PRECONTENZIOSO N. 78/2016 - RICHIESTI NEL BANDO REQUISITI PIU' RIGOROSI.
Data: 19/01/2017
Argomento: Procedure di gara


Si può fare ma devono essere coerenti con l'appalto.

PRECONTENZIOSO N. 78/2016 - RICHIESTI NEL BANDO REQUISITI PIU' RIGOROSI. Si può fare ma devono essere coerenti con l'appalto.

Fonte: anac.it

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del d.lgs. 163/2006 presentata da Ladisa S.p.A. – Procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara per l’affidamento del servizio di mensa presso gli organismi della Polizia di Stato dislocati sul territorio nazionale. Importo a base di gara euro: 95.662.855,4- suddivisione in quattro lotti. – S.A.: Ministero dell’Interno- Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
PREC N. 230/15/S
Capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa – Requisiti più stringenti – Discrezionalità della stazione appaltante – Limiti.
Rientra nella discrezionalità della stazione appaltante poter introdurre requisiti minimi di partecipazione più rigorosi e stringenti in maniera coerente, logica ed adeguata in relazione allo specifico oggetto della gara di appalto, salvo la manifesta illogicità e irragionevolezza degli stessi.
Artt. 41 e 42 d.lgs. 163/2006

IL CONSIGLIO

VISTA l’istanza di parere prot. n. 101730 del 10.08.2015 presentata dalla società Ladisa S.p.A. relativamente alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara per l’affidamento del servizio di mensa presso gli organismi della Polizia di Stato dislocati sul territorio nazionale mediante suddivisione in numero quattro lotti geografici per il periodo 1 gennaio 2016- 31 dicembre 2017;

VISTA in particolare, la criticità evidenziata da parte istante in merito alla presunta illegittimità dei requisiti speciali di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa così come richiesti dalla stazione appaltante ai punti 13.1.2, 13.1.3 e 13.1.5 del disciplinare di gara. L’impresa sostiene che il chiarimento n. 48 fornito dal Ministero sui requisiti di partecipazione, compreso nell’elenco dei quesiti 2 del 24 luglio 2015, renda le suddette clausole sproporzionate, irragionevoli e restrittive della concorrenza in quanto la stazione appaltante richiede un fatturato specifico per servizi mensa esclusivamente con preparazione dei pasti in loco, escludendo la possibilità di ricomprendere anche i servizi di somministrazione dei pasti veicolati (ovvero prodotti in separato centro di cottura). In via subordinata evidenzia, altresì, che il sopra indicato chiarimento abbia una portata innovativa e modificativa della disciplina di gara con la conseguenza che la stazione appaltante avrebbe dovuto differire il termine di presentazione delle relative offerte;

VISTO l’avvio dell’istruttoria avvenuto in data 23.10.2015;

VISTE le osservazioni formulate dalla stazione appaltante e pervenute in data 30.10.2015 con le quali ribadisce la legittimità della lex specialis così come definita. Rappresenta, in particolare, il Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza che le censure di parte istante, peraltro già contenute in una richiesta di revoca/sospensione della procedura avanzata in data 5.8.2015 a cui la stazione appaltante ha riscontrato con un diniego non ravvisandosi profili di illegittimità, originino da una propria interpretazione del tutto soggettiva ed estensiva delle clausole in questione ritenendo che il fatturato specifico e il numero dei pasti richiesti fossero relativi ai servizi di mensa quali servizi analoghi a quelli di gara e quindi comprensivi dei pasti veicolati. Sul punto, pertanto evidenzia, che da una attenta lettura degli atti di gara non si rileva alcun riferimento ai servizi di mensa con distribuzione dei pasti preparati in centri di cottura;

RILEVATO che sulla questione può decidersi ai sensi dell’art. 8 del Regolamento sull’esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all’art. 6, comma 7, lett. n) del d.lgs. 163/2006;

