FISCO - Possibilita' di richiedere una ulteriore rateazione ad Equitalia
Data: 01/02/2012
Argomento: Fisco


La manovra Monti mette a regime la possibilita' di chiedere un'ulteriore dilazione ad Equitalia, oltre a quella gia' prevista, per un massimo di 72 rate mensili, nel caso in cui il contribuente assista ad un peggioramento della situazione finanziaria.
I contribuenti hanno sempre pi? difficolta' ad adempiere con regolarita' agli obblighi fiscali, e la crisi economica di questo periodo ha peggiorato la situazione. Cosi', per concedere maggiore respiro ai contribuenti la Manovra Monti e' intervenuta prevedendo in materia di ruoli:
? la proroga della rateazione fino ad un massimo di 72 rate mensili, con possibilita' di rate variabili crescenti, anziche' costanti;
? la proroga della rateazione caratterizzata dalla decadenza fino ad un massimo di 72 rate mensili.

La rateazione
Prima della Manovra Monti il contribuente in stato di temporanea difficolta' finanziaria, presentando una domanda ad Equitalia, poteva ottenere la rateazione delle somme iscritte a ruolo per un massimo 72 rate mensili e, a prescindere dall'importo, non era necessaria alcuna garanzia. Il beneficio della dilazione decadeva se il contribuente ometteva di versare la 1? rata o 2 rate successive alla prima, anche non consecutive.
Il decreto Milleproroghe 2010 (art. 2 comma 20 del D.l. 225/2010 convertito in L. 10/2011) aveva dato la facolta' ad Equitalia, per le dilazioni concesse fino al 27.02.2011 (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.l. 225/2010) interessate dal mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, di riconcedere la dilazione fino a 72 mesi, a condizione che il contribuente provasse il peggioramento dello stato di temporanea difficolta' posta alla base della prima dilazione.
Con la Manovra Monti (art. 10 comma 13-bis d.l. 201/2011) si mette a regime questa facolta' concedendo un'ulteriore proroga fino a 72 mesi al contribuente che, avendo gia' usufruito di una dilazione, subisce un peggioramento della situazione finanziaria. La seconda dilazione viene concessa una sola volta e:

solo in caso di comprovato peggioramento della situazione di temporanea obiettiva difficolta' finanziaria;
fino a 72 mesi;
a condizione che non sia intervenuta la decadenza della prima dilazione concessa (che avviene quando non si paga la prima rata o due rate successive, anche non consecutive).
Il contribuente, con la seconda dilazione, potra' inoltre chiedere di versare le somme con rate variabili, anziche' costanti, di importo crescente per anno.

Milleproroghe e Manovra Monti
La differenza fondamentale tra i due interventi normativi e' che:

''la rateazione in proroga'' concessa dal decreto Milleproroghe 2010 riguardava i debitori che, pur in presenza di un peggioramento della situazione finanziaria, si erano resi morosi nel pagamento della prima rata del piano o di due rate successive;
''la rateazione in proroga'' concessa dalla Manovra Monti, riguarda tutti i contribuenti in perfetta regola con i pagamenti delle rate previste dall'originario piano di dilazione, purche' dimostrino il peggioramento della situazione finanziaria.

Rateazione anche per le dilazioni concesse fino al 28 dicembre 2011
La disposizione della Manovra Monti (art. 10 comma 13-ter dl 201/2011) concede il beneficio della seconda proroga anche alle dilazioni concesse fino al 28.12.2011 (data di entrata in vigore della Legge di conversione del decreto Salva Italia), per le quali non sia stata pagata la prima rata o due rate successive, e che non hanno beneficiato della dilazione prevista dal decreto Milleproroghe 2010. In sostanza e' stato introdotto un trattamento di favore anche per quelle dilazioni gia' concesse alla data del 28 dicembre 2011 e attualmente caratterizzate dalla decadenza. Queste potranno fruire della proroga sino a 72 mesi a condizione che comprovino il temporaneo peggioramento della situazione di difficolta' economica a suo tempo valutata all'atto della richiesta di rateazione, e a condizione che il debitore comprovi un temporaneo peggioramento della situazione di difficolta' posta a base della concessione della prima dilazione. (Elisabetta Gesuato)

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