SICUREZZA LAVORO - Sostanze chimiche, terzo elenco valori indicativi esposizione
Data: 11/09/2012
Argomento: Sicurezza


Decreto Interministeriale del 6 agosto 2012. Comunicato relativo al terzo elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica la direttiva 2009/39/CE della Commissione.



ROMA – Siglato il 6 agosto dal ministro del Lavoro e dal ministro della Salute il decreto interministeriale, con oggetto ''Terzo elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica la direttiva 2009/39/CE della Commissione''.

Il decreto applica il comma 4 del art. 232 del D.Lgs. 81/08 ''Adeguamenti normativi'' (Titolo IX – Sostanze pericolose, Capo I – Protezione da agenti chimici) che cita ''Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al comma 2, con uno o piu' decreti dei ministri del Lavoro e della Previdenza sociale e della Salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere stabiliti, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i parametri per l'individuazione del rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori di cui all'articolo 224, comma 2, sulla base di proposte delle associazioni di categoria dei datori di lavoro interessate comparativamente rappresentative, sentite le associazioni dei prestatori di lavoro interessate comparativamente rappresentative. Scaduto inutilmente il termine di cui al presente articolo, la valutazione del rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori e' comunque effettuata dal datore di lavoro''.

In virtu' del testo citato si sancisce pertanto che l'allegato XXXVIII del decreto legislativo n. 81/2008 ''Valori limite di esposizione professionale'' e' sostituito da nuovo elenco.

I valori riportati nella tabella allegata riguardano le sostanze chimiche pericolose di cui si definisce:

•numero di inventario EINECS, inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale;
•numero del registro del CAS, Chemical Abstract Service;
•la notazione che identifica la possibilità di un assorbimento significativo della sostanza attraverso la pelle;
•il valore limite di esposizione misurato o calcolato in milligrammi per metro cubo di aria a 20 °C e 101,3 kPa e in ppm, parti per milione nell'aria (ml/m3), in relazione ad un periodo di riferimento di otto ore;
•il valore limite, misurato come il precedente in ml/m3 e ppm, al di sopra del quale nell'arco di un quarto d'ora l'esposizione non deve avvenire.

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