OBBLIGO DI PUBBLICARE I BANDI ON LINE - Approvato il Decreto Irpef, sara' pubblicato a giorni. Tra le tante novita' l'obbligo di pubblicare i bandi on line.
Data: 24/04/2014
Argomento: Procedure di gara


APPROVATO IL DECRETO IRPEF, SARA' PUBBLICATO A GIORNI. Tra le tante novita' l'obbligo di pubblicare i bandi on line.

Sara' pubblicato tra al piu' presto il cosidetto "decreto irpef" che prevede tagli per le spese pubbliche e bonus fiscali.

Tra le novita' presenti nel decreto, si trovano due modifiche al codice dei contratti dove viene cancellato l'obbligo di pubblicare gli avvisi e i bandi nei quotidiani specificando che dovranno essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nel sito del Provveditorato (per gli appalti superiori a 500.000 euro) e negli albi pretori dell'ente.

In particolare l'art. 26 del decreto Legge "irpef" in merito alle modifiche al codice dei contratti recita quanto segue:

Art. 26
(Pubblicazione telematica di avvisi e bandi)

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 66, il comma 7 è sostituito dai seguenti:

“7. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul «profilo di committente» della stazione appaltante, ed entro i successivi due giorni lavorativi, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, e sul sito informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana è effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell’Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato. La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel presente decreto, e nell’allegato IX A, avviene esclusivamente in via telematica e non può comportare oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti.

7-bis. Le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, degli avvisi, dei bandi di gara e delle informazioni di cui all’allegato IX A sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.”;


b) all’articolo 122, il comma 5, è sostituito dai seguenti:

“5. I bandi relativi a contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul «profilo di committente» della stazione appaltante, ed entro i successivi due giorni lavorativi, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e sul sito informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. I bandi relativi a contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori e nel profilo di committente della stazione appaltante; gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione decorrono dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune. Si applica, comunque, quanto previsto dall'articolo 66, comma 15. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale è effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell’Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato. La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel presente decreto e nell’allegato IX A, avviene esclusivamente in via telematica e non può comportare oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti.

5-bis. Le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, degli avvisi, dei bandi di gara e delle informazioni di cui all’allegato IX A sono rimborsate alla stazione appaltante

ATTENDIAMO LA PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA PER PUBBLICARE IL DOCUMENTO INTEGRALE

Per le altre novita' del Decreto cliccare qui per un articolo del sole24ore

 









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