Sentenza TAR lazio n. 1921 del 2 marzo 2007: Con la delibera n. 3/2006 l'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici, stabiliva che le SOA, per le attività di promozione, non potevano avvalersi di collaboratori esterni ma solamente di personale facente parte dell'organico dell'azienda.
Tale delibera scatenò una protesta da parte delle SOA, in quanto ritenevano che la disposizione emessa dall'Autority venisse meno ai principi di libera concorrenza, dal canto suo l'Autority specificava che il ricorso a collaboratori esterni dava la possibilità a quest'ultimi di decidere quali soa scegliere e a volte anche la possibilità di effettuare operazioni controlegge, quindi un eccesso di potere.
Il TAR lazio, con la presente sentenza, annulla la delibera in questione n. 03/2006 e consiglia all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di adottare altri sistemi per combattere il fenomeno dei certificati falsi.
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Sentenza TAR lazio n. 1921 del 2 marzo 2007