SICUREZZA SUL LAVORO, Il ruolo della formazione nella sicurezza sul lavoro per l’uso di attrezzature particolari.
Data: 25/10/2016
Argomento: Sicurezza


Il ruolo della formazione nella sicurezza sul lavoro per l’uso di attrezzature particolari

fonte: lavocedeltrentino.it

Con le direttive comunitarie di nuovo approccio alla tutela della sicurezza sul lavoro il legislatore comunitario ha investito molto sul ruolo della formazione dei lavoratori. Il D.Lgs. 626/94 prima e il D.Lgs. 81/08 poi, hanno consolidato e recepito questa nuova tendenza.

La formazione dei lavoratori, da effettuare già all’atto della costituzione del rapporto di lavoro, in caso di trasferimento o cambio mansioni e per l’introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, sostanze pericolose è stata arricchita con le abilitazioni previste per alcune tipologie di macchine.

Con l’accordo Stato-Regioni del 2012 pubblicato nella G.U. 12 marzo 2012 n. 60 – S.O. n. 47 sono state appunto previste speciali abilitazioni per una serie di macchine come le piattaforme di lavoro mobili elevabili (ponti sviluppabili), gru a torre, gru mobili, gru per autocarro, carrelli industriali semoventi con conducenti a bordo (muletti, carrelli elevatori telescopici), trattori agricoli o forestali, macchine movimento terra (escavatori, terne, pale caricatrici), pompe per calcestruzzo.

Preliminarmente è bene considerare che un aspetto rilevante dell’accordo Stato-Regioni viene riservato all’individuazione dei soggetti formatori abilitati ad organizzare i corsi per attrezzature e i moduli di aggiornamento.

Tra essi troviamo le Regioni e le Province Autonome anche mediante i Servizi delle ASL o le strutture formative delle stesse Regioni o Province, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’INAIL, le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori anche tramite le loro società di servizi, gli ordini o collegi professionali e le associazioni tra professionisti senza scopo di lucro riconosciute dai rispettivi ordini o collegi, le aziende produttrici/distributrici/noleggiatrici/utilizzatrici (queste ultime limitatamente ai propri lavoratori) organizzate per la formazione e accreditate presso la Regione o Provincia Autonoma, i soggetti formatori con esperienza documentata almeno triennale nella formazione sulle specifiche attrezzature di lavoro e accreditati presso le Regioni e Province Autonome, , i soggetti formatori con esperienza documentata di almeno sei anni nella formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e accreditati presso le Regioni e Province Autonome, gli enti bilaterali e le scuole edili.

Anche ai requisiti dei docenti viene riservata un’apposita previsione perche' il personale docente deve essere in possesso di esperienza documentata almeno triennale sia nel settore della formazione che nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e da personale con esperienza professionale pratica, documentata, almeno triennale, nelle tecniche di utilizzazione delle specifiche attrezzature.

L’organizzazione dei corsi non viene lasciata al libero arbitrio perche' deve essere individuato un responsabile del progetto formativo (anche lo stesso docente), deve essere mantenuto un registro dei partecipanti, il numero di partecipanti massimo è stabilito in 24 persone, per le attività pratiche il rapporto istruttore/allievo non deve essere superiore al rapporto di 1 a 6 (1 docente ogni 6 allievi), le attività pratiche devono essere svolte in aree appositamente attrezzate (delimitate, con percorsi e carichi ad hoc, utilizzo di dispositivi di protezione individuale) ed infine è ammessa un’assenza di un massimo del 10% del monte orario complessivo.

L’abilitazione alla conduzione delle attrezzature può quindi essere comparata ad una specie di patente di guida, non ha una durata illimitata ma è valevole per un periodo di 5 anni dopodiche' è necessaria la frequenza di un modulo di aggiornamento della durata minima di 4 ore

I moduli formativi previsti dall’accordo Stato-Regioni sono stati necessariamente differenziati per tipologia di attrezzatura e possono essere sintetizzati nella tabella seguente: ...

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