NUOVO CODICE APPALTI - FAQ dell'ANAC periodo transitorio - Art. 37 – Aggregazione e centralizzazione delle committenze
Data: 27/06/2016
Argomento: Nuovo Codice Appalti


ANAC - FAQ SUL PERIODO TRANSITORIO DEL NUOVO CODICE APPALTI ( d.lgs. 50/2016)

Art. 37 – Aggregazione e centralizzazione delle committenze

1. Fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti
di cui all’art. 38, i Comuni non capoluogo di Provincia iscritti all’AUSA possono procedere
autonomamente all’acquisizione di lavori, servizi e forniture senza limitazioni di importo?


Fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici,
previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, i Comuni non capoluogo di
provincia possono procedere all’acquisizione di servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di
importo inferiore a 150.000 euro direttamente e autonomamente, nonché attraverso l’effettuazione di
ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza.
Per svolgere procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, l’Ente deve
essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell’articolo 38, che, nel periodo transitorio, si
intende sostituita dall’iscrizione all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti di cui all’art. 33-ter del d.l.
18/12/2012 n. 179 convertito dalla legge 17/12/2012, n. 221. In particolare, per gli acquisti di
forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all’art. 35, nonché per
l’acquisto di lavori di manutenzione ordinaria d’importo superiore a 150.000 e inferiore a 1 milione di
euro i Comuni non capoluogo di provincia, se iscritti all’AUSA, possono procedere all’affidamento
mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle
centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente, se disponibili.
Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, detti Comuni devono procedere secondo una delle modalità
individuate al comma 4 dell’art. 37.
Le stazioni appaltanti non iscritte all’AUSA procedono all’acquisizione di lavori, servizi e forniture
ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una stazione appaltante
iscritta all’Anagrafe.



2. Per quali procedure di affidamento l’Autorità provvederà a rilasciare il CIG ai Comuni non
capoluogo di Provincia?


Ai sensi dell’art. 37, comma 1, del d.lgs. 50/2016 e fermi restanti gli obblighi di ricorso agli strumenti di
acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di
contenimento della spesa, l’Autorità rilascerà il CIG ai Comuni non capoluogo di Provincia che
procedano direttamente e autonomamente:
- agli acquisti effettuati mediante il ricorso a strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, previsti dalle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa;
- all’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di
committenza;
- all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo
inferiore a 150.000 euro;
- all’acquisto di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui
all’art. 35, nonché all’acquisto di lavori di manutenzione ordinaria d’importo superiore a 150.000
e inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di
negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate.


3. L’art. 37 del d.lgs. 50/2016 si applica agli affidamenti di servizi sociali rientranti nell’allegato
IX del Codice?

A differenza della disciplina previgente, che qualificava i servizi sociali tra i servizi esclusi dall’ambito di
applicazione del Codice, il d.lgs. 50/2016 prevede l’applicazione agli stessi delle norme del nuovo
Codice al superamento della soglia prevista dall’art. 35 (appalti di importo pari o superiore a 750.000
euro) e introduce un regime differenziato soltanto per quanto concerne la pubblicazione degli avvisi
(art. 142) e la possibilità di affidamento riservato alle organizzazioni del terzo settore (art. 143).
Pertanto, agli affidamenti di servizi sociali si applica la disciplina contenuta nell’art. 37 del Codice in
materia di aggregazione e centralizzazione delle committenze. In considerazione delle previsioni della
legge 328/2000, gli obblighi di aggregazione e centralizzazione con riferimento agli affidamenti di
servizi sociali possono essere assolti ricorrendo alle forme associative operanti nell’ambito territoriale di
appartenenza. Restano fermi i divieti di far parte di più unioni di comuni (art. 32 TUEL) e di
costituzione di più di un consorzio tra gli stessi enti locali (art. 31 TUEL).


Fonte: ANAC -guarda tutte le FAQ, clicca qui









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