REQUISITI PER APPALTI DI SERVIZI. Parere di Precontenzioso anac n.549 del 2016. E' legittima la discrezionalita' della stazione appaltante in merito alla richiesta dei requisiti.
Data: 20/12/2016
Argomento: Procedure di gara


Parere di Precontenzioso n. 549 del 11/05/2016

Fonte: anac.it

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 presentata dall’ing. Ing. Giovanni Giusti – Procedura aperta per l’affidamento di un appalto di servizi tecnici (direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione) relativi ai lavori di realizzazione di infrastrutture nel PIP . Importo a base di gara: 56.075,18 Euro - S.A.: Unione di Comuni Terre dell’Ufita – Comune di Castelfranco in Miscano (BN)
PREC 5/16/S

Servizi di progettazione – ponderazione dei requisiti di capacità tecnica – legittimità

È legittima la previsione di un meccanismo di ponderazione dei requisiti di capacità tecnica che tenga conto sia dei servizi pregressi effettivamente prestati, in qualità di esecutore singolo o plurimo, sia della tipologia di prestazione eseguita, in quanto costituisce esercizio del potere discrezionale riconosciuto alla stazione appaltane di individuare i requisiti di partecipazione, nel rispetto del limite della logicità e della ragionevolezza, ovvero della pertinenza e congruità rispetto allo scopo perseguito dall’amministrazione.
Articolo 267, d.p.r. n. 207/2010

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Il Consiglio

VISTA l’istanza di parere prot. n. 129738 del 7 ottobre 2015. presentata dall’ing. Giovanni Giusti relativamente alla procedura di gara in epigrafe;

VISTA, in particolare, la doglianza sollevata dall’istante in ordine alla presunta illegittimità della disciplina di gara, nella parte in cui, nel definire i requisiti minimi di capacità tecnica, stabilisce un coefficiente di ponderazione relativo sia alla tipologia di prestazione eseguita, sia ai servizi effettivamente prestati in qualità di esecutore singolo o plurimo;

VISTA, nello specifico, la documentazione prodotta e, in particolare, il capo III.2.3. del bando, relativo alla capacità tecnica, che dispone «i requisiti minimi di capacità tecnica sono l’aver eseguito, negli ultimi dieci anni, servizi tecnici, di progettazione e/o direzione lavori e/o coordinamento della sicurezza per ciascuno degli ID-opere previsti, per una somma di importi di lavori, ciascuno ponderato in rapporto ai servizi effettivamente prestati secondo i fattori riportati in seguito, pari ad almeno l’importo dei lavori previsto per il presente affidamento, analogamente ponderato e moltiplicato per il coefficiente δ=0.8 per ciascuno degli ID opere sopra indicati il requisito può essere conseguito sommando gli importi relativi a non più di n1 distinti lavori. N1=3. I fattori di ponderazione di ciascuna parte di servizio sono i seguenti: Progetto preliminare: 0.8; progetto definitivo: 0.21; progetto esecutivo: 0.17; coordinamento sicurezza progettazione ex art. 91 d.lgs. 81/2008: 0.17; Direzione lavori: 0.08; coordinamento sicurezza esecuzione ex art. 92 d.lgs. 81/2008: 0.15. I servizi previsti dal presente affidamento hanno, per tutti gli ID-opere, fattore di ponderazione 0.46 […].La ponderazione dell’importo di ciascun lavoro presentato come requisito terrà conto, altresì della quota del servizio prestato dal concorrente (1 per servizio prestato come soggetto singolo, inferiore ad 1 per servizio prestato in raggruppamento). Ai fini della verifica del possesso dei requisiti, gli importi e le aliquote di servizio svolti saranno desunti dalle dichiarazioni dei candidati secondo il modello “scheda referenze servizio”»;

VISTO l’avvio dell’istruttoria avvenuto in data 19 gennaio 2016;

VISTA la documentazione in atti e, in particolare, le memorie delle parti;

RILEVATO che sulla questione può decidersi ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento sull’esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all’articolo 6, comma 7, lettera n) del d.lgs. 163/2006;

CONSIDERATO che l’articolo 267, comma 7, per gli affidamenti di importo inferiore a 100.000 euro dispone che i requisiti sono indicati con riferimento alla specificità del servizio da affidare, nonche' alla natura e complessità dell’attività da svolgere e che può essere richiesto un requisito minimo relativo alla somma di tutti i lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di lavori cui si riferisce il servizio da affidare e che, nel caso di specie, la stazione appaltante ha previsto un coefficiente δ=0.8 dell’importo dei lavori, riducendo dunque la soglia richiesta;

CONSIDERATO, altresì, che la previsione di fattori di ponderazione diversificati per tipologie di servizi può costituire una scelta di valutazione differenziale dell’esperienza che l’amministrazione, nell’esercizio della propria discrezionalità di definizione dei requisiti di partecipazione, può esercitare, anche al fine di soddisfare l’interesse pubblico che persegue e che essa non appare illogica, ne' irragionevole;

CONSIDERATO, infine, che la previsione di un coefficiente correttivo della ponderazione a seconda che il servizio pregresso sia stato prestato come esecutore singolo, ovvero come componente di un raggruppamento, costituisce corretta attuazione del principio della corrispondenza tra quote di partecipazione e quote di esecuzione, anche al fine di non falsare la concorrenza, rendendo pertanto utilizzabili solo i requisiti pregressi in quota parte svolti dall’operatore economico;

RILEVATO, dunque, che nel caso di specie le menzionate previsioni della lex specialis costituiscono l’esercizio del potere discrezionale di individuare i requisiti di partecipazione riconosciuto alla stazione appaltante, nel rispetto del limite della logicità e della ragionevolezza, ovvero della pertinenza e congruità rispetto allo scopo perseguito dall’amministrazione;

RITENUTO, pertanto, infondata la contestazione sollevata dall’odierno istante;

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che le previsioni della lex specialis contestate dall’istante non costituiscono violazione dei principi generali in materia di contratti pubblici.

Fonte: anac.it

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