EQUITALIA NON PAGA - Nominato un Commissario ''ad acta'' per costringerla al rimborso
Data: 15/05/2012
Argomento: Fisco


EQUITALIA SPA due pesi e due misure , non paga debiti ma va oltre i limiti per incassare. Messa in mora , giudizio di ottemperanza e nomina di un Commissario , EQUITALIA costretta a rimborsare

Segnaliamo questa interessantissima sentenza della Commissione tributaria regionale di Bologna, sez.16, sent.21/16/12 depositata il 22/803/2012 – Diffida Equitalia Spa e Agenzia delle entrate in solido a rimborsare quanto dovuto in ottemperanza alla sentenza passata in giudicato, nomina quale garante un commissario ad acta, ex art. 70, comma 7 Dlgs.546/92



- Il caso -

Intimazione di pagamento di Equitalia Spa - Equitalia Spa (allora Gest line) nel 2006 notifica al contribuente avviso di intimazione di pagamento relativa ad una cartella risalente al 2004, che veniva impugnata per vizi propri ex art. 19, let.d), Dlgs 546/92. con notifica sia all'Agente per la riscossione Gest line che, in via prudenziale, all'Agenzia delle entrate per eventuali emersioni di merito, disquisendo sullo scibile delle notifiche vista la complessita' del caso.

Contenzioso: giudizio di 1° e 2° grado - I giudici di prima istanza, pur ritenendo ammissibile il ricorso, nel merito veniva respinto poiche' ''dall'esame della documentazione prodotta dalla Gest Line S.p.A., emerge la regolare notifica della cartella di pagamento'' (CTP Bologna n. 55/14/07, depositata il 9/05/2007). Con tutta evidenza la CTP adita commetteva un errore di valutazione, la cartella di cui si discuteva era stata notificata all'indirizzo errato, quello corretto era stato comunicato all'Agenzia delle entrate a consultabile anche presso il Registro delle imprese (pubblicita' legale).

Cio' considerato, il contribuente propone ricorso di appello per contestare l'illegittimita' della sentenza, che essendo immediatamente esecutiva ha spinto Equitalia Spa a riscuotere, con maniere ''energiche'' (pignoramento presso terzi) la cartella e i consistenti oneri annessi.

In sede di appello i giudici di seconda istanza, analizzando con piu' attenzione fatti e la linea difensiva del ricorrente , sentenziavano ''La Commissione in accoglimento dell'appello del contribuenti dichiara la nullita' della notificazione della cartella esattoriale'' (CTR Bologna, Sez. n.16 n.109/16/09, depositata il 14/12/2009)

Mancata opposizione per Cassazione - Trascorsi i termini di opposizione per cassazione, ex art. 62/546 , non avendo le parti soccombenti, si suppone, argomentazioni difensive, non presentava alcun ricorso, di talche' la sentenza de plano passava in giudicato per entrambi le parti avverse.

Formazione del giudicato - il Contribuente prendeva dunque atto che le controparti avevano deciso di desistere, cosi da generare inesorabilmente tutti gli effetti del giudicato formale ex Artt. 324 e 327 cpc, oltre che ai sensi dell'art. 2909 del codice civile. Da cio' restava in attesa, ex art.68/546, della restituzione d'ufficio di quanto Equitalia Spa coercitivamente aveva preteso in anticipo nel corso del processo di merito.

Mancato Rimborso - Infatti l'art.68 del Dlgs. 546/92 (pagamento del tributo in pendenza del processo), al 2 comma dispone : Se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d'ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza'' , termini decorsi inutilmente , nessuna delle parti soccombenti provvedeva in merito.

Mancata ottemperanza - A questo punto al contribuente non rimaneva che attivare l'art.70 Dlgs. 546/92 (Giudizio di ottemperanza) che dispone ''Salvo quanto previsto dalle norme del codice di procedura civile per l'esecuzione forzata della sentenza di condanna costituente titolo esecutivo, la parte che vi ha interesse puo' richiedere l'ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza della commissione tributaria passata in giudicato mediante ricorso da depositare in doppio originale alla segreteria della commissione tributaria …. regionale. (1)

Messa in mora - A norma del comma 2, sempre dell'art. 70, Dlgs 546/92, la difesa del contribuente decideva di mettere in mora le controparti a cio' che provvedessero all'adempimento, notificando l'atto a mezzo ufficiale giudiziario – Corte di appello di Bologna. Anche di fronte a questa perentoria richiesta, le controparti facevano ''orecchie da mercante'', dopo di che, trascorsi 30 giorni di legge, al contribuente non rimaneva che depositare in segreteria della CTR competente la richiesta del giudizio di ottemperanza.

