ESCLUSIONE AUTOMATICA PER NON AVER INDICATO SEPARATAMENTE GLI ONERI DI SICUREZZA AZIENDALI.
Data: 29/11/2016
Argomento: Sicurezza


La corte di giustizia dell’Unione europea fissa le condizioni.

ESCLUSIONE AUTOMATICA PER NON AVER INDICATO SEPARATAMENTE GLI ONERI DI SICUREZZA AZIENDALI. La corte di giustizia dell’Unione europea fissa le condizioni.

Fonte:giustizia-amministrativa.it

La Corte di giustizia dell’Unione europea fissa le condizioni per l’esclusione automatica di una impresa che in sede di gara non abbia indicato separatamente gli oneri di sicurezza aziendali
c.d. interni avallando, nella sostanza, la soluzione propugnata dalla più recente giurisprudenza dell’Adunanza plenaria.

Appalti pubblici – Oneri di sicurezza aziendale – Omessa separata indicazione - Esclusione – Limiti


Il principio della parità di trattamento e l’obbligo di trasparenza, come attuati dalla direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, devono essere interpretati nel senso che ostano all’esclusione di un offerente dalla procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico a seguito dell’inosservanza, da parte di detto offerente, dell’obbligo di indicare separatamente nell’offerta i costi aziendali per la sicurezza sul lavoro, obbligo il cui mancato rispetto è sanzionato con l’esclusione dalla procedura e che non risulta espressamente dai documenti di gara o dalla normativa nazionale, bensì emerge da un’interpretazione di tale normativa e dal meccanismo diretto a colmare, con l’intervento del giudice nazionale di ultima istanza, le lacune presenti in tali documenti. I principi della parità di trattamento e di proporzionalità devono inoltre essere interpretati nel senso che non ostano al fatto di concedere a un tale offerente la possibilità di rimediare alla situazione e di adempiere detto obbligo entro un termine fissato dall’amministrazione aggiudicatrice (1).

-------

(1) I.- Nel rispondere ad una questione sollevata dal Tar Molise, nell’ambito di un giudizio proposto dalla seconda e terza classificata avverso il provvedimento di aggiudicazione in favore della prima impresa, la Corte afferma il principio secondo cui la mancata indicazione separata degli oneri di sicurezza non può portare all’esclusione laddove non espressamente statuito dagli atti di gara ovvero dalla legislazione nazionale, dovendo in tal caso la stazione appaltante garantire il soccorso istruttorio.

II. - Il ragionamento seguito dalla Corte europea, oltre a richiamare un recente precedente - sentenza sez. VI, 2 giugno 2016, C-27715, Pippo Pazzo, oggetto della News US in data 5 luglio 2016 secondo cui: <> - muove dal richiamo a due principi: da un lato, quello di parità di trattamento (a mente del quale tutti gli offerenti dispongono delle stesse possibilità nella formulazione dei termini e delle medesime condizioni); dall’altro, quello di trasparenza (in base al quale vanno eliminati i rischi di favoritismo e di arbitrio da parte dell’amministrazione aggiudicatrice).

Tali obblighi impongono quindi che tutte le condizioni e le modalità della procedura di aggiudicazione siano formulate in maniera chiara, precisa e univoca nel bando di gara o nel capitolato d’oneri.

I medesimi principi impongono che le condizioni sostanziali e procedurali relative alla partecipazione a un appalto siano chiaramente definite in anticipo e rese pubbliche. L’amministrazione aggiudicatrice può precisare o può essere obbligata dalla legge nazionale a precisare nel capitolato l’organismo o gli organismi dai quali i candidati o gli offerenti possono ottenere le pertinenti informazioni sugli obblighi relativi alla fiscalità, alla tutela dell’ambiente, alle disposizioni in materia di sicurezza e alle condizioni di lavoro che sono in vigore nello Stato membro. Tuttavia, la Corte esclude che la mancanza di indicazioni, da parte degli offerenti, del rispetto di tali obblighi possa determinare automaticamente l’esclusione dalla procedura di aggiudicazione.

In tale contesto, una condizione derivante dall’interpretazione del diritto nazionale e dalla prassi di un’autorità – così viene qualificata la giurisprudenza della Adunanza plenaria richiamata in sede di inquadramento preliminare (cfr. sentenze 20 marzo 2015, n. 3 e 2 novembre 2015, n. 9, rispettivamente in Foro it., 2016, III, 114 con nota di TRAVI e III, 65, con nota di CONDORELLI) - sarebbe particolarmente sfavorevole per gli offerenti stabiliti in altri Stati membri, il cui grado di conoscenza del diritto nazionale e della sua interpretazione nonché della prassi delle autorità nazionali non può essere comparato a quello degli offerenti nazionali.

Pertanto, se la necessaria indicazione separata degli oneri della sicurezza non è espressamente prevista a monte dalle leggi di gara, l’amministrazione aggiudicatrice può (rectius deve) accordare all’offerente escluso un termine sufficiente per regolarizzare la sua omissione.

III. - Giova evidenziare che la soluzione cui è approdata la Corte del Lussemburgo è stata sostanzialmente anticipata dall’Adunanza plenaria 27 luglio 2016, n. 19 (oggetto della News US in data 1 agosto 2016, cui si rinvia per ogni ulteriore approfondimento ), secondo cui <>.

Per l’indicazione delle ulteriori questioni rimesse dai giudici amministrativi italiani alla Corte di giustizia UE in materia di oneri di sicurezza, si rinvia alla News US in data 19 febbraio 2016.

Fonte: giustizia-amministrativa.it

Per visionae l'articolo originario cliccare qui







Questo Articolo proviene da aedilweb.it - edilizia in rete
http://www.aedilweb.it

L'URL per questa storia è:
http://www.aedilweb.it/modules.php?name=News&file=article&sid=3995