APPALTI MISTI - In questo tipo di appalti e' necessario dimostrare sia la capacita' di svolgere esercizi di manutenzione ma anche quella di svolgere i lavori per cui e' richiesta la qualificazione SOA
Data: 15/01/2013
Argomento: Procedure di gara


AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI
PARERE N. 188 DEL 7/11/2012


Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dalla Ecotecnica s.r.l. – ''Servizio per la gestione, supervisione e direzione del processo di conduzione, con delega di responsabilita', dei 4 impianti di depurazione dei reflui cittadini, delle 6 stazioni di sollevamento e della discarica chiusa di c.da Cuba'' – Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso - Importo a base d'asta di euro 356.989,28 – S.A.: Comune di Salemi.
Appalti misti – conduzione e manutenzione di impianti di depurazione – qualificazione SOA nella categoria specialistica OS22.

Il Consiglio

Vista la relazione dell'Ufficio del Precontenzioso

Considerato in fatto

In data 07 agosto 2012 e' pervenuta l'istanza indicata in epigrafe con la quale la ditta Ecotecnica s.r.l. ha chiesto un parere in merito alla legittimita' della propria esclusione dalla gara in oggetto, disposta dal Comune di Salemi a causa del mancato possesso della attestazione SOA nella categoria e classifica richieste nella lex specialis di gara.
L'istante, nel contestare la suddetta esclusione, specifica che l'appalto in questione avrebbe ad oggetto servizi e non lavori, con la conseguenza che la lex specialis di gara sarebbe illegittima, nella parte in cui prescrive il possesso dell'attestazione SOA nella categoria OS22 – classifica II, in aggiunta alla dimostrazione della capacita' tecnica ed economica ex artt. 41 e 42 del Codice dei contratti pubblici (nella specie: aver gestito nell'ultimo triennio impianti di depurazione per un importo complessivo pari a quello a base d'asta ed aver conseguito negli ultimi tre esercizi finanziari un fatturato globale d'impresa pari a quello a base d'asta).
In riscontro all'istruttoria procedimentale formalmente avviata in data 19 settembre 2012, la stazione appaltante e la controinteressata Alak s.r.l. (aggiudicataria provvisoria) hanno inviato controdeduzioni scritte.

Ritenuto in diritto

Il quesito all'esame dell'Autorita' riguarda l'esclusione della Ecotecnica s.r.l., per difetto dell'attestazione SOA nella categoria OS22, nell'ambito della gara indetta dal Comune di Salemi per l'affidamento della gestione, supervisione e direzione del processo di conduzione degli impianti di depurazione dei reflui cittadini, delle stazioni di sollevamento e della discarica chiusa.
L'appalto in contestazione, benche' definito nominalmente nel bando di gara ''servizio per la gestione, supervisione e direzione del processo di conduzione'' ed assoggettato, come tale, alla disciplina in materia di appalti di servizi (inclusa quella sulla dimostrazione della capacita' economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, di cui agli artt. 41 e 42 del Codice dei contratti pubblici), va qualificato in concreto come appalto misto, che ricomprende nel suo oggetto principale anche lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di depurazione, delle stazioni di sollevamento e della discarica comunale (si vedano le voci dettagliate di intervento, elencate nel capitolato speciale d'appalto alle lettere A, B, C).
All'appaltatore e' perci๒ richiesta una duplice professionalita', in primis per lo svolgimento dei servizi di conduzione ed ispezione degli impianti, ed in secondo luogo per l'effettuazione di veri e propri lavori di manutenzione, anche se dal punto di vista quantitativo i primi sono destinati a prevalere nell'economia complessiva dell'appalto (in giurisprudenza, per la qualificazione come appalto misto di analoghi servizi di conduzione e manutenzione a guasto affidati da Acquedotto Pugliese s.p.a., si veda:TAR Puglia, Bari, sez. I, 21 novembre 2007 n. 2767).
Con tale premessa, e' sufficiente richiamare quanto disposto dal vigente art. 15 del Codice dei contratti pubblici, secondo cui l'operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un appalto misto deve possedere i requisiti di qualificazione e capacita' prescritti per ciascuna prestazione di lavori, servizi, forniture dedotta in contratto.
L'Autorita' ha avuto modo di affermare, in relazione ad un appalto misto concernente la manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione, che e' illegittima la mancata richiesta nel bando di gara del possesso della qualificazione SOA necessaria per eseguire i lavori di manutenzione straordinaria (cfr. A.V.C.P., parere 28 febbraio 2008 n. 62).
Nella fattispecie qui controversa, la richiesta dell'attestazione SOA per la categoria OS22 (riguardante ''la costruzione, la manutenzione o ristrutturazione di impianti di potabilizzazione delle acque e di depurazione di quelle reflue, compreso il recupero del biogas e la produzione di energia elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete'') e' del tutto congrua e pertinente alla natura dei lavori di manutenzione da appaltare.
In conclusione, e' avviso dell'Autorita' che il Comune di Salemi abbia legittimamente richiesto, nel bando per l'affidamento del servizio di gestione, supervisione e direzione del processo di conduzione degli impianti di depurazione dei reflui cittadini, delle stazioni di sollevamento e della discarica chiusa in c.da Cuba, il possesso della qualificazione SOA per la categoria OS22.

In base a tutto quanto sopra considerato, pertanto,

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che e' legittima l'esclusione della ditta Ecotecnica s.r.l. dalla gara indetta dal Comune di Salemi per l'affidamento della gestione, supervisione e direzione del processo di conduzione degli impianti di depurazione, delle stazioni di sollevamento e della discarica in c.da Cuba, a causa del difetto della qualificazione SOA per la categoria OS22.

I Consiglieri Relatori: Luciano Berarducci, Andrea Camanzi

Il Presidente: Sergio Santoro

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 14 novembre 2012
Il Segretario Maria Esposito







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