SICUREZZA LAVORO - Amianto, Cassazione: ''Porto Venezia risarcisca i familiari degli operai morti''
Data: 10/10/2012
Argomento: Sicurezza


8 ottobre 2012. La Suprema Corte accoglie il ricorso della moglie e dei figli di un lavoratore deceduto nel 2003, dopo aver respirato per anni la fibra killer senza alcun tipo di protezione, e rigetta la tesi secondo cui la responsabilita' era degli armatori e della cooperativa dei portuali. Ora ai parenti dovra' essere liquidato un indennizzo piu' alto



ROMA - La Cassazione oggi ha confermato per la prima volta la responsabilita' del Porto di Venezia per la mancata adozione di misure di protezione della salute dei lavoratori portuali adibiti a mansioni a diretto contatto con le polveri di amianto. Per la Suprema Corte, infatti, l'obbligo di risarcire i familiari degli operai morti di mesotelioma pleurico, dopo aver scaricato per anni sacchi di iuta con fibre di amianto senza nemmeno la protezione di una mascherina, ricade sull'autorita' portuale e non sugli armatori o sulle cooperative di facchinaggio.

"Troppo pochi 150 euro per ogni giorno di malattia". La sentenza 17092, accogliendo il ricorso della moglie e dei figli di un portuale, Stefano C., morto nel 2003 dopo aver respirato la fibra killer dal 1956 al 1980, stabilisce anche che per risarcire le famiglie dei lavoratori deceduti non bastano 150 euro per ogni giorno di malattia in quanto questo male che non lascia scampo e' di particolare "penosita'". Ai familiari di Stefano C. erano stati liquidati 19.800 euro, pari appunto a 150 euro per ciascuno dei 132 giorni di malattia del loro caro. Ora, pero', un'altra Corte di appello, quella di Trieste, dovra' liquidare un indennizzo piu' alto.

"Il rispetto delle norme di tutela ricade sull'Autorita' portuale". e' stata rigettata, quindi, la tesi del Porto di Venezia secondo la quale erano gli armatori dalle cui navi veniva scaricato l'amianto, insieme alla Cooperativa Lavoratori Portuali della quale Stefano C. era stato prima dipendente e poi socio lavoratore, a dover pagare per la sua morte. Per la Cassazione, infatti, le "risultanze processuali" hanno "accertato" che "nel contesto dell'attivita' portuale, l'unico soggetto dotato di caratteristiche imprenditoriali era l'Autorita' Portuale di Venezia". Pertanto, deve essere ricondotta "a tale soggetto l'esclusiva incombenza del rispetto" delle norme sulla "tutela dei lavoratori che eseguono la propria attivita' in un contesto nel quale una sola e' la figura imprenditoriale di preminenza". Le modalita' dello scarico in porto, quindi, "non dipendevano dall'armatore bensi' soltanto dall'Autorita' portuale sulla quale incombevano gli oneri di sicurezza dei lavoratori addetti a tali compiti".

"La pericolosita' delle fibre nota fin dal 1909". L'Autorita' portuale di Venezia aveva fatto presente che le norme anti-amianto sono state varate solo nel 1982, ma la Suprema Corte a questo proposito ha sottolineato che persino un Regio decreto del 1909 faceva gia' riferimento alla pericolosita' delle fibre in amianto e ne vietava la tessitura "alle donne e ai fanciulli". E nel 1943 l'asbestosi "fu inserita per legge tra le malattie professionali".

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