DECRETO SULLA SEMPLIFICAZIONE FISCALE - Le novita' (artt.3,4,5,8)
Data: 14/03/2012
Argomento: Fisco


Decreto 16/2O12 per la semplificazione fiscale: gli articoli sui pignoramenti Equitalia, bollo su trasferimenti di denaro all'estero, rimborsi IRAP, studi di settore, minimo credito esigibile dal Fisco, partite IVA inattive.
In questo speciale riepiloghiamo le principali novita' contenute negli articoli 3,4,5 e 8 del decreto fiscale n. 16/1012 pubblicato il 2 Marzo 2012.

- Art. 3 Decreto fiscale 16/2012
Tra le novita' piu' importanti del D.L. n. 16/2012 entrato in vigore lo scorso 2 marzo ci sono quelle relative ai pignoramenti da parte dell'Agente di riscossione (Equitalia).

Viene aggiunto il nuovo art. 72-ter al D.P.R. n. 602/1973, che stabilisce l'Agente della riscossione puo' procedere al pignoramento di stipendi, salari o altre indennita' relative al rapporto di lavoro o dovute a causa del licenziamento nella misura di:

- 1/10 per importi fino a € 2.000;
- 1/7 per importi da € 2.000 a € 5.000;
- 1/5 per importi oltre i € 5.000 (immutato) E' stata riscritta, inoltre, la procedura di espropriazione immobiliare: essa e' possibile solo se l'importo del credito supera i € 20.000. La soglia di € 20.000 costituisce anche il limite al di sotto del quale Equitalia non potra' iscrivere ipoteca sui beni del debitore.

- Art. 3, commi 8 e 9 - deduzione costi sotto i € 1.000

A partire dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2011, per le imprese minori (contabilita' semplificata) e' previsto che i costi di importo inferiore a € 1.000 possono essere dedotti anche per intero nell'esercizio in cui e' stato registrato (anziche' ricevuto) il documento di spesa (es. fattura).

- Art. 3, commi 10 e 11 - minimo esigibile per i crediti tributari

A partire dal 1° luglio 2012, l'Amministrazione finanziaria non puo' procedere ad accertamento, iscrizione a ruolo e riscossione dei crediti relativi a tributi erariali, regionali e locali, se l'importo dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non supera i € 30 per ciascun credito e con riferimento al singolo periodo d'imposta.
La norma non si applica pero' se il credito deriva da violazioni ripetute degli obblighi di versamento del tributo medesimo.

- Art. 3, comma 12 - 770 con cifre decimali

A partire dalle dichiarazioni dei sostituti d'imposta relative al 2012 (mod. 770/2013), gli importi dovranno essere espressi in euro ''mediante arrotondamento alla seconda cifra decimale'', anziche' all'unita' di euro come previsto finora
In sostanza, l'arrotondamento non va piu' effettuato mediante troncamento delle cifre decimali (i centesimi di euro), bensi' mediante arrotondamento al centesimo di euro sulla base della terza cifra decimale.

- Art. 3, comma 15 - Soppressione imposta di bollo su trasferimenti di denaro all'estero

E' abolita l'imposta di bollo del 2% sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso istituti bancari, agenzie di money transfer e altri intermediari finanziari. L'imposta era stata introdotta dall'art. 2, comma 38-octies, D.L. n. 138/2011 (Manovra di Ferragosto).

- Artt. 4 e 5: Rimborso IRAP pregressa, Studi di settore

- Art. 4, comma 12 - Rimborso Irap pregressa relativa al costo del lavoro

L'art. 2 del D.L. n. 201/2011 (Decreto salva Italia) aveva previsto, dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2012 (2012 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), la possibilita' di dedurre integralmente dall'Ires e dall'Irpef la quota dell'Irap relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato

Ora, il Decreto sulle semplificazioni fiscali ha introdotto il nuovo comma 1-quater, che prevede il rimborso dell'Irap relativa al costo del personale per le annualita' pregresse al 2012 e per le quali sia ancora pendente il termine per la richiesta di rimborso (48 mesi dalla data del versamento). Le modalita' ed i termini di presentazione delle istanze verranno definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia. La nuova norma si applica agli avvisi di accertamento notificati a partire dal 2 marzo 2012, data di entrata in vigore del D.L. n. 16/2012.

