SENTENZA - GIUSTIFICAZIONI SUL RIBASSO. In merito al costo della manodopera, ai costi della sicurezza e a quelli per i mezzi tecnologici e i materiali.
Data: 08/05/2014
Argomento: Procedure di gara


SENTENZA - GIUSTIFICAZIONI SUL RIBASSO. In merito al costo della manodopera, ai costi della sicurezza e a quelli per i mezzi tecnologici e i materiali.

SENTENZA TAR LOMBARDIA MILANO - N. 00678/2014 DEL 17/03/2014

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N. 00678/2014 REG.PROV.COLL.

N. 03552/2011 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3552 del 2011, proposto da:
Demetra Società Cooperativa Onlus, Esedra Ambiente Società Cooperativa Sociale, Viridalia Cooperativa Sociale a r.l., I Sommozzatori della Terra Cooperativa Sociale Onlus, tutti rappresentati e difesi dagli avv. Guido Greco, Manuela Muscardini e Paolo Provenzano, con domicilio eletto presso il primo in Milano, Piazzale Lavater, n. 5

contro

Parco Nord Milano (già Consorzio Parco Nord Milano), rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Romeo nel cui studio in Milano, Piazzetta Maurilio Bossi, 4 è elettivamente domiciliato

nei confronti di

Florovivaistica Brendolini Franco, Marotta Macchine S.r.l., Pulirapida S.r.l., rappresentate e difese dagli avv.ti Ettore Ribolzi, Bruno Brucoli ed elettivamente domiciliate presso il primo in Milano, Via Ariosto, 30

per l'annullamento

della determinazione n. 346 in data 7/11/2011, con la quale il Consorzio Parco Nord ha disposto l’aggiudicazione definitiva della gara per l’affidamento del servizio di manutenzione generale relativa agli anni 2011, 2012 e 2013 in favore della costituenda A.T.I. capeggiata dall’impresa florovivaistica Brendolini Franco;

della nota in data 8/11/2011, con cui il Consorzio ha informato la società ricorrente dell’intervenuta aggiudicazione definitiva;

dei verbali delle operazioni di gara e di ogni atto presupposto, connesso o consequenziale.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Parco Nord Milano (già Consorzio Parco Nord Milano) e di Florovivaistica Brendolini Franco;

Visto l'atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale Florovivaistica Brendolini Franco

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, comma 10, cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Con bando in data 22 luglio 2011 il Consorzio Parco Nord Milano ha indetto una gara a procedura aperta per l’affidamento del “servizio di manutenzione generale anni 2011-2012-20I3”, prevedendo un importo complessivo a base d’asta di € 2.662.000,00 e stabilendo quale criterio di aggiudicazione quello del massimo ribasso dell’elenco prezzi, di ogni singolo lotto, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 163/2006.

L’appalto veniva suddiviso in cinque diversi lotti funzionali distinti per tipologia di prestazione (lotto 1 “prati”; lotto 2 “agronomico”; lotto 3 “edilizio e attrezzature ludiche”; lotto 4 “tecnologico e servizi vari”; lotto 5 “arbusti-siepi e barriere”) e contabilmente autonomi, salvo che per la supervisione del direttore tecnico ad essi comune.

Al termine di espletamento della gara si collocavano rispettivamente al primo ed al secondo posto della graduatoria l’ATI costituenda capeggiata dalla impresa Florovivaistica di Brendolini Franco, con un ribasso del 43,97%, e l’ATI costituenda avente a capogruppo la Cooperativa sociale Demetra, con un ribasso del 38,138%.

Poiché entrambe le offerte erano inferiori alla soglia di anomalia la Commissione giudicatrice decideva di chiedere alle due imprese giustificazioni con particolare riguardo:

a) al costo del lavoro differenziato per le attività da svolgere per ogni lotto;

b) ai costi per la sicurezza;

c) a quelli per i mezzi tecnologici e i materiali.

Alla predetta nota la stazione appaltante allegava, altresì, una “scheda scomposizione prezzo“ da compilarsi per ogni lotto.

