SENTENZA: TERMINE PER IMPUGNARE L’AMMISSIONE ALLA GARA
Data: 02/02/2017
Argomento: Procedure di gara


Sentenza Tar Basilicata 13 gennaio 2017, n. 24. Il termine di 30 giorni per l'impugnazione dell'atto inizia dalla ricezione del provvedimento di aggiudicazione.

fonte: giustizia-amministrativa.it

Termine per impugnare l’ammissione alla gara del concorrente e appalto lavori di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica

Tar Basilicata 13 gennaio 2017, n. 24

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Processo amministrativo – Rito appalti – Ammissione alla gara di concorrente poi risultato aggiudicatario – Impugnazione – Termine – Decorrenza ex art. 120, comma 2 bis, c.p.a. – Mancata pubblicazione sul sito del committente dell’ammissione – Inapplicabilità.

Contratti della Pubblica amministrazione – Appalto lavori - Di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica - Lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro – Condizione – Prima dell’entrata in vigore del d.m. ex art. 89, comma 11, d.lgs. n. 50 del 2016 – Normativa applicabile – Individuazione.

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Qualora l’atto di ammissione alla gara dell’impresa risultata poi aggiudicataria non sia stato pubblicato sul profilo committente della stazione appaltante ex art. 29, comma 1, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il termine decadenziale di 30 giorni di impugnazione di tale atto inizia a decorrere non immediatamente (senza attendere la conclusione della gara), come previsto dall’art. 120, comma 2 bis, c.p.a. (aggiunto dall’art. 204, d.lgs. n. 50 del 2016), da tale pubblicazione ma dalla ricezione, mediante posta elettronica, del provvedimento di aggiudicazione definitiva, conclusivo del procedimento.

Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 89, comma 11, e 216, comma 15, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, con il quale deve essere definito l’elenco delle opere, per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, “continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’art. 12, d.l. 28 marzo 2014, n. 47”; da tale norma, in combinato disposto con gli artt. 92, comma 7, e 90, comma 1, d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, si desume che un’impresa edile può eseguire lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro, se è in possesso della attestazione SOA per lavori analoghi, che risulta sufficiente a comprovare il possesso dei requisiti della diversa categoria di valore pari o inferiore a 150.000 euro (1).

(1) Ha ricordato il Tar che l’art. 90, d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, al comma 1 statuisce che “gli operatori economici possono partecipare agli appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro qualora in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo: a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all’importo del contratto da stipulare; b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l’importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l’importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l’importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a); c) adeguata attrezzatura tecnica”; specificando espressamente che “nel caso di imprese già in possesso dell’attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti”.

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