DURC - In una nota congiunta anche Inail e Inps confermano che tale documento non puo' essere sostituito da un' autocertificazione
Data: 02/02/2012
Argomento: DURC


Il documento unico di regolarita' contributiva (Durc), non pu? essere sostituito da un'autocertificazione. Lo hanno ribadito in una nota congiunta (n. 573/2012) del 26 gennaio scorso Inail e Inps. In precedenza, anche il Ministero del Lavoro, a seguito della richiesta di chiarimenti promossa dall'ANAEPA-Confartigianato e da tutte le altre parti sociali del comparto dell'Edilizia, si era espresso in materia di non autocertificabilita' del DURC.

Con la legge del 12 novembre 2011, n. 183 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2012)" sono state, infatti, introdotte modifiche in tema di semplificazioni e in particolare all'art. 15 (comma 1, lettera a) si stabilisce che ''le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualita' personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorieta' sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta'''. Da piu' parti tale disposizione sull'autocertificabilita' era stata erroneamente estesa anche al Durc.

Non condividendo la suddetta interpretazione che ''vanifica del tutto la finalita' di contrasto al fenomeno del lavoro sommerso a cui il documento unico di regolarita' contributiva e' volto e che comporta un accertamento di ordine tecnico che non puo' per sua natura essere demandato al dichiarante ma va effettuato necessariamente dagli istituti e dai soggetti privati incaricati della riscossione dei contributi obbligatori'', Anaepa-Confartigianato e le altre associazioni di categoria sono intervenute con una lettera congiunta presso il Ministero del Lavoro, per chiarire la questione.

Come precisato nella circolare del dicastero, per il Documento Unico di Regolarita' Contributiva (DURC) ''rimane assolutamente impossibile la sostituzione con una autodichiarazione da parte del soggetto interessato'': il Durc ''non costituisce una certificazione dell'effettuazione di una mera somma a titolo di contribuzione (come si intende dall'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000) ma e' un'attestazione dell'Istituto previdenziale circa la correttezza della posizione contributiva di una realta' aziendale effettuata dopo complesse valutazioni tecniche di natura contabile derivanti dalla applicazione di discipline lavoristiche, contrattuali e previdenziali''.

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