AGENZIA DEL TERRITORIO - PROVVEDIMENTO 9 febbraio 2007 - Definizione delle modalita' tecniche e operative per l'accertamento in catasto dei fabbricati non dichiarati e di quelli che hanno perso i requisiti per il riconoscimento della ruralita' ai fini fiscali. (GU n. 42 del 20-2-2007)
AGENZIA DEL TERRITORIO
PROVVEDIMENTO 9 febbraio 2007
Definizione delle modalita' tecniche e operative per l'accertamento
in catasto dei fabbricati non dichiarati e di quelli che hanno perso
i requisiti per il riconoscimento della ruralita' ai fini fiscali.
IL DIRETTORE
dell'Agenzia del territorio
Visto il regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito con
modificazioni dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, concernente
l'«Accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del
relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano»;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla
legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni e
integrazioni, concernente ulteriori interventi correttivi per la
finanza pubblica;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701,
concernente il «Regolamento recante norme per l'automazione delle
procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle
conservatorie dei registri immobiliari»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n.
139, e successive modificazioni, concernente il «Regolamento recante
norme per la revisione dei criteri di accatastamento dei fabbricati
rurali, a norma dell'art. 3, comma 156, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il
«Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni;
Visto l'art. 2, comma 36, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, come modificato
dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha introdotto nuove
modalita' per l'accertamento in catasto dei fabbricati che hanno
perso i requisiti per il riconoscimento della ruralita' ai fini
fiscali, ovvero non dichiarati, e ha previsto l'emanazione di un
provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, per
stabilire le modalita' tecniche e operative;
Dispone:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 36, del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24
novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono oggetto del
presente provvedimento i fabbricati iscritti al catasto terreni per i
quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della
ruralita' ai fini fiscali, nonche' quelli che non risultano, in tutto
o in parte, dichiarati al catasto.
2. Ai fini del riconoscimento della ruralita' degli immobili agli
effetti fiscali, i fabbricati o le porzioni di fabbricati destinati
ad edilizia abitativa devono soddisfare le condizioni previste
dall'art. 9, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.
557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.
3. Ai fini fiscali, deve riconoscersi carattere rurale alle
costruzioni strumentali alle attivita' agricole anche a seguito di
mutazione delle caratteristiche oggettive e di destinazione d'uso
dell'immobile, secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 3-bis, del
decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557.
Art. 2.
Adempimenti di parte
1. I fabbricati per i quali vengono meno i requisiti per il
riconoscimento di ruralita' ai fini fiscali a seguito del disposto
dell'art. 2, comma 37, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
devono essere dichiarati, dai titolari di diritti reali, al catasto
edilizio urbano entro il 30 giugno 2007. In tal caso non si applicano
le sanzioni previste dall'art. 28 del regio decreto-legge 13 aprile
1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
1939, n. 1249, e successive modificazioni.
2. Gli immobili che non risultano dichiarati in tutto o in parte al
catasto ovvero i fabbricati iscritti al catasto terreni che hanno
perso i requisiti di ruralita' per motivi diversi da quelli di cui al
comma 1, devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano, a cura
dei soggetti titolari di diritti reali.
3. In mancanza di adempimento di parte si applicano le disposizioni
di cui all'art. 2, comma 36, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.
262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
Art. 3.
Attivita' di accertamento massive
1. Gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio individuano i
fabbricati di cui all'art. 1 sulla base degli elementi acquisiti
direttamente, anche attraverso incroci con altre banche dati, ovvero
resi disponibili dai soggetti pubblici nell'ambito dei loro compiti
istituzionali. In particolare sono utilizzate le informazioni
desumibili da ortofoto, sovraimposte e georiferite rispetto alla
cartografia catastale, per identificare i fabbricati non dichiarati,
in tutto o in parte, in catasto ovvero quelli per i quali risultano
modificate le caratteristiche per essere censiti ancora quali
fabbricati rurali.
2. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1 sono
utilizzate, in particolare, le informazioni fornite dall'Agenzia per
le erogazioni in agricoltura (AGEA), derivanti da verifiche
amministrative, da fotoidentificazione e da sopralluogo sul terreno,
dalla stessa effettuate, nonche' quelle fornite dai soggetti
interessati dalle richieste di contributi agricoli, a partire
dall'anno 2007, rese ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma
33, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262.
3. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1 sono,
altresi', utilizzate informazioni rese disponibili dall'Agenzia delle
entrate e dai comuni.
4. Le modalita' operative per l'interscambio informativo con
l'AGEA, nell'ambito delle attivita' di cui al comma 2, sono quelle
stabilite con il provvedimento del direttore dell'Agenzia del
territorio 29 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4
del 5 gennaio 2007.
5. L'Agenzia del territorio fornisce all'AGEA i fogli di mappa
aggiornati e l'elenco dei fabbricati, suddivisi per comune, presenti
in catasto terreni, al fine di avviare, attraverso l'attivazione del
rapporto convenzionale previsto dall'art. 2, comma 6, del
provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio 29 dicembre
2006, il controllo delle informazioni fornite, ai sensi dell'art. 3,
comma 2, relativamente ai fabbricati censiti come rurali, nonche' la
fotoidentificazione di tutti gli altri fabbricati non presenti in
catasto.
6. L'Agenzia del territorio, entro tre mesi dall'emanazione del
presente provvedimento, rende disponibile l'elenco degli immobili
presenti in catasto terreni quali fabbricati, comprensivi dei dati
relativi agli intestatari catastali:
all'Agenzia delle entrate, per l'elaborazione dei dati utili per
il riscontro dei requisiti desumibili dalle risultanze delle
dichiarazioni annuali presentate dai contribuenti e risultanti in
anagrafe tributaria;
ai comuni, per il territorio di competenza, per le verifiche
sull'effettivo stato e destinazione d'uso degli stessi immobili.
7. Le dichiarazioni catastali presentate dai soggetti obbligati,
relative agli immobili di cui trattasi, sono rese disponibili
dall'Agenzia del territorio ai comuni territorialmente competenti, ai
fini dei controlli sulle caratteristiche oggettive dell'immobile,
nell'ambito delle forniture di cui all'art. 34-quinques, comma 1, del
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4.
Art. 4.
Forme di pubblicita' delle attivita'
di accertamento massive
1. Le risultanze delle attivita' di verifica periodica su larga
scala, finalizzate all'individuazione degli immobili non dichiarati
in catasto e dei fabbricati iscritti al catasto terreni che hanno
subito modifiche delle caratteristiche oggettive o perso i requisiti
per il riconoscimento della ruralita' ai fini fiscali, sono
pubblicizzate con le modalita' di cui all'art. 2, comma 36, del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262.
Art. 5.
Attivita' di aggiornamento d'ufficio
1. Qualora gli interessati non abbiano presentato nei termini
previsti le dichiarazioni catastali di cui all'art. 2, decorsi
novanta giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di cui
all'art. 2, comma 36, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, gli
uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono, in surroga
del soggetto obbligato inadempiente e con oneri a carico dello
stesso, agli adempimenti previsti dal regolamento di cui al decreto
del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.
2. Nei casi di mancato o tardivo adempimento di parte si applica la
sanzione prevista dall'art. 31 del regio decreto-legge 13 aprile
1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
1939, n. 1249, e successive modificazioni, per le violazioni degli
articoli 20 e 28 dello stesso regio decreto-legge n. 652 del 1939.
Art. 6.
Oneri per l'aggiornamento d'ufficio
1. Per l'aggiornamento d'ufficio eseguito ai sensi dell'art. 5 si
applicano gli oneri previsti dalla determinazione del direttore
dell'Agenzia del territorio 30 giugno 2005, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2005.
Art. 7.
Entrata in vigore
1. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 9 febbraio 2007
Il direttore dell'Agenzia: Picardi