Iva ridotta per demolizione e ricostruzione
Data: 22/02/2007
Argomento: Fisco


L'agenzia delle Entrate con una circolare, analizzata dall'Ance, rende noto che l'Iva al 10% si applica anche alla demolizione e ricostruzione di un edificio, purche' se ne rispettino le caratteristiche originarie.
Chiarimenti, inoltre, su come indicare in fattura i costi di manodopera.


Anche le opere di demolizione e fedele ricostruzione dell`immobile beneficiano dell`aliquota IVA ridotta al 10%, come interventi di ristrutturazione edilizia, cosi` come definiti dall`art. 3, comma 1, lett. d) del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico dell`Edilizia).

Inoltre, per quanto riguarda le agevolazioni fiscali per il recupero del patrimonio edilizio, l`indicazione in fattura del costo della manodopera deve essere effettuata anche per l`applicazione dell`aliquota IVA ridotta al 10%.

Sono queste le precisazioni fornite dall`Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 11/E del 16 febbraio 2007, nella quale vengono confermati  i chiarimenti forniti dall`Amministrazione Finanziaria in occasione dei recenti incontri con la stampa specializzata (Cfr. News ANCE n. 429 del 25 gennaio 2007). 

1.       Il regime IVA per la demolizione e ricostruzione di edifici
2.       Indicazione in fattura del costo della manodopera

1.      
Il regime IVA per la demolizione e ricostruzione di edifici
Le spese sostenute per le opere edilizie riguardanti il restauro, il risanamento conservativo e la ristrutturazione edilizia ed urbanistica beneficiano dell`applicazione dell`aliquota IVA agevolata del 10%[1]. L`art. 3, comma 1, lett. d) del D.P.R. 380/2001 ha incluso tra gli interventi di ristrutturazione edilizia anche l`integrale demolizione e ricostruzione[2], a condizione che le caratteristiche di volumetria e sagoma dell`edificio rimangano le stesse anche dopo l`esecuzione dei lavori.

Ad un quesito formulato durante un incontro con i giornalisti esperti del settore, concernente l`applicazione dell`IVA al 10% anche alle opere di demolizione e ricostruzione, l`Agenzia delle Entrate ha risposto che il regime agevolato si applica anche per tali ultimi tipi di intervento. Tale orientamento e` stato confermato in via definitiva con la Circolare n. 11/E/2007 citata. Cosi`, il regime dell`IVA pari al 10% si applica anche alle opere di integrale demolizione e ricostruzione del fabbricato, a patto che le sue fondamentali caratteristiche preesistenti restino invariate.

Si noti che il n. 127-Quaterdecies) della tab. A, parte III, del D.P.R. 633/1972 prevede l`applicazione dell` aliquota IVA del 10% per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto,  per gli interventi di recupero su edifici esistenti, qualsiasi sia la loro destinazione d`uso. Tale regime si estende agli interventi di demolizione e fedele ricostruzione, che presuppongono anch`essi edifici gia` esistenti e non possono essere ricondotti a fabbricati di nuova costruzione. Pertanto, in coerenza con tale principio, non rileva che, come chiarito dall`Agenzia delle Entrate nella Circolare 11/E/2007, l`edificio oggetto dell`intervento sia un fabbricato ai sensi  della cd. ``Legge Tupini`` o una ``prima casa``.

Infatti, a queste due tipologie di fabbricati non e` applicabile, in caso di opere edilizie che comportano la demolizione e successiva ricostruzione, l`IVA ulteriormente agevolata pari al 4%[3], proprio perche` essa e` prevista solo per gli immobili di nuova costruzione e non per quelli preesistenti.


2.       Indicazione in fattura del costo della manodopera

La Legge Finanziaria  2007, nel prorogare la detrazione del 36% per gli interventi di ristrutturazione edilizia, ha confermato anche per il 2007 l`obbligo di indicazione in fattura del costo della manodopera ed ha esteso tale condizione  anche per l`applicazione dell`IVA ridotta al 10% (Cfr. Circolare ANCE n. 1 dell`8 gennaio 2007).
Ad un quesito formulato nel corso del citato incontro, l`Agenzia delle Entrate ha risposto fornendo le modalita` applicative di questo obbligo. Tali indicazioni, che vengono di seguito riportate, sono state effettivamente confermate nella Circolare 11/E/2007:
-        e` sufficiente l`indicazione complessiva e non puntuale del costo della manodopera;
-        e` sufficiente l`indicazione complessiva del costo della manodopera, qualora siano impegnati piu` dipendenti nell`esecuzione dell`intervento;
-        nell`ipotesi di ditta individuale e/o di lavori eseguiti direttamente dal titolare, il costo della manodopera non va indicato, in quanto trattasi di reddito d`impresa;
-        qualora i lavori siano eseguiti sia dal titolare della ditta che da propri dipendenti, l`indicazione in fattura del costo della manodopera e` limitato al solo costo relativo ai dipendenti;
-        in presenza di eventuali subappaltatori, le fatture emesse nei confronti del committente da parte dell`appaltatore principale dei lavori devono in ogni caso contenere l`indicazione del costo della manodopera complessivo (somma del costo della manodopera dei dipendenti dell`appaltatore e dei dipendenti del subappaltatore);
-        l`obbligo d`indicazione del costo della manodopera trova applicazione anche alle ipotesi di cessioni di beni con posa in opera degli stessi.