Dopo il deposito delle predette “giustificazioni”, si teneva, in data 24 ottobre 2011, una seduta nel corso della quale la Commissione giudicatrice provvedeva a esaminare quelle presentate dall’ATI Brendolini, osservando che relativamente ai costi del personale essa aveva indicato una riduzione dei contributi del 68% per gli impiegati e del 75% per gli operai in ragione degli sgravi previsti per le imprese operanti in zone disagiate o montane, senza tuttavia comprovare tale circostanza con dichiarazioni provenienti dall’Ente Unione Agricoltori di Como.

In riferimento alle altre voci di costo la Commissione esprimeva un giudizio di congruità, riscontrando, in particolare, per il lotto I, prezzi particolarmente convenienti in relazione all’acquisto e posa in opera del grigliato erboso rispetto ai prezzi del listino, supportati da apposito preventivo di acquisto dei materiali, per il lotto II la possibilità di usufruire del contratto di comodato gratuito per l’autoscala con cestello elevatore e di un fresa ceppi ad € 900,00 a giornata come da preventivo allegato.

Convocata per rendere le sue definitive giustificazioni in sede di contraddittorio verbale la ATI Brendolini precisava che i costi orari da essa utilizzati nella quantificazione dei costi della manodopera - così come precisata per ciascuna attività da svolgere - corrispondevano a quelli previsti per le zone in “pianura”. Tuttavia, il rappresentante dell’ATI ribadiva che l’azienda sarebbe stata in grado di sostenere contestualmente più commesse (anche attraverso nuove assunzioni) sia pubbliche che private, sia in zone nelle quali sono previste le agevolazioni fiscali che in altre dove tali agevolazioni fiscali non sono applicabili, beneficiando complessivamente del regime contributivo agevolato ed operando scelte aziendali di un maggiore o minore beneficio diretto in relazione all’attività complessiva.

Tale spiegazioni erano considerate soddisfacenti dalla Commissione, che esprimeva in giudizio finale di congruità dell’offerta presentata dalla ATI Brendolini e non procedeva ad effettuare alcuna verifica della offerta presentata dalla seconda classificata.

L’aggiudicazione definitiva, disposta con determinazione dirigenziale del 7/11/2011, è stata impugnata dalle imprese dell’ATI Demetra sulla base dei seguenti

MOTIVI

1) Violazione del punto 18.4 lett. B) del bando di gara, violazione dell’autovincolo amministrativo, violazione della par condicio fra i concorrenti. La ATI aggiudicataria non sarebbe stata in possesso del requisito previsto dalla clausola della lex specialis in base alla quale, in caso di raggruppamenti temporanei di imprese o di consorzi, ciascuna impresa partecipante avrebbe dovuto avere un organico di almeno 10 dipendenti.

2) Violazione degli artt. 86, 87 e 88 del D.lgs. 163/06; eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, contraddittorietà intrinseca.

I costi orari del personale posti alla base delle giustificazioni presentate dalla ATI Brendolini sarebbero basati sull’orario “teorico”, comprensivo, cioè, delle sole ore di lavoro astrattamente previste dal contratto collettivo senza considerare le assenze per ferie, malattie, permessi, maternità e varie ulteriori.

La considerazione dell’orario “teorico” in luogo di quello “effettivo” avrebbe comportato una diminuzione della produttività indicata nelle giustificazioni e, conseguentemente, un innalzamento del costo del personale rispetto a quello dichiarato.

La percentuale di spese generali indicata nelle giustificazioni presentate dalla ATI Brendolini pari al 2,16% sarebbe, inoltre, inattendibile perché troppo bassa e non terrebbe in alcun conto la necessità di far fronte al costo del direttore tecnico.

Anche sotto altri profili l’offerta presentata dalla ATi aggiudicataria sarebbe viziata da palesi incongruità. In particolare, con riguardo al lotto I: a) le giustificazioni relative alla posa del manto erboso non comprenderebbero i costi del suo trasporto in cantiere; b) la commissione non avrebbe potuto tener conto dei preventivi presentati a sostegno del costo dei materiali in quanto aventi una durata temporalmente limitata; c) sarebbe stato previsto l’impiego dell’escavatore per una sola ora anziché per le 420 ore indicate nel computo metrico.

