Gazz.Uff.: Accertamento in catasto fabbricati non dichiaratio che hanno perso i
Data: 02/03/2007
Argomento: Liberi Professionisti


AGENZIA DEL TERRITORIO - PROVVEDIMENTO 9 febbraio 2007 - Definizione delle modalita' tecniche e operative per l'accertamento in catasto dei fabbricati non dichiarati e di quelli che hanno perso i requisiti per il riconoscimento della ruralita' ai fini fiscali. (GU n. 42 del 20-2-2007)

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 9 febbraio 2007

Definizione  delle  modalita' tecniche e operative per l'accertamento
in  catasto dei fabbricati non dichiarati e di quelli che hanno perso
i requisiti per il riconoscimento della ruralita' ai fini fiscali.

                            IL DIRETTORE
                     dell'Agenzia del territorio
  Visto il regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito con
modificazioni  dalla  legge  11  agosto  1939,  n.  1249, concernente
l'«Accertamento  generale  dei  fabbricati  urbani, rivalutazione del
relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano»;
  Visto  il  decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla
legge  26  febbraio  1994,  n.  133,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni,  concernente  ulteriori  interventi  correttivi  per la
finanza pubblica;
  Visto il decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701,
concernente  il  «Regolamento  recante  norme per l'automazione delle
procedure   di   aggiornamento   degli   archivi  catastali  e  delle
conservatorie dei registri immobiliari»;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n.
139,  e successive modificazioni, concernente il «Regolamento recante
norme  per  la revisione dei criteri di accatastamento dei fabbricati
rurali, a norma dell'art. 3, comma 156, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662»;
  Visto  il  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n. 82, recante il
«Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni;
  Visto l'art. 2, comma 36, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito  dalla  legge  24  novembre  2006, n. 286, come modificato
dalla  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  che  ha introdotto nuove
modalita'  per  l'accertamento  in  catasto  dei fabbricati che hanno
perso  i  requisiti  per  il  riconoscimento  della ruralita' ai fini
fiscali,  ovvero  non  dichiarati,  e  ha previsto l'emanazione di un
provvedimento   del   direttore   dell'Agenzia  del  territorio,  per
stabilire le modalita' tecniche e operative;
                              Dispone:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
  1.  Ai  sensi  di  quanto  previsto  dall'art.  2,  comma  36,  del
decreto-legge  3  ottobre  2006,  n.  262,  convertito dalla legge 24
novembre  2006,  n. 286, e successive modificazioni, sono oggetto del
presente provvedimento i fabbricati iscritti al catasto terreni per i
quali  siano  venuti  meno  i  requisiti  per il riconoscimento della
ruralita' ai fini fiscali, nonche' quelli che non risultano, in tutto
o in parte, dichiarati al catasto.
  2.  Ai  fini del riconoscimento della ruralita' degli immobili agli
effetti  fiscali,  i fabbricati o le porzioni di fabbricati destinati
ad  edilizia  abitativa  devono  soddisfare  le  condizioni  previste
dall'art.  9,  commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.
557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.
  3.  Ai  fini  fiscali,  deve  riconoscersi  carattere  rurale  alle
costruzioni  strumentali  alle  attivita' agricole anche a seguito di
mutazione  delle  caratteristiche  oggettive  e di destinazione d'uso
dell'immobile,  secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 3-bis, del
decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557.

     

                               Art. 2.
                        Adempimenti di parte
  1.  I  fabbricati  per  i  quali  vengono  meno  i requisiti per il
riconoscimento  di  ruralita'  ai fini fiscali a seguito del disposto
dell'art.  2,  comma  37,  del  decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
devono  essere  dichiarati, dai titolari di diritti reali, al catasto
edilizio urbano entro il 30 giugno 2007. In tal caso non si applicano
le  sanzioni  previste dall'art. 28 del regio decreto-legge 13 aprile
1939,  n.  652,  convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
1939, n. 1249, e successive modificazioni.
  2. Gli immobili che non risultano dichiarati in tutto o in parte al
catasto  ovvero  i  fabbricati  iscritti al catasto terreni che hanno
perso i requisiti di ruralita' per motivi diversi da quelli di cui al
comma  1, devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano, a cura
dei soggetti titolari di diritti reali.
  3. In mancanza di adempimento di parte si applicano le disposizioni
di  cui  all'art.  2,  comma 36, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.
262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

     

