Gazz.Uff.: Commissione da riconoscere alle bache per credito agevolato
Data: 02/03/2007
Argomento: Varie


MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DECRETO 14 febbraio 2007 - Commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi con le operazioni di credito agevolato per il settore fondiario-edilizio, per l'anno 2007. (GU n. 44 del 22-2-2007)


MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 14 febbraio 2007
Commissione  onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri
connessi  con  le  operazioni  di  credito  agevolato  per il settore
fondiario-edilizio, per l'anno 2007.

                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
  Vista  la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia
ed,  in  particolare,  l'art. 26 riguardante il settore dell'edilizia
rurale;
  Vista  la  legge  22 ottobre  1971,  n.  865  ed in particolare gli
articoli 42   e   72   riguardanti,   rispettivamente   programmi   e
coordinamenti dell'edilizia residenziale convenzionata ed agevolata;
  Visto  il  decreto-legge  16 marzo  1973,  n.  31,  convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   17 maggio   1973,  n.  205,  recante
provvidenze  a  favore  delle  popolazioni  colpite dal terremoto del
novembre-dicembre   1972,   dei  comuni  delle  Marche,  dell'Umbria,
dell'Abruzzo  e  del  Lazio,  nonche' norme per accelerare l'opera di
ricostruzione in Tuscania;
  Visto  il  decreto-legge  6 settembre 1965, n. 1022, convertito con
modificazioni  dalla  legge  1° novembre 1965, n. 1179, recante norme
per l'incentivazione dell'attivita' edilizia;
  Visto  il  decreto-legge  6 ottobre  1972,  n.  552, convertito con
modificazioni   dalla   legge   2  dicembre  1972,  n.  734,  recante
provvidenze  a  favore  delle  popolazioni  dei  comuni  delle Marche
colpite dal terremoto;
  Vista  la  legge  4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata
dalla  legge  31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore
di  zone  sinistrate  dalla  catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963
(proprieta' unita' immobiliare);
  Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;
  Sentita la Banca d'Italia;
                              Decreta:
  La  commissione  onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli
oneri  connessi  alle  operazioni di credito agevolato previste dalle
leggi  citate  in  premessa e' fissata per l'anno 2007 nelle seguenti
misure:
    a) 0,88% per i contratti condizionati stipulati nel 2007;
    b) 0,88% per i contratti definitivi stipulati nel 2007 e relativi
a contratti condizionati stipulati fino al 2006.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 14 febbraio 2007
                                          Il Ministro: Padoa Schioppa








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