Con riguardo al lotto II: a) non sarebbero stati computati i costi per il trasporto in cantiere dell’autoscala con cestello elevatore; b) inoltre anche la disponibilità a titolo gratuito di tale mezzo non avrebbe potuto essere tenuta in favorevole considerazione, attesa la natura precaria del comodato d’uso; c) il costo giornaliero di 80 € per il nolo dell’autoscala necessaria per eseguire la manutenzione post-impianto di sotto piantagioni sarebbe stato indicato per una sola giornata; il costo delle analisi di stabilità delle alberature sarebbe stato previsto per una sola pianta e non per l’intero numero di esemplari sui quali le analisi avrebbero dovuto essere effettuate; del pari anche il costo della manodopera relativa alle squadre di tipo 2 e 4 e delle relative attrezzature sarebbe stato computato per una sola giornata lavorativa.

Per quanto riguarda il lotto IV l’aggiudicataria si sarebbe limitata a riportare nelle proprie giustificazioni una serie di tabelle contenenti lo scorporo delle varie voci di costo fra le quali quella del personale, senza, tuttavia, indicare né le ore necessarie per le lavorazioni da compiere né le unità di personale da impegnare per l’esecuzione delle lavorazioni.

Inoltre, anche per il lotto IV la Commissione avrebbe accettato preventivi di acquisito aventi una durata limitata nel tempo.

Per quanto, infine, riguarda il lotto V l’ATI Brendolini nel computo del costo della manodopera avrebbe indicato il medesimo costo orario per un operaio di 6° livello, per un operaio comune e per un operaio qualificato.

Si sono costituiti il Consorzio Parco Nord e la ATI controinteressata per resistere al ricorso. Quest’ultima ha, altresì, proposto ricorso incidentale tendente a dimostrare l’incongruità dell’offerta a sua volta presentata dall’ATI ricorrente al fine di farne dichiarare la carenza di legittimazione ad agire.

All'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2014, sentiti gli avvocati delle parti come da separato verbale, relatore il dott. Raffaello Gisondi, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il primo motivo di ricorso è infondato.

Sul punto il Collegio non può che rinviare alle indagini del CTU che attraverso un attento esame della documentazione amministrativa della Florovivaistica di Brendolini Franco ha accertato che essa ha avuto alle proprie dipendenze nell’ultimo triennio un numero di dipendenti superiore a 10.

Il secondo motivo di ricorso è, invece, fondato.

Nel rispondere al quesito se i costi orari dichiarati dalla ATI aggiudicataria nelle sue giustificazioni siano stati determinati sulla base dell’orario teorico o di quello effettivo e se il costo del personale indicato dalla medesima ATI possa considerarsi congruo in relazione a particolari agevolazioni previdenziali di cui le imprese raggruppate beneficino, il CTU ha chiarito che le giustificazioni dell’aggiudicataria sono state redatte prendendo a riferimento le ore effettive e non quelle teoriche, ma che il costo del lavoro da essa indicato risulta inferiore del 21% circa a quello previsto dal CCNL dei lavoratori florovivaistici a causa dell’indebita applicazione degli sgravi previsti dalla legge per le imprese che operano in zone montane o svantaggiate.

Le conclusioni a cui è pervenuto il CTU sono state sottoposte a critica da parte della controinteressata.

Questa ha innanzitutto contestato la fonte da cui il CTU ha tratto la percentuale delle ore mediamente non lavorate, lamentando che si tratterebbe di rilievi statistici FISE effettuati con riferimento alle imprese esercenti servizi di pulizia, servizi integrati e multiservizi e non riferibili, quindi, al personale della ditta Brendolini che, invece, applicherebbe il contratto delle imprese florovivaistiche.

La controinteressata ha eccepito, inoltre, che il CTU non avrebbe tenuto conto dei dati desumibili dalla sua specifica realtà aziendale, dai quali risulterebbe che le ore annue mediamente non lavorate per ferie, festività e malattie ammonterebbero a 333 e non a 389 come stabilito dal consulente.

