FISCO - Iva per cassa, pronte le regole attuative
Data: 22/10/2012
Argomento: Fisco


E' stato firmato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze l'atteso decreto attuativo dell'Iva per cassa prevista dal Decreto Sviluppo 2012. Sara' possibile optare per tale regime gia' dalle operazioni effettuate a partire dal 1° dicembre 2012



L'art. 32-bis del D.L. n. 83/2012 (c.d. ''Decreto Sviluppo 2012'') ha previsto un'estensione del regime dell'Iva per cassa rispetto a quanto precedentemente previsto dall'art. 7 del D.L. n. 185/2008. In particolare, e' stato stabilito che i soggetti che, nell'anno solare precedente hanno realizzato (o, in caso di inizio attivita', prevedono di realizzare) un volume d'affari non superiore a 2 milioni di euro (in passato era € 200.000), possono optare per la liquidazione dell'Iva secondo la contabilita' di cassa (c.d. ''Iva per cassa'').
Le regole attuative del novellato regime dell'Iva per cassa sono state indicate dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 11.10.2012, gia' firmato dal Ministro e in attesa di essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Il decreto e' stato accompagnato dalla Relazione illustrativa, che chiarisce altresi' alcuni dei dubbi sorti in merito all'applicazione di detto regime.
L'opzione potra' avere effetto gia' per le operazioni effettuate dal 1° dicembre 2012.

- Soggetti interessati

Possono optare per la liquidazione dell'Iva secondo la contabilita' di cassa (c.d. ''Iva per cassa'') i soggetti passivi Iva che, nell'anno solare precedente hanno realizzato (o, in caso di inizio attivita', prevedono di realizzare) un volume d'affari non superiore a 2 milioni di euro.
Tali soggetti possono optare per l'Iva per cassa per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o di committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione.

- Effetti per il cedente/prestatore e per il cessionario/committente

Per il cedente o prestatore che esercita l'opzione per l'Iva per cassa, l'imposta diventa esigibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi.
Lo scopo e' quello di non far anticipare il versamento dell'IVA al cedente di beni o prestatore di servizi nell'ipotesi di mancato pagamento del corrispettivo da parte del cessionario o committente che sia a sua volta soggetto passivo di imposta.

L'Iva diventa, in ogni caso, esigibile decorso 1 anno dal momento di effettuazione dell'operazione, salvo che il cessionario/committente, prima del decorso di tale termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali.
Simmetricamente, anche l'Iva assolta sugli acquisti di beni e servizi da parte del soggetto optante diventa detraibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi.
Il diritto alla detrazione dell'Iva in capo al cessionario/committente sorge invece, in ogni caso, al momento di effettuazione dell'operazione, anche se il corrispettivo non e' stato ancora pagato, sempre che non abbia esercitato anch'egli l'opzione per l'Iva per cassa.

- Operazioni escluse

Non possono essere oggetto di opzione per l'Iva per cassa le operazioni attive effettuate in regimi speciali Iva (es.: regime ''monofase'', regime del margine per beni usati, regime delle agenzie di viaggi e turismo). La Relazione illustrativa al Decreto MEF ha, tuttavia, precisato che, nel caso di esercizio di piu' attivita' con applicazione separata dell'imposta ai sensi dell'art. 36, D.P.R. n. 633/1972, il regime dell'IVA per cassa puo' essere adottato per le operazioni effettuate, in applicazione delle regole ordinarie dell'IVA, da soggetti che, previa separazione dell'attivita', applicano sia regimi speciali IVA sia il regime ordinario.
Sono escluse dall'Iva per cassa anche le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di privati consumatori e di soggetti che assolvono l'Iva mediante applicazione del meccanismo del reverse charge, oltre che, ovviamente, le operazioni per le quali l'Iva per cassa si applica come ''regime naturale'' indicate all'art. 6, comma 5, secondo periodo, del D.P.R. n. 633/1972.
Come precisato nella relazione illustrativa al Decreto MEF, le operazioni escluse dal regime dell'Iva per cassa concorrono comunque al calcolo del volume d'affari insieme alle operazioni che vengono assoggettate al regime dell'Iva per cassa.

Per quanto riguarda le operazioni passive, sono, invece, escluse dal differimento del diritto alla detrazione le seguenti operazioni:
acquisti di beni o servizi per i quali si applica l'Iva con il metodo del reverse charge;
acquisti intracomunitari di beni;
importazioni di beni;
estrazioni di beni da depositi Iva.


- Decorrenza dell'opzione

In linea generale, l'opzione ha effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno in cui e' esercitata ovvero, in caso di inizio dell'attivita' nel corso dell'anno, dalla data di inizio dell'attivita'. Per il solo 2012, e' possibile optare per l'Iva per cassa gia' per le operazioni effettuate a partire dal 1° dicembre 2012.

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