AGENZIA DELLE ENTRATE - Chiarimenti per sbloccare i pagamenti incagliati dalle ultime modifiche normative
Data: 09/10/2012
Argomento: Fisco


L'Agenzia delle Entrate con una Circolare diramata oggi, la n. 40, ha fornito, anche in risposta alle sollecitazioni di CNA, chiarimenti in merito a taluni aspetti delle nuove regole fiscali sulla responsabilita' solidale negli appalti che avevano determinato difficolta' negli operatori interessati: in particolare intervenendo sulla decorrenza degli effetti delle nuove norme e sulle certificazioni per attestare la regolarita' dei versamenti delle ritenute e dell'IVA.



L'articolo 13-ter del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (cd. decreto crescita) ha sostituito integralmente il comma 28 dell'articolo 35 del DL n. 223 del 2006, con tre nuovi commi, modificando cosi' la disciplina della responsabilita' nell'ambito dei contratti d'appalto e subappalto di opere e servizi, ed estendendola agli adempimenti fiscali. La disposizione prevede infatti la responsabilita' solidale dell'appaltatore per il versamento all'Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore e dall'appaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del contratto coinvolgendo pero' anche il committente (escluse le stazioni appaltanti pubbliche) su cui grava una pesante sanzione (da euro 5.000 a euro 200.000) se gli adempimenti di cui sopra non sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore o dal subappaltatore.
La norma esclude pero' responsabilita' se l'appaltatore o il committente acquisisce la documentazione attestante che i versamenti fiscali, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti, documentazione che, secondo quanto previsto dalla stessa disposizione, puo' consistere anche nella asseverazione rilasciata da CAF o da professionisti abilitati.
La disposizione prevede, inoltre, che sia l'appaltatore che il committente possono sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto al subappaltatore/appaltatore fino all'esibizione della predetta documentazione.

L'Agenzia riconoscendo che, come segnalato dalle e associazioni delle categorie interessate, si e' determinata incertezza sull'ambito applicativo della norma che stava generando difficolta' applicative, che stavano provocando la sospensione dei pagamenti da parte dei committenti/appaltatori a favore di appaltatori e subappaltatori e' opportunamente intervenuta con la Circolare dell' 8 Ottobre 2012 n. 40 che contiene una importante serie di chiarimenti.

In merito alla decorrenza degli effetti delle nuove disposizioni si chiarisce che «le disposizioni contenute nell'articolo 13-ter del DL n. 83 del 2012 debbano trovare applicazione solo per i contratti di appalto/subappalto stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma, ossia dal 12 agosto 2012». Ma «considerato che la norma introduce, sia a carico dell'appaltatore che del subappaltatore, un adempimento di natura tributaria, si deve ritenere che, in base all'articolo 3, comma 2, della legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente), tali adempimenti siano esigibili a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della norma, con la conseguenza che la certificazione deve essere richiesta solamente in relazione ai pagamenti effettuati a partire dall'11 ottobre 2012, in relazione ai contratti stipulati a partire dal 12 agosto 2012».

In merito alla certificazione idonea ad attestare la regolarita' dei versamenti delle ritenute e dell'IVA la circolare ammette «il ricorso ad ulteriori forme di documentazione idonee a tale fine. In particolare, si ritiene valida, in alternativa alle asseverazioni prestate dai CAF Imprese e dai professionisti abilitati, una dichiarazione sostitutiva - resa ai sensi del DPR n. 445 del 2000 - con cui l'appaltatore/subappaltatore attesta l'avvenuto adempimento degli obblighi richiesti dalla disposizione».

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