Delibera Autority, Il Consorzio deve dichiarare che tutti i consorziati siano in regola con i requisiti richiesti nel bando.
Data: 26/02/2007
Argomento: Procedure di gara


Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori. Deliberazione n. 15 del 24.01.2007. Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dal Gruppo Splendida Società Consortile a r.l.–  servizio di pulizia degli immobili comunali.

Il Consiglio

Vista la relazione dell’Ufficio Affari Giuridici

Considerato in fatto

In data 5 gennaio 2007 è pervenuta all’Autorità l’istanza di parere in oggetto con la quale il Gruppo Splendida società consortile a r.l. ha contestato l’esclusione dalla gara a procedura ristretta indicata in oggetto, sulla base della motivazione della carenza dei requisiti di carattere giuridico, morale e di ordine generale che, ai sensi del punto c) sezione III del bando di gara, devono essere posseduti da ogni impresa consorziata.

A parere dell’istante, lo stesso ha dichiarato di partecipare come impresa singola e pertanto le proprie consorziate non rivestono alcun ruolo nell’appalto in questione.

A riscontro della richiesta di informazioni effettuata dall’Autorità nell’istruttoria procedimentale, la stazione appaltante ha ribadito la correttezza del proprio operato, in quanto il concorrente rientra nel novero dei soggetti di cui alla lettera e) dell’articolo 34 del d. Lgs. n. 163/2006, tenuti a dimostrare il possesso dei requisiti di carattere generale con riferimento ad ogni impresa consorziata.

Ritenuto in diritto

I consorzi ordinari di concorrenti di cui all’articolo 2602 codice civile, costituiti anche in forma di società consortile (ex articolo 2615-ter cod. civ.) sono soggetti giuridici con idoneità plurisoggettiva: a detti soggetti, in virtù del rinvio operato dall’articolo 34, comma 1, lettera e) del d. Lgs. n. 163/2006 al successivo articolo 37, si applicano le disposizioni previste per le associazioni temporanee di imprese.

Relativamente al possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 38 del d. Lgs. n. 163/2006, trovano tuttora applicazione gli indirizzi dettati dall’Autorità con determinazione n. 13/2003, laddove ha ritenuto che “In caso di partecipazione alle procedure di gara per l’esecuzione di lavori pubblici di imprese associate ovvero tra loro consorziate o che intendano associarsi o consorziarsi, le cause di esclusione dalle gare di appalto e dalla stipulazione dei relativi contratti elencate nell’art. 75, comma 1, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m. rilevano per tutte le imprese facenti parte dell’associazione o consorzio, in quanto la collaborazione tra le imprese, tipica di detti fenomeni, non può implicare una deroga alla regola della necessaria affidabilità morale, professionale e tecnica di tutti i soggetti contraenti a qualsiasi titolo con l’amministrazione.”

Secondo consolidata giurisprudenza amministrativa (ex multis C.d.S. sez. V, n. 4477/2005; TAR Lazio, Roma, sez. I, n. 6372/2006) il possesso dei requisiti generali di partecipazione alla gara d'appalto, relativi alla regolarità della gestione delle singole imprese sotto il profilo dell'ordine pubblico, quello economico, nonche' della moralità, va verificato non solo in capo al consorzio, ma anche alle singole imprese designate quali esecutrici del servizio.

Nel caso di specie, selezione delle imprese da invitare alla procedura ristretta, il punto c) sezione III del bando di gara faceva riferimento a tutte le imprese costituenti il consorzio e non specificamente a quelle designate quali esecutrici del servizio, la cui individuazione deve avvenire, ai sensi dell’articolo 37, comma 4 del d. Lgs. n. 163/2006, in sede di presentazione dell’offerta.

Ne' vale l’obiezione eccepita dall’istante secondo la quale lo stesso intendeva partecipare alla gara quale soggetto singolo.

Infatti, come evidenziato dalla citata pronuncia del Consilio di Stato, anche se il consorzio costituisce un soggetto autonomo, sono sempre le singole società consorziate ad assumere concretamente i servizi in appalto attraverso il consorzio appositamente costituito.

In particolare, la citata pronuncia evidenzia che la circostanza che la società consortile “rappresenti un centro autonomo di responsabilità e di imputazioni delle attività svolte, a seguito del conferimento di personalità giuridica, rappresenta regola generale per quanto concerne la responsabilità in quanto soggetto passivo e attivo di obbligazione e per l’affidamento che esso ingenera nei terzi che vengono a contatto con la società, ma non implica che la stessa unitarietà debba valere nei casi in cui il consorzio non venga in rilievo quale centro autonomo di imputazione, ma per la qualità dei soggetti che vi partecipano.”

In base a quanto sopra considerato

Il Consiglio

- ritiene conforme l’esclusione della società consortile Gruppo Splendida per non aver ottemperato a quanto richiesto dal punto c) sezione III del bando di gara.

Il Consigliere Relatore                                                                     Il Presidente
    Alessandro Botto                                                       Alfonso M. Rossi Brigante


2007








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