Inoltre, l`Amministrazione Finanziaria ha ribadito che l`onere di indicazione del costo della manodopera in fattura riguarda sia le opere per cui e` prevista la detrazione del 36%, che gli interventi che beneficiano dell`IVA pari al 10% fino al 31 dicembre 2007. Tuttavia, per tale seconda ipotesi, si ritiene che l`obbligo previsto dall`art. 1, comma 388, della Legge Finanziaria 2007 si riferisca esclusivamente agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle abitazioni (Cfr. News ANCE n. 597 del 2 febbraio 2007).

In proposito, sebbene il Legislatore, nel prorogare per il 2007, l`applicazione dell`aliquota IVA ridotta al 10% in relazione a tale tipologia di interventi (manutenzione ordinaria e straordinaria), rinvia genericamente (ai sensi del comma 387, lett. b dell`art. 1 della legge 296/2006) alle prestazioni di cui all`art. 7, comma 1, lett.b) della legge 449/1999 (ovverosia interventi di cui all`art. 31, comma 1, lettere a, b, c e d della legge 457/1978), la portata del beneficio e` circoscritta agli interventi che solo in via transitoria  scontano l`applicazione della suddetta agevolazione.

Tale assunto e` stato gia` da tempo chiarito dall`Amministrazione finanziaria che, con la Circolare 7 aprile 2000, n.71/E, nell`illustrare l`ambito applicativo dell`art.7 della legge 449/1999, ha precisato che il citato beneficio trova applicazione sostanzialmente circoscritta agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ferme restando le disposizioni in materia di IVA che prevedono l`applicazione di un`aliquota agevolata «in via non transitoria e senza limiti attinenti alla tipologia degli immobili » (ovverosia gli interventi di cui all`art. 31, comma 1, lettere c e d della legge 457/1978, recupero e restauro conservativo e ristrutturazione edilizia, a cui si applica a regime l`aliquota IVA ridotta del 10% ai sensi del n. 127 quaterdecies della Tabella A, Parte III allegata al DPR 633/1972).

Cio` premesso, si ritiene che, dal 1° gennaio 2007, sussista l`obbligo di indicare distintamente il costo della manodopera con riferimento alle fatture relative a lavori di qualsiasi tipologia di intervento di recupero incisivo su edifici abitativi (restauro,  risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia) solo nell`ipotesi in cui, contestualmente alla riduzione dell`aliquota IVA, il committente non impresa si avvalga anche della detrazione IRPEF del 36% per i medesimi interventi, a pena di decadenza dalla suddetta agevolazione.

Viceversa, nell`ipotesi in cui il committente non fruisca della suddetta detrazione IRPEF ma solo della riduzione dell`aliquota IVA del 10%, l`obbligo sussiste solo per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Infatti, come sopradetto, per i contratto di appalto relativi ad interventi piu` incisivi di recupero, l`aliquota ridotta si applica a regime[4] e non solo per interventi eseguiti su edifici residenziali ma anche su edifici a destinazione strumentale.

Si sottolinea, infine, che il beneficio e` riconosciuto ai cosiddetti servizi ad alta intensita` di manodopera per i quali, da ultimo con la Direttiva 2006/18/CE del Consiglio del 14 febbraio 2006 (che modifica la DIR. 77/388/CEE), e` la Comunita` Europea ad autorizzare gli Stati Membri, tra i quali l`Italia, ad applicare aliquote IVA ridotte, al fine di contrastare il lavoro nero.

Sembra, pertanto, coerente con la ratio normativa porre l`obbligo di indicazione del costo della manodopera solo con riferimento ai servizi ai quali il beneficio si applica, che in Italia corrispondono proprio a tali interventi di manutenzione sul patrimonio edilizio esistente a destinazione abitativa.


[1] Ai sensi del  n. 127 - Quaterdecies)  della Tab. A, Parte III del D.P.R. 633/1972.
[2] Art.3, comma 1, lett. d), del D.P.R. 380/2001 - Testo Unico dell`Edilizia,  che ha modificato l`art. 31 della legge 457/1978:
(omissis)
d
) «interventi di ristrutturazione edilizia», gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell`edificio, l`eliminazione, la modifica e l`inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell`a`mbito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l`adeguamento alla normativa antisismica.
[3] Ai sensi del  n. 39)  della Tab A, Parte II del D.P.R. 633/1972.
[4] Ai sensi del  n. 127 - Quaterdecies, Tab. A, Parte III del D.P.R. 633/1972.

fonte: ANCE








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