cio' legittima l'esclusione) dell'impresa che intende concorrere (o della concorrente) (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. III, 2.3.2009, n.2113).e' noto, infatti, l'orientamento giurisprudenziale per cui rientra nella discrezionalita' tecnica della stazione appaltante l'indicazione dei requisiti tecnici per la partecipazione alla gara.

In ragione di quanto sopra, quindi,l'amministrazione e' legittimata ad introdurre, nella lex specialis della gara d'appalto, disposizioni atte anche a limitare la platea dei concorrenti, onde consentire la partecipazione alla gara stessa di soggetti particolarmente qualificati, specie per cio' che attiene al possesso di requisiti di capacita' tecnica, tutte le volte in cui tale scelta non sia eccessivamente, quanto irragionevolmente, limitativa della concorrenza.

D'altra parte la Stazione appaltante vanta un apprezzabile margine di discrezionalita' nel richiedere requisiti di capacita' economica, finanziaria e tecnica ulteriori e piu' severi rispetto a quelli normativamente previsti, ma con il limite del rispetto dei principi di proporzionalita' e ragionevolezza; sicche' non e' consentito pretendere il possesso di requisiti sproporzionati o estranei rispetto all'oggetto della gara (Cons. Stato, Sez. V, 8 settembre 2008, n. 3083; Cons. Stato, Sez. VI, 23 luglio 2008, n. 3655).

Quindi, come gia' affermato dall'Autorita' con parere 31 gennaio 2008 n. 33, sono da considerare legittimi i requisiti richiesti dalle stazioni appaltanti che, pur essendo ulteriori e piu' restrittivi di quelli previsti dalla legge, rispettino il limite della logicita' e della ragionevolezza e, cioe', della loro pertinenza e congruita' a fronte dello scopo perseguito. Tali requisiti possono essere censurati solo allorche' appaiano viziati da eccesso di potere, ad esempio per illogicita' o per incongruenza rispetto al fine pubblico della gara (Cons. Stato, 15 dicembre 2005, n. 7139).

Nel caso di specie, la previsione del bando contestata dall'istante non puo' ritenersi irragionevole; anzi e' da ritenere conforme all'interesse pubblico, di cui l'amministrazione aggiudicatrice e' portatrice, richiedere livelli di sicurezza adeguati per l'attivita' di smaltimento di rifiuti cimiteriali (cfr., al riguardo, la sentenza del TAR Lombardia, Milano, sez. III, 27.5.2008, n. 1835, relativa ad un appalto di servizi cimiteriali richiedente la certificazione europea di qualita' secondo lo standard ISO 9001).

E anche il giudizio circa la congruenza e proporzionalita' della richiesta di una siffatta certificazione di qualita' rispetto all'oggetto del servizio messo in gara, non puo' essere risolto che in senso favorevole alla S.A. in quanto la certificazione di qualita' in parola puo', come nel caso di specie, essere discrezionalmente richiesta dall'amministrazione aggiudicatrice anche per la partecipazione alle gare di appalto di servizi per le quali la presentazione di detta certificazione non sia normativamente obbligatoria.

Del resto, la previsione di una lex specialis che richieda una certa specializzazione nel servizio che si intende appaltare non risulta ne' irragionevole ne' sproporzionata, se coerente con le finalita' e l'oggetto del medesimo, in quanto rispondente ai canoni di buon andamento ed efficacia dell'azione amministrativa tutelati dall'art. 97 Cost..

In relazione al caso di specie, quindi, l'esame dell'operato dell'Amministrazione va condotto tenendo conto dell'oggetto dell'appalto, in relazione al quale, anche alla luce delle giustificazioni fornite dall'amministrazione comunale, la clausola del bando che l'istante contesta, manifestando unicamente la legittima volonta' della S.A. di conoscere la professionalita' del soggetto contraente cui affidare il servizio in questione, non puo' dirsi affatto limitativa della concorrenza, quanto invece pertinente e congrua a fronte dello scopo perseguito.

In base a tutto quanto sopra considerato, pertanto,

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, conforme alla normativa di settore l'operato della S.A.

I Consiglieri Relatori: Giuseppe Borgia, Andrea Camanzi

Il Presidente f.f.: Sergio Santoro

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 26 settembre 2011

Il Segretario: Maria Esposito







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