SICUREZZA _ Appalti pubblici e costi sicurezza, circolare Ministero Infrastrutture
Data: 22/11/2012
Argomento: Sicurezza


ROMA -Pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 13 novembre la circolare n. 4536/2012 del Ministero delle Infrastrutture recante Primi chiarimenti in ordine all'applicazione delle disposizioni di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 in particolare alla luce delle recenti modifiche e integrazioni intervenute in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.



La circolare interviene per fornire chiarimenti sulla corretta e uniforme applicazione della normativa in materia di contratti pubblici.

Nel documento si forniscono delucidazioni, ad esempio, sull'affidamento in economia, chiarendo i limiti di importo cosi' come previsti dagli articoli 267, comma 10, e 334, comma 1, del d.P.R. 207/2010.

Si esplicitano inoltre i criteri di selezione dell'offerta per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria di importo inferiore a 100.000 euro, viene chiarito l'istituto dell'avvalimento, gli obblighi di presentazione di documenti e le modalita' di verifica.

Presente anche un riferimento ai costi della sicurezza e utili d'impresa cui e' dedicato il punto 9 della circolare, in cui si forniscono chiarimenti su quanto sancito dall' art. 131 del D.lgs n. 163/06 , nell'allegato XV punto 4 del D.lgs 81/2008 e nell'art. 32 D.p.r. n. 207/2010. Viene ricordato:

''Il codice dei contratti, in varie disposizioni e in particolare in quelle contenute in seno all'art. 131, comma 3, dispone che gli oneri della sicurezza – necessari per l'eliminazione dei rischi da interferenze che derivano dalla stima effettuata nel P.S.C. ai sensi dell'art. 100 del d.Lgs. n. 81/2008 e secondo le indicazioni dell'allegato XV allo stesso con specifico riferimento al punto 4 – vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d'asta''.

Tale previsione e' altresi' contenuta nel punto 4.1.4. del citato allegato XV del D.lgs n. 81/2008: ''I costi della sicurezza cosi' individuati, sono compresi nell'importo totale dei lavori, e individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici''.

Ai sensi dell'art. 32, comma 4, lettera e), del regolamento tra le spese generali comprese nel prezzo dei lavori (e perciò a carico dell'esecutore) sono escluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri non assoggettate a ribasso.

Pertanto, appare di tutta evidenza, che i costi della sicurezza, che rappresentano quella parte del costo di un'opera non assoggettabile a ribasso d'asta, sono da ritenersi comprensivi unicamente della quota relativa alle spese generali e sono privi della quota di utile di impresa, in quanto, trattandosi di costi per la sicurezza non soggetti – per legge – a ribasso d'asta in sede di offerta, sono sottratti alla logica concorrenziale di mercato''. [Daria De Nesi]

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