delibera Autority: Se si proroga la gara la proroga vale per tutti.
Data: 27/02/2007
Argomento: Procedure di gara


Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori. Deliberazione n.16 del 24.01.2007. Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla Coedi s.p.a.-Costruzioni edili e industriali –  Opera Pia “A. Gatti”: lavori di adeguamento recupero e ristrutturazione edilizia ex Opera Pia Ospedale degli Infermi.

Il Consiglio

Vista la relazione dell’Ufficio Affari Giuridici

Considerato in fatto

In data 2 gennaio 2007 è pervenuta all’Autorità l’istanza di parere in oggetto con la quale l’impresa Coedi s.p.a.- Costruzioni edili e industriali lamenta l’irregolarità della procedura seguita dalla stazione appaltante che, nel prorogare il termine di presentazione delle offerte, ne ha dato comunicazione esclusivamente alle imprese che hanno effettuato il sopralluogo.

A parere dell’istante, se la S.A. avesse agito nel rispetto dei principi di par condicio e di pubblicità, lo stesso avrebbe potuto partecipare alla gara.

A riscontro della richiesta di informazioni effettuata dall’Autorità nell’istruttoria procedimentale, la stazione appaltante ha rappresentato di avere effettuato, su segnalazione presentata da un concorrente in data successiva alla scadenza per l’effettuazione del sopralluogo, una errata corrige concernente l’importo dei lavori a base d’asta (€ 734.948,01, contrariamente a quanto indicato nel bando di gara € 744.948,01). Ritenendo perentorio il termine per il sopralluogo, la S.A. ha comunicato l’errata corrige esclusivamente alle imprese che hanno effettuato la presa visione nel termine indicato dal bando di gara.

Ritenuto in diritto

Con deliberazione n. 84 del 15.11.2006 l’Autorità ha espresso parere per la soluzione di una analoga controversia, stabilendo che “la mancata pubblicità della rettifica del bando di gara e la relativa riapertura dei termini per la presentazione delle offerte non è conforme ai principi di pubblicità e trasparenza, ne' alla tutela della parità di trattamento dei concorrenti.”

Nel caso di specie, la fissazione di un termine perentorio per l’effettuazione del sopralluogo risponde ad esigenze organizzative della stazione appaltante la cui valenza recede rispetto all’obbligo di dare adeguata diffusione delle caratteristiche dell’appalto (quale il corretto importo dei lavori), a garanzia dei principi di pubblicità e trasparenza ed a tutela della parità di trattamento di tutti i possibili concorrenti.

In base a quanto sopra considerato

Il Consiglio

- ritiene non conforme ai principi di pubblicità, trasparenza e par condicio, la modifica apportata al bando di gara – relativa all’importo dei lavori a base d’asta- senza l’effettuazione di adeguata pubblicità e senza la riapertura dei termini per la ricezione delle offerte nei confronti di tutti i potenziali concorrenti.

Il Consigliere Relatore                                                                     Il Presidente
    Giuseppe Brienza                                                      Alfonso M. Rossi Brigante



Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 1 Febbraio 2007


 







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