ANAC - FAQ SUL PERIODO TRANSITORIO DEL NUOVO CODICE APPALTI ( d.lgs. 50/2016)
Art. 216 – Disposizioni transitorie e di coordinamento
1. Quale disciplina si applica ai contratti aggiudicati prima della data di entrata in vigore
del d.lgs. 50/2016 per i quali siano disposte modifiche contrattuali?
Agli affidamenti aggiudicati prima della data di entrata in vigore del nuovo Codice, per i quali siano
disposti, fermo restando il divieto generale di rinnovo tacito e di proroga del contratto: il rinnovo del
contratto o modifiche contrattuali derivanti da rinnovi già previsti nei bandi di gara; consegne, lavori e
servizi complementari; ripetizione di servizi analoghi; proroghe tecniche – purche' limitate al tempo
strettamente necessario per l’aggiudicazione della nuova gara; varianti per le quali non sia prevista
l’indizione di una nuova gara continuano ad applicarsi le disposizioni del d.lgs. 163/0 in quanto si tratta
di fattispecie relative a procedure di aggiudicazione espletate prima dell’entrata in vigore del nuovo
Codice. Ciò, indipendentemente dal fatto che per tali fattispecie sia prevista l’acquisizione di un nuovo
CIG.
2. Quale disciplina si applica in caso di procedure negoziate indette a seguito di gare
bandite in vigenza del d.lgs. 163/06 andate deserte?
Alle procedure negoziate indette, a partire dal 20.4.2016, in applicazione degli artt. 56, comma 1, lett. a) e 57, comma 2, lett. a) del d.lgs. 163/06, nei casi, rispettivamente, di precedenti gare bandite in vigenza
del d.lgs. 163/06 andate deserte a causa della presentazione di offerte irregolari o inammissibili e della
mancanza assoluta di offerte, continuano ad applicarsi le disposizioni del vecchio Codice, purche' la
procedura negoziata sia tempestivamente avviata.
3. Quale disciplina si applica in caso di procedure negoziate per le quali, alla data di
entrata in vigore del nuovo Codice, sono già stati pubblicati gli avvisi esplorativi per la
selezione dei concorrenti da invitare?
Continuano ad applicarsi le disposizioni del d.lgs. 163/06 alle procedure negoziate per i contratti di cui
all’allegato IIB e per i contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europee per le quali la
stazione appaltante abbia pubblicato, in vigenza del d.lgs. 163/06, un avviso esplorativo (indagine di
mercato) finalizzato a reperire operatori interessati ad essere invitati a presentare offerta, purche' sia
certa la data di pubblicazione dell’avviso (ad esempio perche' avvenuta sulla Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea o della Repubblica Italiana), la procedura negoziata sia avviata entro un termine
congruo dalla data di ricevimento delle manifestazioni di interesse e non siano intervenuti atti che
abbiano sospeso, annullato o revocato la procedura di gara..
4. Quale disciplina si applica in caso di affidamenti diretti o procedure negoziate effettuati
in attuazione di accordi quadro i cui avvisi sono stati pubblicati entro il 19.04.2016, con una
delle forme di pubblicità obbligatorie, e secondo le modalità, indicate dall’art. 66 del d.lgs.
163/06 in combinato disposto degli artt. 122 e ss.?
Agli affidamenti diretti o procedure negoziate in
attuazione di accordi quadro i cui avvisi sono stati pubblicati entro il 19.04.2016, con una delle forme di
pubblicità obbligatorie, e secondo le modalità, indicate dall’art. 66 del d.lgs. 163/06 in combinato
disposto degli artt. 122 e ss. continuano ad applicarsi le disposizioni del d.lgs. 163/06..
5. Quale disciplina si applica in caso di adesioni a convenzioni messe a disposizione da
Consip e da altri soggetti aggregatori per le categorie merceologiche individuate dalle vigenti
disposizioni i cui avvisi sono stati pubblicati entro il 19.04.2016, con una delle forme di
pubblicità obbligatorie, e secondo le modalità, indicate dall’art. 66 del d.lgs. 163/06 in
combinato disposto degli artt. 122 e ss.?
In caso di adesioni a tali convenzioni i cui avvisi sono stati
pubblicati entro il 19.04.2016, con una delle forme di pubblicità obbligatorie, e secondo le modalità,
indicate dall’art. 66 del d.lgs. 163/06 in combinato disposto degli artt. 122 e ss. continuano ad
applicarsi le disposizioni in esso contenute.
6. Quale disciplina si applica in caso di procedure di finanza di progetto con proposta del
privato per i lavori e per i servizi, di cui rispettivamente art. 153, comma 19, del d.lgs. 163/06 e
all’art. 278 del d.P.R 207/2010 avviate in vigenza del vecchio Codice?
L’art. 216, comma 23, prevede che i progetti preliminari relativi alla realizzazione di lavori pubblici o di
lavori di pubblica utilità riguardanti proposte di concessione ai sensi dell’articolo 153 ovvero
dell’articolo 175 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, per le quali sia già intervenuta la
dichiarazione di pubblico interesse, non ancora approvati alla data di entrata in vigore del nuovo
Codice, sono oggetto di valutazione di fattibilità economica e finanziaria e di approvazione da parte
dell’amministrazione ai sensi delle norme del d.lgs. 50/2016. La mancata approvazione determina la
revoca delle procedure avviate e degli eventuali soggetti promotori, ai quali è riconosciuto il rimborso
dei costi sostenuti e documentati per l’integrazione del progetto a base di gara, qualora dovuti, relativi
allo studio di impatto ambientale ed alla localizzazione urbanistica.
Nel caso in cui, alla data di entrata in vigore del nuovo Codice, i progetti preliminari abbiano ottenuto
l’approvazione dell’Amministrazione, alle relative procedure continuano ad applicarsi le disposizioni del
d.lgs. 163/06.
Le proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o lavori di pubblica utilità per
cui, alla data di entrata in vigore del nuovo Codice, non sia intervenuta la dichiarazione di pubblica
utilità dovranno essere nuovamente presentate secondo la procedura individuata dall’art. 183, comma
15, del Codice.
In forza della previsione contenuta nell’art. 179, comma 3, del d.lgs. 50/2016, le disposizioni della parte
IV del Codice (Partenariato Pubblico Privato), ivi compreso l’art. 183, si applicano, in quanto
compatibili, anche ai servizi.
Considerata l’identità normativa del partenariato per i lavori e per i servizi,
si ritiene che per i progetti già in corso alla data di entrata in vigore del Codice, in assenza di esplicita
previsione normativa, non esistano ragioni che ostano all’applicazione uniforme della disciplina alle due
fattispecie. Pertanto, per le iniziative di finanza di progetto per le quali è già stata indetta la gara ai sensi
dell’art. 30 del d.lgs. 163/2006 si continua ad applicare la previgente normativa; per le procedure per cui
è stato individuato il promotore, ma non è ancora stata esperita la gara, si applica il d.lgs. 50/2016; le
altre procedure dovranno necessariamente essere riavviate sulla base della nuova normativa.
Fonte: ANAC -guarda tutte le FAQ, clicca qui