ANAC, INAMMISSIBILE ISTANZA DI PRECONTENZIOSO PER IMPRESA NON PARTECIPANTE ALLA GARA.
Data: 30/12/2016
Argomento: Procedure di gara


Parere di precontenzioso ANAC n. 76/2016. E’ inammissibile l’istanza di precontenzioso che, essendo stata presentata da operatore economico che non ha partecipato alla procedura di gara, è priva del presupposto della controversia insorta tra le parti interessate e di un interesse concreto al rilascio del parere.

ANAC, INAMMISSIBILE ISTANZA DI PRECONTENZIOSO PER IMPRESA NON PARTECIPANTE ALLA GARA. Parere di precontenzioso ANAC n. 76/2016.

Fonte: anac.it

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del d.lgs. 163/2006 presentata da Longoni S.r.l. – Procedura in economia ai sensi dell’art. 125, comma 11, d.lgs. 163/2006 per l’affidamento della bonifica dei rifiuti speciali e non di n. 7 aree presso il Presidio Ospedaliero CTO di Iglesias, compresa la caratterizzazione, il carico, il trasporto e il conferimento presso discariche autorizzate alla raccolta differenziata per tipologia di rifiuto – Importo a base di gara: non indicato – Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso – Importo di aggiudicazione: € 78.550,00 oltre IVA - S.A.: ASL 7 Carbonia (CI)

PREC N. 168/15/S
Legittimazione a presentare istanza di parere di precontenzioso

E’ inammissibile l’istanza di precontenzioso che, essendo stata presentata da operatore economico che non ha partecipato alla procedura di gara, è priva del presupposto della controversia insorta tra le parti interessate e di un interesse concreto al rilascio del parere.
Art. 6, comma 7, lett. n), d.lgs. 163/2006 – Art. 3, comma 1, lett. a) e lett. d) del Regolamento sull’esercizio della funzione di precontenzioso.

IL CONSIGLIO

VISTA l’istanza prot. n. 29182 del 12 marzo 2015 con la quale la ditta Longoni S.r.l., nella qualità di capogruppo del RTI Longoni, è affidataria del servizio di “Global Service smaltimento rifiuti” in forza di deliberazione del Direttore Generale dell’ASL 7 n. 400 del 04.03.2005 di affidamento di contratto biennale in regime di proroga fino alla data del 30.06.2015, chiede parere in ordine alla legittimità dell’aggiudicazione adottata dall’ASL 7 di Carbonia nella procedura in oggetto segnalando che i servizi in affidamento erano compresi nell’appalto in corso di esecuzione;

VISTA l’aggiudicazione dell’affidamento in favore della ditta S.E. Trand Srl con delibera del Commissario Straordinario n. 320 del 04.03.2015;

VISTO l’avvio dell’istruttoria avvenuto in data 17.07.2015;

VISTE le memorie e i documenti prodotti dalle parti da cui è emerso che l’istante non partecipava alla procedura di gara;

CONSIDERATO che, come risulta dalla lettera di invito indirizzata anche alla Longoni S.r.l., le aree interessate dalla bonifica erano poste sotto sequestro del Tribunale di Cagliari in data 26.03.2014 per irregolarità nella gestione dei rifiuti speciali, nelle aree de quibus, utilizzate come deposito temporaneo di rifiuti provenienti da pregressi lavori di manutenzione / ristrutturazione degli immobili ospedalieri e nella gestione dei rifiuti speciali prodotti direttamente dalla struttura sanitaria;

CONSIDERATA la necessità, richiamata nella delibera del Commissario Straordinario n. 320 del 4.03.2015, di dover provvedere, a seguito di autorizzazione da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari avvenuta in data 20.11.2014, alla bonifica delle predette aree da parte di una ditta specializzata ed autorizzata alla raccolta e conferimento presso discarica autorizzata alal raccolta per tipologia di rifiuto;

RITENUTO che l’istanza presentata, concernendo i presunti obblighi di esecuzione del contratto affidato con diversa procedura all’istante (deliberazione del Direttore Generale dell’ASL 7 n. 400 del 04.03.2005) avrebbe dovuto essere presentata congiuntamente dalle parti interessate ai sensi dell’art. 11 del Regolamento sull’esercizio della funzione di precontenzioso con riferimento alla predetta procedura in quanto tesa ad acquisire un parere relativamente a una questione insorta dopo la stipulazione del contratto;

CONSIDERATO che l’istante, con riferimento all’affidamento in esame, non appare legittimato a presentare istanza di parere di precontenzioso visto che, pur essendo invitato a presentare un’offerta per l’erogazione dei servizi in appalto con lettera di invito del 13.02.2015, non partecipava alla procedura di gara;

RITENUTA, pertanto, l’istanza inammissibile ai sensi dell’art. 6, comma 7, lett. n), d.lgs. 163/2006 e dell’art. 3, comma 1, lettera a) e lettera d) del Regolamento ANAC sull’esercizio della funzione di precontenzioso;

IL CONSIGLIO

-dichiara l’istanza inammissibile ai sensi dell’art. 6, comma 7, lett. n), d.lgs. 163/2006 e dell’art. 3, comma 1, lettera a) e lettera d) del Regolamento in quanto, essendo stata presentata da operatore economico che non ha partecipato alla procedura di gara, è priva del presupposto della controversia insorta tra le parti interessate e di un interesse concreto al rilascio del parere;

-trasmette gli atti all’Ufficio vigilanza forniture e servizi per gli accertamenti e le valutazioni di competenza, considerato il lungo periodo di proroga nel quale è stato reso operativo il contratto biennale del servizio di “Global Service smaltimento rifiuti”, affidato all’ATI Longoni S.r.l. con deliberazione del Direttore Generale dell’ASL 7 n. 400 del 04.03.2005

Fonte: anac.it

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