ANAC: SOSPENZIONE DEL PARERE DI PRECONTENZIOSO. Parere di Precontenzioso ANAC n. 75/2016. L'istanza di parere dell'anac viene dichiarata inprocedibile nel caso non ci sia piu' l'interesse dell'istante.
Data: 29/12/2016
Argomento: Procedure di gara


SOSPENZIONE DEL PARERE DI PRECONTENZIOSO. Parere di Precontenzioso ANAC n. 75/2016. L'istanza di parere dell'anac viene dichiarata inprocedibile nel caso non ci sia piu' l'interesse dell'istante.

DELIBERA N. 75 DEL 3 febbraio 2016
OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del d.lgs. 163/2006 presentata dalla Comunità Montana Montemaggiore –Procedura aperta per l’affidamento di lavori di completamento e miglioramento del sistema viario di collegamento tra il versante nord e il versante sud del territorio della Comunità Montana Monte Maggiore – Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - Importo a base d’asta: euro € 3.190.686,59 – S.A.: Comunità Montana Montemaggiore
PREC 114/15/L
Improcedibilità dell’istanza di parere
L’istanza presentata ai fini dell’esercizio della funzione di precontenzioso dell’ANAC è dichiarata improcedibile ove nel corso dell’avviata istruttoria sia accertato il venir meno dell’interesse concreto dell’istante al conseguimento del parere.
Art. 6, comma 7, lett. n), d.lgs. 163/2006 – Art. 3, comma 1, lett. a) e b) del Regolamento.

IL CONSIGLIO

VISTA l’istanza prot. n. 34663 del 24.03.2015 con la quale la Comunità Montana Montemaggiore, nell’ambito della procedura di gara in oggetto, domandava di conoscere se poteva essere ammesso alla procedura di gara il concorrente Consorzio Grandi Opere S.c.a.r.l., con attestazione SOA (n. 4652AL/62/01 scadenza intermedia 1.11.2014) considerato che presentava la domanda in data 10.11.2014 con allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta da SOA HI-Quality SpA del 5.11.2014 in cui la stessa dichiarava di aver avviato la procedura istruttoria per il rilascio dell’attestato per istanza di variazione intermedia presentata il 30.10.2014 pur in presenza dell’avvenuta scadenza intermedia della precedente SOA verificatasi in data 01.11.2014;

VISTA la determina n. 34 del 18.05.2015 con la quale l’amministrazione aggiudicatrice deliberava l’esclusione del Consorzio Grandi Opere S.c.a.r.l. per aver presentato l’offerta senza indicare gli oneri per la sicurezza in violazione dell’art. 87, comma 4, d.lgs. 163/2006 e in contrasto con i principi espressi nella sentenza n. 3/2015 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato;

VISTA la determina n. 48 del 10.07.2015 avente ad oggetto l’aggiudicazione definitiva
dell’appalto;

VISTA la sentenza TAR Lazio, n. 5758/2015 depositata in data 16.12.2015 che ha rigettato il ricorso della Consorzio Grandi Opere S.c.a.r.l.;

CONSIDERATA improcedibile l’istanza per sopravvenuta carenza di interesse al rilascio del parere ai sensi dell’art. 6, comma 7, lett. n), d.lgs. 163/2006 e art. 3, comma 1, lett. a) e d) del Regolamento sull’esercizio della funzione di precontenzioso;

IL CONSIGLIO

dichiara l’istanza improcedibile ai sensi dell’art. 6, comma 7, lett. n), d.lgs. 163/2006 e art. 3, comma 1, lett. a) e d) del Regolamento sull’esercizio della funzione di precontenzioso in considerazione dell’accertato venir meno in capo all’istante dell’interesse concreto al conseguimento del parere.

Fonte: anac.it

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