Danno da amianto: va dimostrato il turbamento psichico connesso all'attivita'
Data: 26/02/2007
Argomento: Sicurezza


(Cassazione, sez. lavoro, sentenza 7.11.2006 n° 23719 ) Il risarcimento del danno morale per il turbamento psico-fisico connesso alla pericolosa esposizione all'inquinamento ambientale può prescindere anche da un’effettiva lesione dell’integrità psico-fisica, ma postula, in ogni caso, la prova, a cura del richiedente, della rilevante gravità dell’evento, dell’effettivo turbamento psichico e dell’esistenza di un nesso eziologico fra tale turbamento e l’evento dannoso.

Il principio è affermato dalla Suprema Corte in una controversia concernente la richiesta di risarcimento dei danni, lamentati dai dipendenti di un'azienda esposti, nello svolgimento delle mansioni lavorative, all'inalazione di polveri di amianto.

Nell’occasione, la Corte ha cura di precisare che la mera prospettazione, da parte del lavoratore, dello svolgimento dell’attività in un ambiente inquinato non rileva ai fini della dimostrazione della situazione di turbamento psico-fisico, richiesta ai fini del risarcimento del danno. Tale situazione di turbamento può, invece, essere desunta dal giudice attraverso il riferimento alle circostanze esterne, quali la presenza di malattie psico-somatiche, l’insonnia, l’inappetenza o disturbi comportamentali in genere.

La pronuncia è in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale, inaugurato dalle Sezioni Unite nello storico intervento del 21 febbraio 2002, n. 2515, relativo al caso Seveso. In tale occasione, la Suprema Corte affermò, infatti, l'autonoma risarcibilità (a prescindere dalla lesione di un'integrità psico-fisica e dall'esistenza di altri danni patrimoniali) del danno morale soggettivo, in favore dei soggetti esposti ad un ambiente inquinato, qualora sia raggiunta la prova dell'effettivo turbamento psichico conseguente all'esposizione. (Nota di Cristina Ravera)

Fonte: La previdenza.it







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