CONSIDERATO che il quesito avanzato si incentra sulla corretta interpretazione delle disposizioni contenute nella legge di gara avendo l’impresa istante ritenuto che il fatturato specifico e il numero dei pasti richiesto dovesse essere relativo ai servizi mensa intesi come servizio analogo a quello di gara e quindi comprensivo sia del servizio mensa con preparazione dei pasti in loco, sia di quello con distribuzione di pasti veicolati e preparati in centri di cottura;

CONSIDERATO che oggetto dell’affidamento in esame risulta essere il servizio di mensa presso gli Organismi della Polizia di Stato erogato mediante acquisto delle derrate alimentari, confezione e distribuzione dei pasti a mezzo di sistema self-service, pulizia e rigoverno delle stoviglie, riassetto, pulizia e manutenzione ordinaria della cucina, della mensa, dei refettori e dei locali pertinenti oltre varie operazioni connesse;

CONSIDERATO che nel caso di specie l’amministrazione fornisce i locali cucina, mensa e pertinenze varie, necessarie per l’espletamento del servizio in questione;

RILEVATO che analizzata la disciplina di gara nel suo insieme, ivi compreso il capitolato tecnico allegato, appare chiaro che l’affidamento in questione faccia riferimento al solo servizio di mensa con preparazione dei pasti in loco. Ciò si evince anche dalle risposte fornite dalla stazione appaltante ai numerosi chiarimenti avanzati (quesito 3,21 e 48) con cui si ribadisce, per l’appalto in oggetto, il riferimento al codice CPV 55510000-8 relativo proprio ai servizi mensa;

CONSIDERATO inoltre, che solamente con riferimento alla dimostrazione del requisito del numero dei pasti erogati e della produzione di idonee certificazioni relative ai principali servizi di mensa prestati l’amministrazione procedente nel disciplinare di gara (punti 13.1.3 e 13.1.5 e punto 15.4.) opera un richiamo all’«oggetto analogo a quello di gara» e non anche per il richiesto requisito di capacità economico-finanziaria con riferimento al fatturato specifico per servizi di mensa (punto 13.1.2. e punto 15.6.);

RITENUTO pertanto che non si rinvengono elementi che facciano ritenere fondate le doglianze mosse da parte istante anche relativamente alla presunta modifica degli atti di gara mediante la risposta fornita al quesito 48 laddove la stazione appaltante risulta rispondere, coerentemente con la disciplina di gara definita, nel senso di meglio precisare e confermare quanto ivi contenuto;

RITENUTO comunque in generale che l’amministrazione procedente può introdurre nella lex specialis della gara d'appalto disposizioni che limitano la platea dei concorrenti, al fine di consentire la partecipazione di soggetti particolarmente qualificati, specialmente per ciò che attiene al possesso di requisiti di capacità tecnica e finanziaria, se tale scelta non sia eccessivamente o irragionevolmente limitativa della concorrenza, scelta che può essere sindacata dal giudice amministrativo in sede di legittimità solo in quanto sia manifestamente irragionevole, irrazionale, arbitraria, sproporzionata, illogica o contraddittoria (In tal senso pareri di precontenzioso n. 106/2014 e n. 125/2014);

RITENUTO pertanto, che nel caso specie, stante le peculiarità dell’oggetto dell’affidamento, la scelta operata dalla stazione appaltante nel richiedere un requisito minimo di fatturato in servizi di mensa svolti all’interno delle strutture mensa e non anche dei servizi di somministrazione di pasti veicolati, servizi non comparabili con quelli oggetto di gara, non appare sproporzionato, irragionevole né limitativo della partecipazione,

IL CONSIGLIO

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che rientra nella discrezionalità della stazione appaltante poter introdurre requisiti minimi di partecipazione più rigorosi e stringenti in maniera coerente, logica ed adeguata in relazione allo specifico oggetto della gara di appalto, salvo la manifesta illogicità e irragionevolezza degli stessi.

Fonte. anac.it

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