Lo prevede il decreto che fissa le definizioni degli indirizzi di pubblicazione.
Lo prevede il decreto del ministero delle infrastrutture del 2 dicembre 2016, Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25/01/2017 ed entrato in vigore il 1 gennaio 2017.
All'art. 5 (Effetti giuridici e spese di pubblicazione ) comma 2 dice:
Le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.
Sembra un paradosso, si parla di crisi, poche gare d'appalto, incentivi e interventi per rilanciare il settore e poi, nei fatti, non si fa' altro che aumentare le spese e gli oneri per le imprese.
Tale norma ha già destato proteste delle associazioni di categoria, come nel caso del presidente dell'OICE, Gabriele Scicolone dove in un comunicato stampa afferma che : Il rimborso delle spese di pubblicità dei bandi di gara a carico dell'aggiudicatario e' un balzello illogico e oneroso per i professionisti e per le società.
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SCARICA IL COMUNICATO STAMPA DEL PRESIDENTE DELL'OICE