ENERGIA ALTERNATIVA - E’ in vigore il Conto Energia Termico: previsti 900 milioni annui di incentivi
Data: 11/01/2013
Argomento: Risparmio Energetico


E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 2013 ed e' entrato in vigore il giorno successivo il decreto 28 dicembre 2012 che disciplina l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica negli edifici esistenti e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili (il cosiddetto Conto Energia Termico).


Agli incentivi per gli interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili sono ammessi sia i soggetti pubblici che quelli privati, mentre agli incentivi per gli interventi di incremento dell'efficienza energetica sugli edifici esistenti sono ammessi solo le Amministrazioni Pubbliche.
Cio' al fine di completare il quadro delle agevolazioni statali nei riguardi dei soggetti pubblici, che non possono accedere agli attuali incentivi (detrazioni fiscali del 36% e del 55%).
L'incentivo e' corrisposto in rate annuali costanti, per la durata definita per ogni tipologia di intervento all'art. 6 del decreto (2 o 5 anni).
In generale, per gli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili, cui accedono sia i soggetti pubblici che quelli privati, l'incentivo annuo e' proporzionale alla produzione di energia termica stimata in un anno per lo specifico impianto.
Per gli interventi di incremento dell'efficienza energetica, cui accedono solo le Amministrazioni Pubbliche, l'incentivo totale, cumulato per gli anni di godimento, e' riconosciuto in percentuale pari al 40% della spesa ammissibile sostenuta per l'intervento.
Le spese sostenute per le diagnosi energetiche preliminari e le certificazioni energetiche successive all'intervento, obbligatorie solo per determinati casi, sono incentivate nella misura del 50% della spesa per i soggetti privati e del 100% per i soggetti pubblici.
L'incentivo non e' cumulabile con altri incentivi statali, fatti salvi i fondi di garanzia, i fondi di rotazione e i contributi in conto interesse.
Per accedere agli incentivi i soggetti beneficiari devono presentare domanda al GSE attraverso apposita scheda-domanda (non ancora pubblicata), entro 60 giorni dalla data di effettuazione dell'intervento o di ultimazione dei lavori, ovvero entro i 60 giorni successivi alla data in cui e' resa disponibile sul sito del GSE la medesima scheda-domanda.
E' ammessa la presentazione delle domande fino a 60 giorni dal raggiungimento di un impegno di spesa annua cumulata per gli incentivi pari a 700 milioni di euro per i soggetti privati, e fino a 60 giorni dal raggiungimento di un impegno di spesa annua cumulata di 200 milioni di euro per i soggetti pubblici.
Apposite Regole applicative contenenti le modalita' e le tempistiche di corresponsione dell'incentivo saranno pubblicate dal GSE entro il 4 marzo 2013.
I contenuti del decreto sono dettagliati nella nota di approfondimento.

FONTE ANCE







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