- Art. 5, comma 1 - Studi di settore

Il Decreto fiscale apporta modifiche anche in tema di studi di settore e accertamento induttivo : viene differito, infatti, al 30.04.2012 il termine per la pubblicazione in G.U. dei correttivi anticrisi per il periodo d'imposta 2011.
Per quanto riguarda l'accertamento induttivo, con il quale l'Amministrazione finanziaria puo' ricostruire il reddito del contribuente utilizzando dati e notizie in suo possesso a prescindere dalle risultanze delle scritture contabili, il Decreto fiscale confermato le ipotesi in cui e' possibile procedere ad accertamento induttivo previste dal decreto Salvaitalia ma ha previsto che esso si possa effettuare solo se c'e' una differenza superiore al 15%, o comunque a € 50.000, ''tra i ricavi o compensi stimati applicando gli studi di settore e quelli indicati in dichiarazione''..

Il parametro e', quindi , ora costituito dall'ammontare dei ricavi/compensi e non piu' dal reddito.

Art. 8: Trattamento spese per reati, Liste selettive, Partite IVA inattive
Art. 8, commi 1-3, - Trattamento fiscale costi e spese relativi ad attivita' qualificabili come reato

Viene riformulato ed integrato l'art. 14, comma 4-bis, della Legge n. 537/1993 in tema di trattamento fiscale dei costi e delle spese relativi a fatti qualificabili come reato (es.: fatture inesistenti perche' l'operazione di acquisto non e' mai realmente avvenuta, oppure perche' il cedente/prestatore indicato in fattura non e' quello reale).

Fino ad oggi, era prevista l'indeducibilita' dal reddito dei costi e delle spese genericamente ''riconducibili'' a tali fatti, ora, invece l'indeducibilita' e' limitata ai costi e alle spese ''direttamente utilizzati'' per commettere un ''delitto non colposo'' per il quale il Giudice abbia gia' emesso relativo decreto.
A fronte dell'indeducibilita' di tali costi e spese, i ricavi ''direttamente afferenti'' a beni e servizi fittizi non concorrono, in sede di accertamento delle imposte sui redditi, a formare il reddito oggetto di rettifica.
La nuova disciplina si applica anche ai fatti, atti o attivita' posti in essere prima del 2 marzo 2012, se piu' favorevole ed anche per la determinazione del valore della produzione netta ai fini Irap.

- Art. 8, commi 6 e 7 - Garanzie crediti erariali e Guardia di Finanza

Per rafforzare le garanzie dei crediti erariali, anche la Guardia di Finanza, come l'Agenzia delle Entrate, potra' chiedere agli operatori finanziari (banche, Posta e altri intermediari finanziari) dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi tipo di rapporto intrattenuto e operazione effettuata; questi ai fini di richiedere eventualmente misure cautelari quali iscrizione di ipoteca, autorizzazione a procedere al sequestro conservativo dei beni mediante Ufficiale giudiziario e cosi' via.

- Art. 8, comma 8, - liste selettive per mancata emissione di scontrino o ricevuta fiscale

Nell'ambito della lotta all'evasione, viene prevista la predisposizione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, di apposite liste selettive dei contribuenti che sono stati segnalati ripetutamente per aver violato l'obbligo di emissione dello scontrino fiscale o della ricevuta fiscale o della certificazione dei corrispettivi.

- Art. 8, comma 9 - Chiusura partite Iva inattive

Il Decreto fiscale va a modificare quanto era stato stabilito dal D.L. n. 98/2011 in tema di chiusura delle partite Iva rimaste inattive e riscrivendo il comma 15-quinquies stabilisce che:

• viene eliminato ogni riferimento a specifici elementi (quali i 3 anni di mancato esercizio dell'attivita') sulla base dei quali procedere alla revoca d'ufficio; d'ora in poi, infatti, l'Agenzia delle Entrate procedera' alla revoca d'ufficio semplicemente sulla base dei dati in possesso dell'Anagrafe tributaria e la comunichera' al contribuente;

• il contribuente, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione relativa alla revoca d'ufficio, potra' fornire i chiarimenti necessari all'Agenzia delle Entrate oppure provvedere al pagamento della sanzione prevista in caso di omessa presentazione della dichiarazione di cessazione attivita' nella misura ridotta a 1/3 del minimo (€ 172);

• trascorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione senza alcun esito da parte del contribuente, la somma dovuta a titolo di sanzione e' iscritta direttamente a ruolo a titolo definitivo. (Staff di Fiscoetasse)

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