SICUREZZA - Formazione degli operatori che utilizzano attrezzature per le quali č necessaria l’abilitazione
Data: 30/11/2012
Argomento: Sicurezza


L'Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 ha individuato le attrezzature di lavoro per le quali e' richiesta specifica abilitazione degli operatori, le modalita' per il riconoscimento di tale abilitazione, nonche' l'individuazione dei soggetti formatori, della durata, degli indirizzi e dei requisiti minimi di validita' della formazione (cfr. documento Ance del 2 marzo 2012 ''Abilitazione all'utilizzo delle attrezzature di lavoro: sancito l'accordo sulla formazione'').


Alla data di entrata in vigore dell'accordo, ossia il 12 marzo 2013, verranno riconosciuti i corsi gia' effettuati che, per ciascun tipo di attrezzatura, soddisfino i seguenti requisiti:
a) corsi di formazione della durata complessiva non inferiore a quella prevista dall'accordo, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell'apprendimento;
b) corsi, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell'apprendimento, di durata complessiva inferiore a quella prevista dall'accordo, a condizione che gli stessi siano integrati tramite il modulo di aggiornamento entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore dell'accordo;
c) corsi di qualsiasi durata non completati da verifica finale di apprendimento, a condizione che entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore dell'accordo siano integrati tramite il modulo di aggiornamento e la verifica finale dell'apprendimento.

Pertanto si raccomanda di effettuare tali corsi entro la data di entrata in vigore, al fine di usufruire del regime transitorio stabilito dal legislatore.
Nel punto 9.3 dell'accordo e' specificato che i corsi effettuati prima del 12 marzo 2013 devono essere documentati tramite il registro del corso recante: l'elenco dei partecipanti e le relative firme, i nominativi e le firme dei docenti, i contenuti, gli orari e gli esiti della valutazione teorica e dell'esercitazione pratica.

FONTE ANCE







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