La ATI Brendolini ha, poi, osservato che, pur non essendo i benefici previdenziali direttamente riferibili alla commessa oggetto di ricorso, nel calcolo del costo del personale sarebbero proporzionalmente computabili i risparmi da essa ritratti in altre commesse eseguite in zone montuose o svantaggiate, posto che gli effetti benefici dei predetti sgravi investirebbero l’attività aziendale nel suo complesso e sarebbero, quindi, “spalmabili” su tutti gli appalti in essere.

Le predette deduzioni sono tuttavia prive di fondamento.

Il CTU, infatti, ha chiarito che le tabelle FISE relative alle imprese multiservizi sono state prese a riferimento solo come dato statistico relativo alla media delle ore non lavorate per malattie, infortuni e varie, mentre il numero delle ore non lavorate in ragione di ferie e festività (determinabile a livello giuridico e non statistico) è stato desunto dal CCNL delle imprese florovivaistiche.

Il procedimento logico seguito dal consulente non appare viziato da errori, atteso che, in assenza di rilievi statistici relativi alle ore non lavorate per malattia o infortuni nell’ambito dello specifico settore di riferimento, era giocoforza riferirsi a settori attigui, anche perché non si vede la ragione per cui il personale che lavora in ambito florovivaistico non debba essere soggetto a morbilità o incidenti rispetto a quello che opera nel settore dei servizi di pulizia.

Del resto il CT di parte controinteressata non ha contrapposto ai rilievi del CTU altri dati statistici, ma si è limitato ad asserire che a livello aziendale le ore non lavorate per malattia e infortunio sarebbero 78, citando come fonte un “prospetto” presentato dalla stessa Brendolini in sede di giustificazioni – allegato “D” al doc. 11 del fascicolo Demetra - che di per sé costituisce una dichiarazione di parte priva di una specifica valenza probatoria. Senza contare, poi, che dal medesimo prospetto l’ammontare delle ore effettive di lavoro (1541) risulterebbe essere addirittura inferiore a quello stimato dal CTU (1645).

Quanto, invece, alla questione relativa alle modalità di computo dei benefici previdenziali derivanti dalle commesse eseguite da Brendolini in zone montane o svantaggiate, il Collegio, accertato che tali benefici non sono in alcun modo riferibili all’appalto di cui è causa (che si svolge in zona pianeggiante), ritiene infondata la tesi espressa dalla controinteressata secondo cui gli effetti positivi degli sgravi previdenziali dovrebbero essere spalmati su tutte le commesse da essa eseguite.

Le giustificazioni rese al fine di dimostrare la congruità dell’offerta devono, infatti riferirsi ad elementi di costo sostenuti dall’impresa per quello specifico appalto senza che si possano prendere in considerazione risparmi che sono specificamente riferiti a fattori produttivi utilizzati in altre commesse. Diversamente opinando la controinteressata si troverebbe in una posizione d’indebito vantaggio rispetto alle altre imprese partecipanti al contrario sottoposte alla più onerosa disciplina previdenziale vigente sul territorio nazionale.

Con riguardo alla dedotta esiguità delle spese generali il CTU ha stimato che la percentuale congrua di spese riferibile all’appalto in questione sarebbe pari al 3,19% e non al 2,16% indicato dalla Impresa.

Nei successivi chiarimenti resi a richiesta del Collegio dallo stesso consulente è emerso che l’aumento delle spese generali rispetto a quelle indicate da Brendolini è imputabile al fatto che il CTU ha conteggiato nelle stesse la sottostima dei costi per l’utilizzo dell’escavatore accertata nell’ambito della risposta al quesito n. 5 (€ 3.303,95) e la sottostima dei costi relativi alle VTA in risposta al quesito n. 7 (€ 2.285,74).

Al di là del dubbio che tali costi, afferendo all’utilizzo di fattori produttivi impiegati in singole lavorazioni, possano essere effettivamente computati nell’ambito delle spese generali, sta di fatto che il CTU li ha autonomamente considerati nella tabella finale relativa ai maggiori costi non giustificati dall’impresa, incorrendo così in una duplicazione di partite.