                               Art. 3.
                  Attivita' di accertamento massive
  1. Gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio individuano i
fabbricati  di  cui  all'art.  1  sulla base degli elementi acquisiti
direttamente,  anche attraverso incroci con altre banche dati, ovvero
resi  disponibili  dai soggetti pubblici nell'ambito dei loro compiti
istituzionali.   In   particolare  sono  utilizzate  le  informazioni
desumibili  da  ortofoto,  sovraimposte  e  georiferite rispetto alla
cartografia  catastale, per identificare i fabbricati non dichiarati,
in  tutto  o in parte, in catasto ovvero quelli per i quali risultano
modificate   le  caratteristiche  per  essere  censiti  ancora  quali
fabbricati rurali.
  2.  Per  lo  svolgimento  delle  attivita'  di  cui al comma 1 sono
utilizzate,  in particolare, le informazioni fornite dall'Agenzia per
le   erogazioni   in   agricoltura  (AGEA),  derivanti  da  verifiche
amministrative,  da fotoidentificazione e da sopralluogo sul terreno,
dalla   stessa   effettuate,  nonche'  quelle  fornite  dai  soggetti
interessati   dalle  richieste  di  contributi  agricoli,  a  partire
dall'anno  2007,  rese ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma
33, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262.
  3.  Per  lo  svolgimento  delle  attivita'  di cui al comma 1 sono,
altresi', utilizzate informazioni rese disponibili dall'Agenzia delle
entrate e dai comuni.
  4.  Le  modalita'  operative  per  l'interscambio  informativo  con
l'AGEA,  nell'ambito  delle  attivita' di cui al comma 2, sono quelle
stabilite   con  il  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia  del
territorio 29 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4
del 5 gennaio 2007.
  5.  L'Agenzia  del  territorio  fornisce  all'AGEA i fogli di mappa
aggiornati  e l'elenco dei fabbricati, suddivisi per comune, presenti
in  catasto terreni, al fine di avviare, attraverso l'attivazione del
rapporto   convenzionale   previsto   dall'art.   2,   comma  6,  del
provvedimento  del  direttore dell'Agenzia del territorio 29 dicembre
2006,  il controllo delle informazioni fornite, ai sensi dell'art. 3,
comma  2, relativamente ai fabbricati censiti come rurali, nonche' la
fotoidentificazione  di  tutti  gli  altri fabbricati non presenti in
catasto.
  6.  L'Agenzia  del  territorio,  entro tre mesi dall'emanazione del
presente  provvedimento,  rende  disponibile  l'elenco degli immobili
presenti  in  catasto  terreni quali fabbricati, comprensivi dei dati
relativi agli intestatari catastali:
    all'Agenzia  delle entrate, per l'elaborazione dei dati utili per
il   riscontro   dei  requisiti  desumibili  dalle  risultanze  delle
dichiarazioni  annuali  presentate  dai  contribuenti e risultanti in
anagrafe tributaria;
    ai  comuni,  per  il  territorio  di competenza, per le verifiche
sull'effettivo stato e destinazione d'uso degli stessi immobili.
  7.  Le  dichiarazioni  catastali presentate dai soggetti obbligati,
relative  agli  immobili  di  cui  trattasi,  sono  rese  disponibili
dall'Agenzia del territorio ai comuni territorialmente competenti, ai
fini  dei  controlli  sulle  caratteristiche oggettive dell'immobile,
nell'ambito delle forniture di cui all'art. 34-quinques, comma 1, del
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4.

     

                               Art. 4.
                Forme di pubblicita' delle attivita'
                       di accertamento massive
  1.  Le  risultanze  delle  attivita' di verifica periodica su larga
scala,  finalizzate  all'individuazione degli immobili non dichiarati
in  catasto  e  dei  fabbricati iscritti al catasto terreni che hanno
subito  modifiche delle caratteristiche oggettive o perso i requisiti
per   il   riconoscimento  della  ruralita'  ai  fini  fiscali,  sono
pubblicizzate  con  le  modalita'  di  cui  all'art. 2, comma 36, del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262.

     

                               Art. 5.
                Attivita' di aggiornamento d'ufficio
  1.  Qualora  gli  interessati  non  abbiano  presentato nei termini
previsti  le  dichiarazioni  catastali  di  cui  all'art.  2, decorsi
novanta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione del comunicato di cui
all'art.  2,  comma 36, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, gli
uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono, in surroga
del  soggetto  obbligato  inadempiente  e  con  oneri  a carico dello
stesso,  agli  adempimenti previsti dal regolamento di cui al decreto
del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.
  2. Nei casi di mancato o tardivo adempimento di parte si applica la
sanzione  prevista  dall'art.  31  del  regio decreto-legge 13 aprile
1939,  n.  652,  convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
1939,  n.  1249,  e successive modificazioni, per le violazioni degli
articoli 20 e 28 dello stesso regio decreto-legge n. 652 del 1939.

     

                               Art. 6.
                 Oneri per l'aggiornamento d'ufficio
  1.  Per  l'aggiornamento d'ufficio eseguito ai sensi dell'art. 5 si
applicano  gli  oneri  previsti  dalla  determinazione  del direttore
dell'Agenzia del territorio 30 giugno 2005, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2005.

     

                               Art. 7.
                          Entrata in vigore
  1.  Il  presente  provvedimento  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  ed  entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione.
    Roma, 9 febbraio 2007
                                   Il direttore dell'Agenzia: Picardi








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