Udienza per il giudizio di ottemperanza - Infatti, il patrocinante, a norma degli Artt. 68 e 70 del D. Lgs. N. 546/92, vista la costituzione in mora priva di riscontro, provvedeva a chiedere al Presidente della Commissione Tributaria Regionale di Bologna di dar corso al giudizio di ottemperanza, secondo gli obblighi derivanti dalla sentenza della CTR passata in giudicato.

Nomina del Commissario ''ad acta'' - Il collegio giudicante della predetta CTR di Bologna, Sez.16, il giorno dell'udienza, sentite le parti in contraddittorio (presente l'Agenzia delle entrate che ne chiede l'estromissione, assente Equitalia Spa) ed acquisita la documentazione necessaria, ha adottato il provvedimenti per l' ottemperanza in luogo dell'Agente per la riscossone Equitalia Spa in solido con l'Agenzia delle entrate del Ministero delle finanze che li aveva omessi e nelle forme amministrative per essi prescritti dalla legge, attenendosi agli obblighi risultanti espressamente dal dispositivo della sentenza e tenuto conto della relativa motivazione.

Il contribuente, avendo altresi'' richiesto al Collegio giudicante, ai sensi dell'art. 70, comma 7. Dlgs.546/92, se lo riteneva opportuno, di nominare un commissario e fissare un termine congruo per i necessari provvedimenti attuativi, la CTR vi provvede.

Il dispositivo - Infatti, la Commissione tributaria regionale di Bologna, sez.16, con sent. 21/16/12 depositata il 22/803/2012, diffidava Equitalia Spa in solido con l'Agenzia delle entrate a rimborsare, nei termini prescritti, quanto dovuto in ottemperanza alla sentenza passata in giudicato, nominando quale garante il commissario ad acta ex art. 70, comma 7 Dlgs.546/92, questo il

D I S P O S I T I V O

''La Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna, sezione XVI, dispone, in ottemperanza alla sentenza n. 109.16.2009 emessa il 20.10.2009 e depositata il 14.12.2009 della sezione 16 della Commissione Tributaria Regionale di Bologna, il pagamento della somma di € 10.555,51, oltre gli interessi legali della richiesta del rimborso a saldo, a favore della societa' …… e a carico di Gest Line Spa ( ora Equitalia Spa ), nella persona del legale rappresentante pro tempore, in solido con l'Agenzia delle Entrate di Bologna 4, in persona del Direttore pro tempore. Nomina Commissario ‘ad acta' , per l'ottemperanza della sentenza, il Direttore pro tempore qell'Agenzia delle Entrate Ufficio di Bologna 4. Assegna il termine di 60 giorni dalla notifica della presente sentenza, per i necessari provvedimenti attuativi. Condanna Gest Line Spa (ora Equitalia Spa) , nella persone del legale rappresentante pro tempore, in solido con l'Agenzia delle Entrate di Bologna 4, in persona del Direttore pro tempore, alle spese del presente procedimento, liquidate nella misura di € ……….. oltre accessori di legge.'' (cfr allegato)

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(1) Secondo i giudici di legittimita', il ricorso in ottemperanza è ammissibile ogniqualvolta debba farsi valere l'inerzia della Pubblica Amministrazione rispetto al giudicato, ovvero la difformita' specifica dell'atto posto in essere dall'Amministrazione rispetto all'obbligo processuale di attenersi al disposto della sentenza da eseguire (Cons. Stato n. 992/1998) e cio' indipendentemente dall'attivazione di altra eventuale procedura esecutiva.

E' infatti proprio il comportamento della Pubblica Amministrazione inerte, elusivo, o peggio contrario al giudicato a costituire condizione dell'azione di ottemperanza al giudicato (Cons. Stato, n. 535/1990; n. 779/1995; n. 328/1996 e Cass. civ., sent. n. 4126 del 2004)

Si ricorda altresi' che il giudizio di ottemperanza non costituisce una nuova vicenda processuale, rispetto alla pretesa sostanziale della parte, ma solo ''un'integrazione e una realizzazione del giudicato'' (Cass., n. 5925 del 12 marzo 2009

 

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