Il Collegio ritiene, quindi, che la percentuale delle spese generali riferibile all’appalto debba essere determinata senza sommare i predetti costi all’ammontare complessivo delle spese generali indicate dall’Impresa (€ 31.919,00). Tuttavia alla cifra indicata dall’ATI per spese generali devono essere aggiunte le spese relative alla figura del direttore tecnico prudenzialmente stimate dal CTU in Euro 23.931,00 con un risultato complessivo del 4,7%.

Tale percentuale (dalla quale comunque risulta l’omessa considerazione da parte della ATI Brendolini agli oneri di direzione tecnica), anche se inferiore al quella del 13%-17% prevista dall’art. 34, comma 2 del DPR 207/2010, può considerarsi congrua in ragione del fatto che la predetta norma è riferita all’appalto di lavori e comprende, quindi, voci di costo (opere provvisionali, vie d’accesso di cantiere e varie) assenti in un appalto di servizi qual è quello di specie. Senza contare, poi, che la giurisprudenza amministrativa ha più volte negato la incomprimibilità di tale voce di spesa, mostrandosi molto elastica nella sua determinazione.

L’ATI Brendolini ha affermato che il costo del direttore tecnico non potrebbe essere considerato nell’ambito degli oneri che essa dovrebbe sostenere, in quanto tale ruolo verrebbe ad essere svolto in via del tutto gratuita dal figlio del titolare dell’Impresa.

Sul punto questa Sezione ha, tuttavia, già stabilito che le giustificazioni dirette a dimostrare che l’impresa offerente sopporta un costo del lavoro inferiore alla media devono basarsi su elementi obiettivi, che non possono fondarsi su elementi di incerta verificazione come eventuali prestazioni a titolo gratuito effettuate dai soci le quali, peraltro, essendo per loro stessa natura precarie, potrebbero cessare nel corso del contratto e generare, quindi, per l’impresa costi aggiuntivi, che, se privi di copertura, potrebbero mettere a repentaglio la regolare esecuzione dell’opera o del servizio (sentenza n. 1427 del 30/05/2013).

Con riguardo al costo del trasporto in cantiere del manto erboso (non previsto dall’Impresa nelle sue giustificazioni) il CTU ne ha stimato l’ammontare in Euro 12.024,00.

La ATI Brendolini ha contestato tale dato, affermando che il consulente non avrebbe tenuto conto del preventivo effettuato a favore dell’ATI da un trasportatore, che sarebbe stato disposto ad eseguire il trasporto ad un costo 150,00 € a viaggio, molto più contenuto di quello di € 480,96 stimato dal consulente.

Si tratta, tuttavia, di considerazioni apodittiche e non provate in quanto il preventivo a cui Brendolini si appella è assolutamente generico e non indica l’oggetto e le quantità della merce trasportata per cui l’impegno sarebbe stato assunto.

Il CTU è stato inoltre chiamato a rispondere in ordine alle problematiche sollevate nel ricorso con riguardo al corretto computo dei costi relativi alle analisi di stabilità delle alberature e della manodopera delle squadre di tipo 2 e 4.

Le conclusioni a cui il perito è pervenuto sono nel senso che gli errori denunciati da Demetra sono meramente formali, in quanto i calcoli finali dell’impresa comprenderebbero le analisi di tutte le piante e non solo di un solo esemplare e terrebbero conto di tutte le giornate lavorative in cui occorre impegnare le squadre di tipo 2 e 4.

Il perito, nell’eseguire i conteggi, ha comunque rilevato delle incongruenze nei conteggi effettuati dall’impresa che si sono tradotti in una sottostima del costo delle VTA pari ad € 2.285,00 ed € 817,00 per le squadre di lavoro.

Tuttavia, come è stato osservato, tali rilievi, essendo emersi solo in corso di CTU, non sono riferibili ad uno specifico motivo di ricorso, e, quindi, non possono essere tenuti in considerazione nella decisione della controversia.

Con riguardo al costo della manodopera relativo al lotto IV il CTU ha evidenziato che rispetto al costo del personale evincibile dal computo metrico predisposto dall’Amministrazione quello dichiarato dall’Impresa presenta uno scostamento verso il basso pari ad € 40.340,00 pari in linea percentuale al 37%.

Ritiene il Collegio che, in assenza di altri riferimenti oggettivi per la determinazione dei tempi necessari per eseguire le lavorazioni di cui al lotto n. IV, il riferimento al computo metrico estimativo rappresenti utile base di raffronto per verificare la congruità del costo del personale indicato dalla ATI aggiudicataria.

Premesso ciò uno scostamento pari al 37% avrebbe richiesto una giustificazione che l’Impresa non ha fornito, esponendosi così ai rilievi mossi dalla ricorrente.

Il CTU ha, altresì accertato la avvenuta sottostima del costo della manodopera necessaria per le lavorazioni del V lotto che la ATI Brendolini ha conteggiato sulla base del contratto delle imprese esercenti i servizi di pulizia anziché prendere a riferimento il CCNL degli operai agricoli e florovivaistici.

Nel complesso il CTU ha accertato una serie di gravi incongruenze logiche e metodologiche nell’operato dell’amministrazione.

In particolare, l’analisi compiuta dal consulente d’ufficio ha consentito di appurare che l’Amministrazione, dopo aver nutrito dubbi sul fatto che il conteggio del costo del personale contenuto nelle giustificazioni dell’impresa incorporasse indebitamente i presunti benefici derivanti dagli sgravi contributi previsti per le lavorazioni da eseguirsi nelle zone montane o svantaggiate, si è alla fine accontentata delle (ambigue) rassicurazioni date in proposito dalla ATI che, in sede di contraddittorio verbale, ha affermato che il costo del personale sarebbe stato determinato senza tenere conto dei predetti sgravi. Tali rassicurazioni si sono rivelate, tuttavia, del tutto errate e fuorvianti.

E ancora l’Amministrazione ha omesso di rilevare una serie di gravi incongruenze dell’offerta della Brendolini come il mancato conteggio dei costi del direttore tecnico, il mancato conteggio dei costi di trasporto del manto erboso in cantiere ed ha, inoltre, omesso di rilevare che le giustificazioni relative al lotto IV erano state redatte senza l’indicazione dei tempi di lavorazione, impedendo così ogni seria verifica della congruità dei costi della manodopera ivi indicati.

Si tratta di elementi che denotano errori logici, omissioni e contraddittorietà che ben possono essere rilevati nell’ambito del sindacato di legittimità del giudice amministrativo, esulando da scelte rientranti nell’ambito della cd. discrezionalità tecnica.

A ciò si aggiunga che gli accertamenti compiuti con riferimento: a) ai maggiori costi del personale non computati dall’impresa mediante l’indebita applicazione degli sgravi retributivi; b) ai maggiori costi derivanti dalla retribuzione del direttore tecnico, ai maggiori costi necessari per far fronte alle spese di trasporto in cantiere del manto erboso; c) agli ingiustificati e macroscopici scostamenti fra il costo del personale del lotto IV desumibile dal computo metrico estimativo redatto dalla stessa stazione appaltante e le giustificazioni presentate dall’ATI; d) alla sottostima dei costi del personale relativi al V lotto, attengono a circostanze di fatto e, quindi, costituiscono un vincolo rigido del giudicato che non lascia alla p.a. ulteriori margini di valutazione.

L’Amministrazione, in esecuzione della presente sentenza, dovrà, invece, procedere alla valutazione di anomalia relativa all’offerta presentata dalla ricorrente, che non è mai stata effettuata nel corso del procedimento.

Non è possibile effettuare tale valutazione in questa sede, come chiede la controinteressata con il suo ricorso incidentale, stante il divieto di giudicare in ordine a poteri non ancora esercitati disposto dall’art. 34 c.p.a.

In questi termini il ricorso deve accolto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato con gli effetti di cui in motivazione. Dichiara inammissibile il ricorso incidentale.

Condanna l’Amministrazione e la controinteressata in via fra di loro solidale alla refusione delle spese di lite, che liquida in € 18.000,00 oltre IVA e c.p.a., e di CTU che liquida in € 3.000,00 oltre accessori.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati:

 

Francesco Mariuzzo, Presidente

Raffaello Gisondi, Primo Referendario, Estensore

Roberto Lombardi, Referendario

 

 



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE




DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/03/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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